Art. 3. 1. I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 30 giugno 1996; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente ne' rieleggibili ne' designabili ove abbiano partecipato a piu' di una consiliatura.