Art. 3. Etichettatura 1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori rechino le seguenti menzioni ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili: a) il nome dell'additivo o degli additivi in ordine ponderale in caso di miscela o il relativo numero CE come previsto negli allegati; b) il nome degli additivi conformemente alla lettera a) e l'indicazione di ciascun componente in ordine decrescente di peso quando agli additivi sono incorporati altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitare l'immagazzinamento, la vendita, la stardardizzazione, la diluizione o la dissoluzione di uno o piu' additivi alimentari; c) la dicitura "ad uso alimentare" ovvero "per limitato uso alimentare", oppure un riferimento piu' specifico alla destinazione dell'additivo; d) le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie; e) le istruzioni per l'uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto dell'additivo; f) la dicitura per l'identificazione del lotto; g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell'Unione Europea; h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all'alimento. Se la medesima limitazione quantitativa si applica ad un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o in combinazione, la percentuale globale puo' essere indicata con un'unica cifra; i) la quantita' netta. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), possono figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura "da impiegare unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio" sia riportata in modo ben visibile sull'imballaggio o sul contenitore. 3. Gli additivi alimentari destinati al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se gli imballaggi o i contenitori rechino ben visibili, chiaramente leggibili o indelebili; a) le indicazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h); b) il termine minimo di conservazione. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo. 5. Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in piu' lingue.