Art. 10. Composizione e modalita' di emissione del DAS 1. Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi destinati: a) l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore; b) l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario; c) l'esemplare n. 3 scortala merce nei casi in cui debba procedersi all'appuramento di cui all'art. 11, comma 2 ed all'art. 13, comma 3. 2. Prima della loro compilazione i DAS di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'UTF competente per territorio; i modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l'eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento. Per l'attribuzione del numero identificativo del documento, per la bollatura e la contabilizzazione presso l'UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l'impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione e la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l'eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste, per i DAA di tipo amministrativo, dall'art. 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12. 3. I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate nei singoli riquadri; nel riquadro 5, oltre al nome del trasportatore, sono indicate anche la data e l'ora d'inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unita'. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale viene omessa la compilazione dei riquadri n. 3, 6 e 13, tranne il caso, per quest'ultimo, di trasferimento di carburanti destinati a distributori automatici. In tale evenienza nel suddetto riquadro e' riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. 4. I DAS di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Si applicano le disposizioni previste, per i DAA di tipo commerciale, dall'art. 2, commi da 8 a 12.
Nota all'art. 10: - Per il riferimento all'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978 vedasi in nota all'art. 2.