Art. 12.
               Obblighi dell'incaricato del trasporto
  1.  Fermi  restando  gli  altri  obblighi  previsti dalla normativa
vigente,   l'incaricato  del  trasporto  ha  l'obbligo  di  custodire
l'esemplare  n.  2  e,  se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente
agli  allegati previsti dagli articoli 14, comma 2, 18, comma 3 e 20,
comma  4,  e  di  esibirli,  assieme  alla merce trasportata, ad ogni
richiesta  dei  competenti  organi  di  controllo.  L'incaricato  del
trasporto  e', inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del
DAS,  utilizzando  il  riquadro  5  o,  se  insufficiente,  un foglio
contenente  gli  estremi  del  DAS,  da  allegare  al  DAS  medesimo,
qualsiasi  informazione supplementare relativa al trasporto, compresa
ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore.
  2.   In   caso   di  furto,  smarrimento  o  distruzione  del  DAS,
l'incaricato  del  trasporto,  prima  della prosecuzione del viaggio,
effettua immediata denuncia al piu' vicino comando territoriale della
Guardia  di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di polizia,
indicando,  perche'  siano  riportati  a  verbale, tutti gli elementi
necessari  ad  identificare la partita trasportata, il mittente ed il
destinatario.  Se  trattasi  di  circolazione  interna,  copia  della
denuncia  scorta  la  merce  fino all'arrivo e tiene luogo del DAS ai
fini  dell'assunzione  in carico; il destinatario segnala comunque il
fatto  al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo
a  quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un
Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l'intervento
dell'UTF  competente  che,  esperiti  i riscontri ritenuti opportuni,
consente  la  consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i
dati  riportati  nella  denuncia  di  cui  sopra  e quelli risultanti
dall'esemplare  n.  1  del  DAS richiesto in copia allo speditore, il
predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima due copie, recanti
l'indicazione "duplicato", che, previa vidimazione, sostituiscono gli
esemplari  n.  2  e  n.  3  andati  perduti.  Nel  caso  si tratti di
trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta
la  merce  fino  all'UTF piu' facilmente raggiungibile, che provvede,
con  la  procedura  sopra  descritta, a rilasciare all'incaricato del
trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la
prosecuzione   del   viaggio   e  ne  da'  comunicazione  all'ufficio
competente  per  l'impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo
ad  un  trasferimento  iniziato in territorio nazionale avviene in un
Paese  comunitario,  fatta  salva  la  procedura  prevista,  per tale
evenienza,  dal  suddetto  Paese,  l'esercente  del deposito mittente
richiede  all'UTF  competente  per il proprio impianto il rilascio di
due   duplicati   dell'esemplare  di  DAS  in  suo  possesso,  previa
presentazione  di  una  dichiarazione di chi ha subito la perdita del
documento,  corredata,  se  del  caso,  della  traduzione  in  lingua
italiana.  In  caso  di  perdita,  in  un  Paese comunitario, del DAS
relativo  ad  un  partita  destinata  ad  un  operatore  italiano, la
suddetta  partita potra' attraversare il territorio nazionale solo se
scortata da duplicato del suddetto documento.