Art. 12. Obblighi dell'incaricato del trasporto 1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire l'esemplare n. 2 e, se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente agli allegati previsti dagli articoli 14, comma 2, 18, comma 3 e 20, comma 4, e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto e', inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu' vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di polizia, indicando, perche' siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell'assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima due copie, recanti l'indicazione "duplicato", che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF piu' facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne da' comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, l'esercente del deposito mittente richiede all'UTF competente per il proprio impianto il rilascio di due duplicati dell'esemplare di DAS in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAS relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potra' attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.