Art. 15. Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente 1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta per cui e' stato emesso il DAS non venga piu' effettuato, il mittente provvede ad annullare i vari esemplari del DAS, apportando sugli stessi le opportune annotazioni ed a porli a corredo del registro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche. 2. Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il mittente, l'incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell'inizio del viaggio di ritorno, le cause e l'orario d'inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce evidenziando le partite reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS. 3. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale e' stato emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla in magazzino, si applica la procedura di cui al comma 2 e la relativa annotazione sull'esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal destinatario. 4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entita', l'emissione del DAS, la riassunzione in carico e' giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un'annotazione, controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonche' alla qualita' e alla quantita' del prodotto restituito. Tale documento e' posto a corredo del registro di carico e scarico. 5. La reintroduzione nel deposito speditore, in tutto o in parte, di partite di prodotti ad accisa assolta non potute scaricare per le quali, in relazione all'entita', non si e' resa necessaria l'emissione del DAS, e' consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare: a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato; b) il nome ed il cognome dello speditore e l'esatta ubicazione del deposito mittente; c) la quantita' e la qualita' della quota parte di prodotto scaricata; d) la data del rilascio della dichiarazione; e) il motivo per cui non si e' potuto completare lo scarico. Detta dichiarazione e', a cura del trasportatore, completata con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed e' consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario. 6. Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l'incaricato del trasporto indica sull'esemplare n. 2 qualita' e quantita' del prodotto effettivamente scaricato, rilasciando, nel contempo, al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS, per la presa in carico provvisoria del prodotto, nella quale, in aggiunta agli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed e) della analoga dichiarazione di cui al comma 5, sono inseriti gli estremi del DAS ed al numero 3 sono indicate qualita' e quantita' della merce scaricata. La quota parte di prodotto respinta viene scortata dall'esemplare n. 2 del DAS fino al rientro nel deposito del mittente; quest'ultimo la riassume in carico contrapponendo gli esemplari n. 1 e 2 del DAS e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo DAS "non scorta merce" per la regolarizzazione della presa in carico da parte del destinatario della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria e' posta a corredo delle contabilita' del destinatario. 7. Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento lo stesso e' emesso dal destinatario, che ne pone l'esemplare n. 1 a corredo delle proprie contabilita'. Gli altri esemplari del DAS, sui quali sono apposte le annotazioni, relative al motivo della reintroduzione, vengono sottoscritti, prima dell'inizio del trasporto, anche dall'esercente dell'impianto utilizzatore, al quale, a trasporto effettuato, viene restituito l'esemplare n. 3, da custodire a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.