Art. 15.
            Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta
                        nel deposito mittente
 1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta
per cui e' stato emesso il DAS non venga piu' effettuato, il mittente
provvede  ad  annullare  i  vari  esemplari del DAS, apportando sugli
stessi  le opportune annotazioni ed a porli a corredo del registro di
cui  all'art.  11,  comma  1, lettera a), procedendo alle conseguenti
rettifiche.
  2.  Qualora  si  renda  necessario il rientro della merce presso il
mittente,   l'incaricato   del   trasporto   annota  sul  DAS,  prima
dell'inizio  del viaggio di ritorno, le cause e l'orario d'inizio del
viaggio  di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico
sul   registro   di   magazzino  la  merce  evidenziando  le  partite
reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS.
  3. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la
quale  e'  stato  emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il
mittente  intenda  reintrodurla in magazzino, si applica la procedura
di  cui  al comma 2 e la relativa annotazione sull'esemplare n. 2 del
DAS viene controfirmata dal destinatario.
  4.  Qualora  il  quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia
richiesto,  per  la sua entita', l'emissione del DAS, la riassunzione
in  carico e' giustificata con il documento commerciale che scorta la
merce su cui viene apposta un'annotazione, controfirmata, se trattasi
di  merce  rifiutata,  dal  destinatario, relativa alla causale della
restituzione  nonche'  alla  qualita'  e  alla quantita' del prodotto
restituito.  Tale documento e' posto a corredo del registro di carico
e scarico.
  5.  La  reintroduzione nel deposito speditore, in tutto o in parte,
di  partite di prodotti ad accisa assolta non potute scaricare per le
quali,   in   relazione   all'entita',  non  si  e'  resa  necessaria
l'emissione  del  DAS,  e'  consentita  con la scorta di una apposita
dichiarazione  scritta  rilasciata  dal destinatario, a richiesta del
trasportatore, da cui sia possibile rilevare:
    a)  il  nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto
viene rifiutato;
    b)  il  nome  ed il cognome dello speditore e l'esatta ubicazione
del deposito mittente;
    c)  la  quantita'  e  la  qualita'  della quota parte di prodotto
scaricata;
    d) la data del rilascio della dichiarazione;
    e)  il  motivo  per  cui  non si e' potuto completare lo scarico.
Detta  dichiarazione  e',  a  cura  del trasportatore, completata con
l'ora  d'inizio  del viaggio di ritorno ed e' consegnata al mittente,
il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo
della  presa  in  carico  del quantitativo di prodotto restituito dal
destinatario.
  6.  Nel  caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e
ne  debba essere reintrodotta in deposito una parte, l'incaricato del
trasporto  indica  sull'esemplare  n.  2  qualita'  e  quantita'  del
prodotto  effettivamente  scaricato,  rilasciando,  nel  contempo, al
destinatario  apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS,
per  la  presa  in  carico  provvisoria del prodotto, nella quale, in
aggiunta  agli  elementi  di  cui alle lettere a), b), d) ed e) della
analoga  dichiarazione  di  cui al comma 5, sono inseriti gli estremi
del DAS ed al numero 3 sono indicate qualita' e quantita' della merce
scaricata.  La  quota  parte  di  prodotto  respinta  viene  scortata
dall'esemplare  n.  2  del  DAS  fino  al  rientro  nel  deposito del
mittente;  quest'ultimo  la  riassume  in  carico  contrapponendo gli
esemplari  n.  1  e  2  del  DAS  e  provvede  a  trasmettere a mezzo
raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro
del prodotto, un nuovo DAS "non scorta merce" per la regolarizzazione
della   presa  in  carico  da  parte  del  destinatario  della  merce
effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in
carico   provvisoria  e'  posta  a  corredo  delle  contabilita'  del
destinatario.
  7.  Qualora  una  partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui
movimentazione  si  renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso
un  impianto  di  utilizzazione,  debba  essere  reintrodotta  in  un
deposito   commerciale,  nel  caso  in  cui  l'utilizzatore  non  sia
abilitato  all'emissione  del  suddetto documento lo stesso e' emesso
dal  destinatario,  che  ne  pone  l'esemplare  n.  1 a corredo delle
proprie  contabilita'.  Gli  altri  esemplari del DAS, sui quali sono
apposte  le  annotazioni,  relative  al  motivo della reintroduzione,
vengono   sottoscritti,   prima   dell'inizio  del  trasporto,  anche
dall'esercente  dell'impianto  utilizzatore,  al  quale,  a trasporto
effettuato, viene restituito l'esemplare n. 3, da custodire a termini
di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.