Art. 16. Cambio di destinazione 1. Nei casi di cui all'art. 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e modalita' di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo art. 15. In tale evenienza e' il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell'incaricato del trasporto, sull'esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonche', a cura del mittente, sull'esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualita' e la quantita' sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalita' e l'ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell'incaricato del trasporto, oltreche' sull'esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all'art. 15. La procedura di cui all'art. 15, commi 4 e 5, puo' essere adottata solo se il nuovo destinatario puo' assumere in carico partite non scortate dal DAS.