Art. 16.
                       Cambio di destinazione
  1. Nei casi di cui all'art. 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente
non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un
altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa
vigente,  si  applicano  le procedure di cui ai predetti commi con le
stesse  condizioni  e modalita' di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo
art.  15.  In  tale  evenienza  e'  il  nuovo  destinatario a doversi
assumere  gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il
cambio  del destinatario deve essere annotato, a cura dell'incaricato
del  trasporto,  sull'esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del
documento  commerciale che accompagna il prodotto nonche', a cura del
mittente,  sull'esemplare  in  suo  possesso. Questi, nel caso in cui
venga  avviato  ad  un  altro  destinatario  solo una quota parte del
carico,  annota  anche  la  qualita'  e  la quantita' sia della merce
regolarmente  giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo
destinatario, le cui generalita' e l'ubicazione del relativo impianto
devono   essere  indicate,  a  cura  dell'incaricato  del  trasporto,
oltreche'  sull'esemplare  n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di
cui  all'art.  15. La procedura di cui all'art. 15, commi 4 e 5, puo'
essere adottata solo se il nuovo destinatario puo' assumere in carico
partite non scortate dal DAS.