Art. 17.
  Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di
   prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un
                     esercente deposito fiscale.
  1.  Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia
un esercente deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con
l'obbligo  aggiuntivo da parte del mittente, in caso di rientro della
merce  e  conseguente reimmissione della stessa in regime sospensivo,
di comunicare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio
del viaggio di ritorno, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro
sistema   di   teletrasmissione  all'ufficio  finanziario  competente
sull'impianto o deposito mittente.
  2.  Qualora un prodotto gia' immesso in consumo, su richiesta di un
operatore  nell'esercizio della sua attivita' economica, debba essere
reimmesso  in  regime  sospensivo  per  essere avviato ad un deposito
fiscale,  ai sensi dell'art. 6, comma 6, del testo unico, prima della
spedizione  ne e' data comunicazione all'UTF ed e' presentata domanda
di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale
viene  effettuato  con  la  scorta  di  un DAA emesso dal depositario
autorizzato  ricevente.  Nel  predetto  documento  deve risultare che
trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto gia' immesso
in  consumo,  per  la  cui  movimentazione  non  si  rende  dovuta la
prestazione  della  garanzia.  L'esemplare  n. 1 del DAA viene posto,
unitamente  all'esemplare  n.  2,  a  corredo  delle contabilita' del
depositario  autorizzato  ricevente,  mentre  l'esemplare  n. 3 viene
restituito  al  mittente  per  essere custodito a termini di legge, e
comunque  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  anno. Il rimborso
dell'accisa e' effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento,
con  l'applicazione,  salvo  prova contraria, della aliquota d'accisa
piu'  bassa fra quelle in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno
di conclusione del trasferimento.
 
          Nota all'art. 17:
             -  Il  testo  dell'art.  6,  comma 6, del testo unico e'
          riportato nelle note alle premesse.