Art. 17. Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale. 1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo da parte del mittente, in caso di rientro della merce e conseguente reimmissione della stessa in regime sospensivo, di comunicare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio del viaggio di ritorno, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente. 2. Qualora un prodotto gia' immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attivita' economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne e' data comunicazione all'UTF ed e' presentata domanda di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto gia' immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilita' del depositario autorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell'accisa e' effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d'accisa piu' bassa fra quelle in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 6, comma 6, del testo unico e' riportato nelle note alle premesse.