Art. 18.
     Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite
        di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati
  1.  Nel  caso  di  trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti
fornite  di  idoneo  misuratore  volumetrico  munito  di  dispositivo
impressore  dei  volumi erogati, di piu' partite di oli minerali, per
ognuna  delle  quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a
consumatori  diversi,  l'incaricato del trasporto deve essere munito,
dal  mittente,  di  tanti  DAS quanti sono i destinatari del prodotto
costituente  il  carico  dell'autobotte,  da  accertarsi  in partenza
mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura.
  2.  Per  consentire  al  trasportatore  di  effettuare  le  singole
consegne  mediante  misurazione  volumetrica con misuratore applicato
all'autobotte,  il  quantitativo da consegnare a ciascun destinatario
deve  essere  espresso nel relativo DAS, oltre che in peso, anche nel
corrispondente  volume  ambiente,  all'atto  della  caricazione,  con
l'indicazione della densita' a 15 C.
  3.  Il  trasportatore  deve essere altresi' fornito di una distinta
dei  DAS  affidatigli,  nella  quale  sono  riportati gli elementi di
identificazione  dei  singoli  DAS,  nonche'  le  letture, iniziali e
finali,   del   contatore   totalizzatore  del  misuratore  applicato
all'autobotte,  corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare
ai  singoli  destinatari,  i quali appongono la loro firma leggibile,
seguita  dalla  data, in margine alla distinta in parola, in segno di
ricevuta della merce e del DAS.
  4.  Se  la  quantita'  scaricata non dovesse corrispondere a quella
indicata   nel   relativo   DAS   l'esercente   dell'ultimo  impianto
destinatario,  dopo l'assunzione in carico della quantita' risultante
dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico,
rispettivamente,   le  eventuali  deficienze  od  eccedenze  rilevate
all'atto  della  discarica,  secondo  le indicazioni risultanti dallo
scontrino  emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi. Lo
scontrino  viene  emesso in due esemplari sui quali sono riportati il
numero  di  identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte,
la   numerazione   progressiva   dell'impressore  e  la  lettura  del
contatore,  all'inizio  ed  alla  fine della erogazione; un esemplare
dello  scontrino,  firmato dall'incaricato del trasporto e completato
con  l'indicazione  del  quantitativo  complessivamente  trasportato,
resta  a  corredo  del  registro  di  carico  e scarico dell'impianto
destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario,
e'  allegato alla distinta. La suddetta procedura per l'assunzione in
carico  delle  eccedenze  e per lo scarico delle deficienze e' valida
per  le  sole  differenze  attribuibili  alle variazioni termiche che
possono  verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico
ed  alle  tolleranze  degli strumenti di misura. Se le differenze non
rientrano  nei  suddetti  limiti,  l'esercente  dell'ultimo  impianto
destinatario ne da' immediata comunicazione all'UTF.
  5.  A  trasporto ultimato, la distinta e' riconsegnata al mittente,
che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS.
  6. Qualora una o piu' partite vengano rifiutate o scaricate solo in
parte e pertanto risulti la necessita' di reintrodurre in deposito la
rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all'art. 15,
commi 3 e 6.