Art. 18. Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico munito di dispositivo impressore dei volumi erogati, di piu' partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto deve essere munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. 2. Per consentire al trasportatore di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario deve essere espresso nel relativo DAS, oltre che in peso, anche nel corrispondente volume ambiente, all'atto della caricazione, con l'indicazione della densita' a 15 C. 3. Il trasportatore deve essere altresi' fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi di identificazione dei singoli DAS, nonche' le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del DAS. 4. Se la quantita' scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantita' risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero di identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio ed alla fine della erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, e' allegato alla distinta. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze e' valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne da' immediata comunicazione all'UTF. 5. A trasporto ultimato, la distinta e' riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS. 6. Qualora una o piu' partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessita' di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all'art. 15, commi 3 e 6.