Art. 19.
                   Forniture di calore in appalto
  1. I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli
minerali  ad  accisa  assolta, di cui all'art. 25, comma 1, del testo
unico,  che  intendono  destinare,  quali  conduttori  in  appalto di
impianti   di   riscaldamento   a   sistema   centrale,  oli  da  gas
all'alimentazione  degli  impianti  medesimi,  muniscono il personale
incaricato  del  trasporto  di  tanti DAS quanti sono gli impianti da
rifornire,  indipendentemente  dal  quantitativo trasportato. Sui DAS
viene  indicato  come  destinatario  il  conduttore in appalto e come
localita' di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto
effettuato,  gli  esemplari  n.  2  del  DAS sono custoditi presso il
conduttore  in  appalto,  in allegato alle proprie contabilita' od al
registro  di carico e scarico dell'impianto destinatario, se previsto
dall'art.  25,  comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore
medesimo.
  2.  Se il conduttore in appalto non e' munito della licenza fiscale
di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di
intermediario,  vale  a  dire  di commissionario ovvero di mandatario
senza  rappresentanza.  In  tal  caso  sul  DAS  viene  indicato come
destinatario  il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche
la sede, mentre come localita' di destinazione viene riportata quella
dell'impianto  ricevente. Se l'impianto destinatario non e' obbligato
alla  tenuta  del  registro di carico e scarico, l'esemplare n. 2 del
DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa
vigente, presso la sede del conduttore in appalto.
 
           Nota all'art. 19:
             - Il testo dell'art 25, comma 1, del testo unico  e'  il
          seguente:    "1.  Gli esercenti depositi commerciali di oli
          minerali  assoggettati   ad   accisa   devono   denunciarne
          l'esercizio  all'ufficio tecnico di finanza, competente per
          territorio, qualunque sia la capacita' del deposito".