Art. 19. Forniture di calore in appalto 1. I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all'alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come localita' di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 del DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilita' od al registro di carico e scarico dell'impianto destinatario, se previsto dall'art. 25, comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo. 2. Se il conduttore in appalto non e' munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come localita' di destinazione viene riportata quella dell'impianto ricevente. Se l'impianto destinatario non e' obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l'esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto.
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art 25, comma 1, del testo unico e' il seguente: "1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito".