Art. 22.
                    Trasferimento di oli minerali
                    via mare o a mezzo tubazione
  1.  Il  trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa
fra  depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente
comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore
e   destinatario,   e   il   DAA   viene  compilato  al  termine  del
trasferimento,  dopo l'accertamento, presso l'impianto speditore, del
quantitativo  trasferito.  La  trasmissione del suddetto documento al
destinatario   e'   effettuata   entro  il  primo  giorno  lavorativo
successivo   a   quello   della  conclusione  del  trasferimento.  E'
consentito  l'accertamento,  presso il destinatario, con le modalita'
stabilite  dall'amministrazione  finanziaria,  di  quota  parte della
partita  in  trasferimento,  ai  fini  della  presa  in  carico e del
successivo  utilizzo;  resta  fermo  che  l'appuramento  del  DAA  e'
effettuato   al   momento   della   ricezione   dell'intera  partita.
L'amministrazione finanziaria puo' consentire che le informazioni sul
tipo  e la quantita' delle partite trasferite a mezzo tubazione siano
scambiate  fra  gli  esercenti  gli  impianti e gli uffici finanziari
interessati  tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le
suddette  procedure  possono  essere applicate anche ai trasferimenti
intracomunitari,  previo  accordo con i Paesi comunitari interessati,
da  stipularsi  ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92
della Commissione dell'11 settembre 1992.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1, relative alla preventiva
comunicazione  dei  trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione
del   documento   di   accompagnamento   si  applicano  anche  per  i
trasferimenti  di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare
nonche'  per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando
i  divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a
mezzo  tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento
fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali
ad  accisa  assolta,  per  un quantitativo tale da essere stoccato in
piu'  di  un serbatoio dell'impianto destinatario oppure superiore ai
1.000  metri  cubi,  e' consentita l'emissione di DAS "parziali" "non
scorta  merce"  durante il trasferimento e senza la sua interruzione,
per l'assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso
l'impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un
DAS   per   il  quantitativo  complessivamente  trasferito.  Sui  DAS
"parziali"  e'  riportata  la  dicitura  "Quantitativo parziale di un
trasferimento  in  corso",  mentre  sul  DAS  emesso  al  termine del
trasferimento  viene fatto riferimento ai suddetti DAS "parziali". La
predetta procedura e' attuata per trasferimenti che si completano nel
corso di uno stesso mese.
  3.  In  caso  di  circolazione intracomunitaria per via marittima o
fluviale  di  oli  minerali  in  regime  sospensivo,  il  depositario
autorizzato  puo'  non  compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del
DAA  relative  al  destinatario  se,  al momento della spedizione del
prodotto,   questi  non  sia  ancora  definitivamente  noto,  purche'
effettui  all'ufficio  finanziario competente sul proprio impianto la
comunicazione  del  nome  e  dell'indirizzo del destinatario, del suo
codice d'accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al piu'
tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.
  4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione,
anche  parziale,  di  partite  di  oli minerali destinate ad impianti
nazionali,  non  e' possibile consegnare all'incaricato del trasporto
gli  esemplari  di  sua spettanza dei DAA o dei DAS, e' consentito il
trasporto   senza   la   scorta   dei   suddetti   documenti,  previa
comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di
teletrasmissione   agli  uffici  finanziari  competenti  sul  proprio
impianto  e  su  quello  destinatario, facente riferimento anche alla
corrispondenza  intercorsa  con  le  autorita'  portuali. Resta fermo
l'obbligo,  da  parte  dello speditore, dell'inoltro al destinatario,
con il mezzo piu' rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza
di quest'ultimo.
  5.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 795 del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle
merci  soggette  ad  accisa quando, mentre si trovano in circolazione
intracomunitaria    in    regime    sospensivo,   ne   viene   decisa
l'esportazione.
 
          Note all'art. 22:
             -  Il testo dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92
          della  Commissione  dell'11  settembre  1993  (vedasi  nota
          all'art. 1, comma 1), e' il seguente:
             "Art.  3. - Quando la circolazione dei prodotti soggetti
          ad accise avviene  in  tubature  fisse,  gli  Stati  membri
          interessati  possono autorizzare, con mutuo accordo, che le
          informazioni sul tipo e la quantita di prodotti  circolanti
          tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale
          del   destinatario   siano   scambiate   tramite  procedure
          informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento.
          Tale  soluzione  deve  essere   idonea   a   garantire   la
          disponibilita'  di  tutti i dati necessari per il controllo
          delle scorte e per la riscossione dell'accisa".
             - Il  testo  dell'art.  795  del  regolamento  (CEE)  n.
          2454/93  della  Commissione  del  2 luglio 1993, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  253
          dell'11 ottobre 1993, e' il seguente:
             "Art.  795. - Quando una merce sia uscita dal territorio
          doganale della Comunita' senza aver formato oggetto di  una
          dichiarazione   di   esportazione,   questa   deve   essere
          depositata  a  posteriori   dall'esportatore   nell'ufficio
          doganale  competente per il luogo in cui egli e' stabilito.
          Le  disposizioni  dell'art.  790  si   applicano   a   tale
          situazione.
             L'accettazione  di  questa  dichiarazione e' subordinata
          alla   presentazione   da   parte   dell'esportatore,   con
          soddisfazione dell'autorita' doganale dell'ufficio doganale
          interessato,  dei  documenti  giustificativi riguardanti la
          prova dell'uscita  delle  merci  in  causa  dal  territorio
          doganale   della   Comunita',  nonche'  la  loro  natura  e
          quantita'. Tale ufficio vista anche l'esemplare  n.  3  del
          documento unico.
             L'accettazione  a posteriori di questa dichiarazione non
          osta all'applicazione delle sanzioni  in  vigore  ne'  alle
          conseguenze  che  possono  derivarne in materia di politica
          agraria comune".