Art. 22. Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione 1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l'accertamento, presso l'impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario e' effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. E' consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l'appuramento del DAA e' effettuato al momento della ricezione dell'intera partita. L'amministrazione finanziaria puo' consentire che le informazioni sul tipo e la quantita' delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra gli esercenti gli impianti e gli uffici finanziari interessati tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione del documento di accompagnamento si applicano anche per i trasferimenti di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare nonche' per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in piu' di un serbatoio dell'impianto destinatario oppure superiore ai 1.000 metri cubi, e' consentita l'emissione di DAS "parziali" "non scorta merce" durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l'assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l'impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS "parziali" e' riportata la dicitura "Quantitativo parziale di un trasferimento in corso", mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS "parziali". La predetta procedura e' attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese. 3. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato puo' non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purche' effettui all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario, del suo codice d'accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al piu' tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale. 4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non e' possibile consegnare all'incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, e' consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorita' portuali. Resta fermo l'obbligo, da parte dello speditore, dell'inoltro al destinatario, con il mezzo piu' rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest'ultimo. 5. Le disposizioni di cui all'art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l'esportazione.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1993 (vedasi nota all'art. 1, comma 1), e' il seguente: "Art. 3. - Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantita di prodotti circolanti tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale del destinatario siano scambiate tramite procedure informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento. Tale soluzione deve essere idonea a garantire la disponibilita' di tutti i dati necessari per il controllo delle scorte e per la riscossione dell'accisa". - Il testo dell'art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993, e' il seguente: "Art. 795. - Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunita' senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli e' stabilito. Le disposizioni dell'art. 790 si applicano a tale situazione. L'accettazione di questa dichiarazione e' subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorita' doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunita', nonche' la loro natura e quantita'. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico. L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni in vigore ne' alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune".