Art. 23. C a u z i o n i 1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni: a) nel caso di garanzia per il pagamento dell'accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonche' di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione e' pari al cento per cento dell'accisa gravante su ogni partita trasferita; b) per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validita' solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana; c) in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce; d) l'amministrazione finanziaria ha la facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.
Nota all'art. 23: - Il testo dell'articolo unico del decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, che stabilisce la misura delle cauzioni, e' il seguente: "1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunita' economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota e' zero, dell'imposta vigente nel paese comunitario di destinazione. 2. La garanzia deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo e' disposto dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente".