Art. 23.
                           C a u z i o n i
  1.  Le  cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate
nella  misura  e  con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro
delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a)  nel  caso  di garanzia per il pagamento dell'accisa nazionale
dovuta  da  operatori professionali o da soggetti che operano tramite
rappresentante fiscale, nonche' di quella dovuta per i trasferimenti,
in  regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura
della  cauzione  e'  pari  al cento per cento dell'accisa gravante su
ogni partita trasferita;
    b)  per  i  trasferimenti  fra  impianti  ubicati  nel territorio
nazionale,    la   garanzia   ha   validita'   solo   nei   confronti
dell'amministrazione finanziaria italiana;
    c)  in  luogo  del  depositario autorizzato mittente, la garanzia
puo'  essere  prestata  dal  trasportatore  o  dal proprietario della
merce;
    d)  l'amministrazione  finanziaria ha la facolta' di concedere ai
depositari   autorizzati   riconosciuti   affidabili   o  di  notoria
solvibilita'  l'esonero  dall'obbligo  di  prestare la garanzia per i
trasferimenti,  sia  nazionali  che intracomunitari, di oli minerali,
effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.
 
          Nota all'art. 23:
             -  Il testo dell'articolo unico del decreto del Ministro
          delle finanze 13 gennaio 1994,  che  stabilisce  la  misura
          delle cauzioni, e' il seguente:
             "1.  La  garanzia  per il pagamento dell'accisa gravante
          sui  prodotti  destinati   al   trasferimento   in   regime
          sospensivo  in altri Stati membri della Comunita' economica
          europea, prevista dall'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge
          30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla
          legge  29  ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella
          misura del  10%  dell'imposta  nazionale  gravante,  o,  se
          l'aliquota   e'   zero,   dell'imposta  vigente  nel  paese
          comunitario di destinazione.
             2. La garanzia deve avere validita' in tutti  gli  Stati
          membri  della  Comunita  economica  europea  e  deve essere
          fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare  del
          deposito   fiscale   mittente,   anche  in  solido  con  il
          trasportatore o con  il  destinatario,  nei  modi  previsti
          dall'art.  1  della  legge  10 giugno 1982, n. 348; qualora
          venga prestata a  mezzo  fidejussione  bancaria  o  polizza
          assicurativa,  deve  essere  depositata presso la Direzione
          compartimentale delle dogane  e  delle  imposte  indirette,
          competente  anche  per  il  successivo svincolo, quando sia
          stata data la  prova  dell'avvenuta  presa  in  carico  del
          prodotto  da  parte  del  destinatario.  Nel caso in cui la
          cauzione sia stata prestata in numerario  o  in  titoli  di
          Stato  o garantiti dallo Stato, lo svincolo e' disposto dal
          direttore  dell'ufficio  tecnico  di finanza o della dogana
          competente sul deposito fiscale mittente".