Art. 24.
                    Importazioni ed esportazioni
  1.  In  caso  di trasferimento di merce d'importazione in regime di
sospensione  della  sola  accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad
operatori  professionali,  il  DAA e' emesso dalla dogana su stampati
presentati  dagli  interessati e viene allibrato dalla medesima in un
registro  simile a quello di cui all'art. 2, comma 7. Gli estremi del
DAA  emesso  sono  annotati sulla bolletta d'importazione, alla quale
viene  contrapposto l'esemplare n. 3, dopo l'appuramento da parte del
destinatario.  Analoga  procedura  viene seguita nel caso d'inoltro a
destino  di  prodotti  per i quali, all'atto dell'importazione, viene
assolta  l'accisa,  con  la  sostituzione  al DAA del DAS, quando sia
prevista  l'emissione  di  tale  documento.  Nel caso in cui l'intero
carico  sia  inviato  al destinatario con la scorta della bolletta di
pagamento  dei  diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS,
purche'  integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per
il suddetto documento.
  2.  La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione
in  regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e
4  e  restituisce  subito  al mittente l'esemplare n. 3, munito della
certificazione   che   le  merci  hanno  effettivamente  lasciato  il
territorio  comunitario.  Se  le  merci  sono  esportate in regime di
restituzione,  la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS
e restituisce al mittente l'esemplare n. 3, munito delle attestazioni
di riscontro.
  3.  Non  e'  prescritta  l'emissione del DAA per la circolazione di
prodotti  soggetti  ad  accisa,  provenienti  da  Paesi  terzi  o ivi
destinati,  quando  sono  immessi in una zona franca o in un deposito
franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali
elencati  nell'art.  84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE
n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.
  4.  I  prodotti  soggetti  ad  accisa,  spediti  da  un depositario
autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere
esportati  attraverso  uno  o  piu'  altri  Paesi comunitari, possono
circolare  in  regime  sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare
mediante  certificazione,  da  parte  della  dogana  di  uscita dalla
Comunita', che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio
comunitario.
 
          Nota all'art. 24:
            -  Il  testo  dell'art.  84, paragrafo 1, lettera a), del
          regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del   12   ottobre   1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 302 del 19 ottobre 1992 e' il seguente:
             "1. Ai fini degli articoli da 85 a 90:
               a)  quando  viene  utilizzata  la formulazione "regime
          sospensivo" si intende che essa si  applica,  nel  caso  di
          merci non comunitarie, ai seguenti regimi:
              - transito esterno;
              - deposito doganale;
              -  perfezionamento attivo nella forma del sistema della
          sospensione;
              - trasformazione sotto controllo doganale, e;
              - ammissione temporanea".