Art. 24. Importazioni ed esportazioni 1. In caso di trasferimento di merce d'importazione in regime di sospensione della sola accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad operatori professionali, il DAA e' emesso dalla dogana su stampati presentati dagli interessati e viene allibrato dalla medesima in un registro simile a quello di cui all'art. 2, comma 7. Gli estremi del DAA emesso sono annotati sulla bolletta d'importazione, alla quale viene contrapposto l'esemplare n. 3, dopo l'appuramento da parte del destinatario. Analoga procedura viene seguita nel caso d'inoltro a destino di prodotti per i quali, all'atto dell'importazione, viene assolta l'accisa, con la sostituzione al DAA del DAS, quando sia prevista l'emissione di tale documento. Nel caso in cui l'intero carico sia inviato al destinatario con la scorta della bolletta di pagamento dei diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS, purche' integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per il suddetto documento. 2. La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione in regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e 4 e restituisce subito al mittente l'esemplare n. 3, munito della certificazione che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS e restituisce al mittente l'esemplare n. 3, munito delle attestazioni di riscontro. 3. Non e' prescritta l'emissione del DAA per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario. 4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o piu' altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunita', che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992 e' il seguente: "1. Ai fini degli articoli da 85 a 90: a) quando viene utilizzata la formulazione "regime sospensivo" si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi: - transito esterno; - deposito doganale; - perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione; - trasformazione sotto controllo doganale, e; - ammissione temporanea".