Art. 26.
                        Vigilanza e penalita'
  1.  Il  personale  del  dipartimento  delle  dogane e delle imposte
indirette  ed  i  militari  della  Guardia  di finanza, ai fini della
vigilanza   sull'osservanza  della  normativa  vigente,  procedono  a
verifiche  e  riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso
gli  impianti  interessati  ai  trasferimenti  sia, su strada e nelle
acque  interne  e territoriali, nei riguardi dei mezzi di trasporto o
delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi.
  2.   I  controlli  di  cui  al  comma  1  sono  estesi  anche  alla
circolazione  dei  prodotti  destinati ad usi esenti o non tassati ed
alla  circolazione  dei  prodotti soggetti ad accisa non armonizzata,
anche se scortati dalla sola documentazione commerciale.
  3.  Qualora  ricorrano  gravi  e  predeterminati  motivi di cautela
fiscale,  da  formalizzare  agli  atti,  gli organi di cui al comma 1
possono  apporre  sigilli  al  carico,  annotando  sui  documenti  di
accompagnamento  le  operazioni  compiute.  In  tale  circostanza  le
verifiche  sono  completate  presso il destinatario, al momento della
conclusione  del  trasporto,  previo  riscontro  dell'integrita'  dei
suggelli.
  4.  Indipendentemente  dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le
violazioni  costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni
previste   da   altra   specifica   normativa,  l'inosservanza  delle
disposizioni   del   presente  regolamento  e'  punita  con  la  pena
pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.
  5.  Per  eseguire  controlli e riscontri sulla movimentazione delle
merci  gli  uffici  del  dipartimento  delle  dogane  e delle imposte
indirette  ed  i  comandi  della Guardia di finanza possono avvalersi
delle   strutture   informatiche   in   dotazione  dei  soggetti  che
commerciano  i  prodotti di cui al capo II del presente regolamento e
collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a
presentare,   secondo  le  modalita'  stabilite  dall'amministrazione
finanziaria,    elenchi,    elaborati   eventualmente   con   sistemi
informatizzati,  concernenti  le movimentazioni, nonche' a produrre a
richiesta,   eventualmente  su  supporti  informatici,  gli  elementi
tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi.
  Fatte  salve  le particolari disposizioni relative agli impianti di
fabbricazione  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa,  i  soggetti che
spediscono  partite  di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla
base  di  criteri  selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze,  che  devono,  in  ogni  caso,  prevedere  una rotazione dei
soggetti in questione, sono, altresi', tenuti a far pervenire all'UTF
competente  per  territorio,  per  un  periodo di tempo determinato e
comunque  non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva
di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.