Art. 26. Vigilanza e penalita' 1. Il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i militari della Guardia di finanza, ai fini della vigilanza sull'osservanza della normativa vigente, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia, su strada e nelle acque interne e territoriali, nei riguardi dei mezzi di trasporto o delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi. 2. I controlli di cui al comma 1 sono estesi anche alla circolazione dei prodotti destinati ad usi esenti o non tassati ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, anche se scortati dalla sola documentazione commerciale. 3. Qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale, da formalizzare agli atti, gli organi di cui al comma 1 possono apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione del trasporto, previo riscontro dell'integrita' dei suggelli. 4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e' punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico. 5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonche' a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresi', tenuti a far pervenire all'UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.