Art. 27.
                         Periodo transitorio
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i
trasferimenti  fra  operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di
cui  all'art.  1, comma 1, ed all'art. 9, comma 1, il DAA sostituisce
le  bollette  di  cauzione  mod.  C  21  e  mod. H-ter 18 ed il DAS i
certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, il
documento  di  cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e
le  bollette  di  legittimazione  mod. C 39 e C 62, le cui rispettive
discipline,  per  quanto  attiene  ai  citati  trasferimenti, vengono
pertanto a decadere dalla suddetta data. E' tuttavia consentito, fino
ad  esaurimento  delle  scorte e comunque per non oltre un anno dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento e nel rispetto
della   disciplina  stabilita  dal  medesimo,  l'utilizzazione  degli
stampati  delle  bollette  di  cauzione  mod. C 21 e mod. H-ter 18 in
luogo  del  DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod.
H-ter  7,  H-ter  16  e H-ter 16-bis, del documento di cui all'art. 2
della   legge   15  dicembre  1971,  n.  1161  e  delle  bollette  di
legittimazione  mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purche' siano
muniti  rispettivamente  della stampigliatura "Vale come DAA" o "Vale
come DAS".
  2. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei
modelli C 21 ed H-ter 18, il certificato di scarico ed il riscontrino
sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del
DAA  e  sul  modello devono essere riportati anche i codici di accisa
dello  speditore  e del destinatario; nel caso di utilizzazione degli
stampati  dei  modelli  H-ter  16  e H-ter 16-bis vengono annullati i
riscontrini  n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validita'
e  dell'itinerario  di  massima;  nel  caso  di  utilizzazione  degli
stampati  del  modello  H-ter  7 viene annullato il secondo esemplare
dell'originale  destinato  all'UTF,  nel  caso di utilizzazione degli
stampati  dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e,
relativamente   al   mod.  C  62,  la  figlia  III,  e  viene  omessa
l'indicazione  della validita'. In tutti i casi previsti dal presente
comma,  le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico
dello speditore.