Art. 3.
                         Appuramento del DAA
  1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo
e'  appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del
DAA  contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione
della   merce  redatta  e  firmata  dal  destinatario  o  da  un  suo
rappresentante.
  2.   L'attestazione  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  al  visto
dell'ufficio  finanziario  competente  sull'impianto  destinatario, e
cioe',  a  seconda  dei  casi,  dell'UTF, dell'ufficio finanziario di
fabbrica  o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine
nel  territorio  dello  Stato, e, se previsto, dell'autorita' fiscale
del Paese comunitario di destinazione.