Art. 3. Appuramento del DAA 1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo e' appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. 2. L'attestazione di cui al comma 1 e' soggetta al visto dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, e cioe', a seconda dei casi, dell'UTF, dell'ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell'autorita' fiscale del Paese comunitario di destinazione.