Art. 4.
                      Obblighi dello speditore
  1.  Per  ogni  trasferimento  di  merce  in  regime  sospensivo  lo
speditore e' tenuto:
    a)  ad  annotare  giornalmente  sul  registro di carico e scarico
tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico, il
numero  del  documento  di  accompagnamento, il giorno di partenza, i
dati  relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualita' e
la quantita' di merce spedita;
    b)  a  porre  a corredo di tale registro l'esemplare n. 1 del DAA
emesso;
    c)  a  contabilizzare  l'ammontare  della  cauzione relativa alla
singola  spedizione  e  a  tenere  in  evidenza  la quota di cauzione
complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
    d) ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato
appuramento  lo  speditore,  nel  termine  di  tre mesi dalla data di
spedizione,  comunica  all'ufficio finanziario competente sul proprio
impianto il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAA.
  2.  Ai  soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata,
lo  speditore puo' appurare il buon esito della spedizione in base ad
una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal
destinatario  via  fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori,
gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1.
  3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico
di  elaborazione dati puo' essere autorizzato all'impiego della firma
elettronica,  secondo  quanto previsto dal regolamento CEE n. 2225/93
della Commissione del 27 luglio 1993.
 
          Note all'art. 4:
             -  L'art.  5, comma 3, lettera c), del testo unico e' il
          seguente:   "c) a  tenere  una  contabilita'  dei  prodotti
          detenuti e movimentati nel deposito fiscale;";
             -  Il regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del
          27 luglio 1993 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 198 del 7 agosto 1993.