Art. 4. Obblighi dello speditore 1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore e' tenuto: a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualita' e la quantita' di merce spedita; b) a porre a corredo di tale registro l'esemplare n. 1 del DAA emesso; c) a contabilizzare l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate; d) ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAA. 2. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore puo' appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1. 3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati puo' essere autorizzato all'impiego della firma elettronica, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993.
Note all'art. 4: - L'art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico e' il seguente: "c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;"; - Il regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 198 del 7 agosto 1993.