Art. 5. Obblighi dell'incaricato del trasporto 1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu' vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di polizia, indicando, perche' siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna e' in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo; prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima tre copie, recanti l'annotazione "duplicato", che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF piu' facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne da' comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati dell'esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all'autorita' incaricata della cooperazione amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potra' attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento. 3. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l'incaricato del trasporto ne da' immediata notizia all'UTF competente sul luogo dove e' stata constatata la perdita, che appone un'attestazione sull'esemplare n. 3 del DAA.