Art. 5.
               Obblighi dell'incaricato del trasporto
  1.  Fermi  restando  gli  altri  obblighi  previsti dalla normativa
vigente,  l'incaricato  del  trasporto  ha l'obbligo di custodire gli
esemplari  n.  2,  3  e  4  del DAA e di esibirli, assieme alla merce
trasportata,  ad  ogni  richiesta dei competenti organi di controllo.
L'incaricato  del  trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari
del  DAA,  utilizzando  la  casella 11 o, se insufficiente, un foglio
contenente  gli  estremi  del  DAA,  da  allegare  al  DAA  medesimo,
qualsiasi  informazione supplementare relativa al trasporto, compresa
ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore.
  2.   In   caso   di  furto,  smarrimento  o  distruzione  del  DAA,
l'incaricato  del  trasporto,  prima  della prosecuzione del viaggio,
effettua immediata denuncia al piu' vicino comando territoriale della
Guardia  di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di polizia,
indicando,  perche'  siano  riportati  a  verbale, tutti gli elementi
necessari  ad  identificare la partita trasportata, il mittente ed il
destinatario.  Se  il  luogo  di consegna e' in territorio nazionale,
copia  della  denuncia  scorta  la merce fino all'arrivo; prima della
discarica   viene  richiesto  l'intervento  dell'ufficio  finanziario
competente  sull'impianto  destinatario,  che,  esperiti  i riscontri
ritenuti  opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi
il  confronto  fra  i  dati  riportati  nella denuncia di cui sopra e
quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo
speditore,  il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima tre
copie,  recanti  l'annotazione  "duplicato",  che  sostituiscono  gli
esemplari  n.  2,  3  e  4  andati  perduti.  Nel  caso  si tratti di
trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta
la  merce  fino  all'UTF piu' facilmente raggiungibile, che provvede,
con  la  procedura  sopra  descritta, a rilasciare all'incaricato del
trasporto  i  duplicati  degli  esemplari  n.  2,  3  e 4 del DAA per
consentirgli  la  prosecuzione  del  viaggio  e  ne da' comunicazione
all'ufficio  competente  per  l'impianto speditore. Se la perdita del
DAA  relativo  ad  un  trasferimento iniziato in territorio nazionale
avviene  in  un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista,
per  tale  evenienza,  dal suddetto Paese, il depositario autorizzato
mittente  richiede  all'ufficio  finanziario  competente  sul proprio
impianto  il  rilascio  di tre duplicati dell'esemplare di DAA in suo
possesso,  previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito
la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in
lingua   italiana.   Del   rilascio  di  tale  duplicato  viene  data
comunicazione    all'autorita'    incaricata    della    cooperazione
amministrativa.  In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA
relativo  ad  un  partita  destinata  ad  un  operatore  italiano, la
suddetta  partita potra' attraversare il territorio nazionale solo se
scortata da duplicato del suddetto documento.
  3. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa
durante il trasferimento, l'incaricato del trasporto ne da' immediata
notizia  all'UTF  competente  sul  luogo  dove e' stata constatata la
perdita, che appone un'attestazione sull'esemplare n. 3 del DAA.