Art. 6.
                      Obblighi del destinatario
  1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine
nel territorio dello Stato il destinatario e' tenuto:
    a)   ad   assumere   in   carico   la   merce  lo  stesso  giorno
dell'introduzionein  deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi
dell'art.  5,  comma  3, lettera c), ovvero dell'art. 8, comma 2, del
testo unico, i dati relativi al depositario autorizzato e al deposito
fiscale  mittente;  il  numero  di  riferimento  del DAA e la data di
emissione; la qualita' e la quantita' della merce pervenuta;
    b)  a  porre a corredo del suddetto registro l'esemplare n. 2 del
DAA;
    c)  a  compilare  l'attestato  di  ricevimento della merce, nella
apposita  casella  c)  degli  esemplari  n. 2, 3 e 4 del documento di
accompagnamento,  con  l'indicazione  della  qualita'  e quantita' di
merce  pervenuta.  L'attestato  deve  essere completo di data, timbro
personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta;
    d)   a   dare  immediata  comunicazione  all'ufficio  finanziario
competente  sul  proprio  impianto  delle  differenze riscontrate, in
misura  superiore  alle  tolleranze ammesse dalla normativa doganale,
tra la quantita' di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente
pervenuta;  la  constatazione di tale differenza e' attestata sul DAA
sia   dal  destinatario  sia  dall'incaricato  del  trasporto.  Nella
certificazione  di  ricezione  va in ogni caso indicata la differenza
riscontrata,  sia in valore assoluto che come percentuale del carico,
anche se rientrante nelle suddette tolleranze;
    e) a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli
elementi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d),  all'ufficio finanziario
competente sul proprio impianto, che trattiene per se' l'esemplare n.
4, apponendovi un'attestazione di conformita' con l'esemplare n. 3, e
restituisce  quest'ultimo  con l'apposizione del visto amministrativo
di  cui  all'art. 3, comma 2. Tale adempimento e' effettuato entro il
primo  giorno  lavorativo  successivo  a quello del ricevimento della
merce,  quando  nell'ambito  del  deposito  fiscale  destinatario sia
presente  l'ufficio  finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci
giorni,  e,  comunque,  non  oltre  il giorno 5 del mese successivo a
quello  dell'arrivo,  negli  altri  casi.  Nel  caso  in cui si siano
verificate  perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa
doganale,  l'ufficio  finanziario riporta sull'esemplare n. 3 del DAA
l'ammontare  dell'accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve
invece  essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un
altro  Paese  comunitario,  copia  dell'esemplare  n.  3 e' trasmesso
dall'ufficio    finanziario    all'autorita'    fiscale    competente
sull'impianto mittente;
    f)  a  rinviare  allo speditore, entro il quindicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricevimento della merce, l'esemplare n. 3
del   DAA   completo   di   attestato   di  ricevimento  e  di  visto
amministrativo.
   2.  Dagli  adempimenti  di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e'
esonerato  l'operatore  non  registrato,  salvo  che  egli  sia  gia'
obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni
caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAA per
i  cinque  anni  successivi,  unitamente alla documentazione relativa
all'operazione effettuata.