Art. 7. Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasparto alla rinfusa 1. Qualora il trasporto di una partita per la quale e' stato emesso il DAA non venga piu' effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche. 2. E' consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore da' immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all'ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA. 3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all'ufficio finanziario competente sull'impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sara' utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. 4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale e' effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA "cumulativo", a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA "non scorta merce" quanti sono i destinatari, sui quali e' omessa l'indicazione della quantita' da scaricare; gli estremi del DAA "cumulativo" e dei DAA "non scorta merce" sono riportati su una distinta allegata al DAA "cumulativo". Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA "non scorta merce" viene completato con l'indicazione del quantitativo scaricato, da riportare anche sulla distinta sopraindicata, e consegnato al destinatario. Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA "cumulativo" sono consegnati all'ultimo destinatario, che provvede ad allegare l'esemplare n. 2 all'esemplare n. 2 del proprio DAA "non scorta merce" e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall'art. 6, comma 1, lettera e). L'appuramento e' effettuato dallo speditore sulla base dell'esemplare n. 3 del DAA "cumulativo" e degli esemplari n. 3. del DAA "non scorta merce", da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA "cumulativo" e di quelli "non scorta merce" sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull'impianto speditore, per gli opportuni riscontri.