Art. 7.
                    Annullamento della spedizione
           cambio di destinazione e trasparto alla rinfusa
  1. Qualora il trasporto di una partita per la quale e' stato emesso
il  DAA non venga piu' effettuato, lo speditore provvede ad annullare
i  quattro  esemplari  del DAA, apportando sugli stessi le necessarie
annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche.
  2. E' consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il
luogo  di  consegna  della  merce  od il destinatario. In tal caso lo
speditore  da'  immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi
di   teletrasmissione,   della   modifica   all'ufficio   finanziario
competente  per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od
il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA.
  3.  Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario
o  deve,  per  qualsiasi  motivo,  essere  reintrodotta  nel deposito
mittente,  ne  viene  dato  immediato  avviso all'ufficio finanziario
competente  sull'impianto  speditore  e  sono  effettuate  le  dovute
annotazioni sul suddetto documento, che sara' utilizzato dal mittente
per la ripresa in carico della partita.
 4.  Nel  caso  di  trasporto  alla  rinfusa, via mare, di partite di
prodotti  in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna
scortata  dal  proprio  DAA,  il riscontro dell'eventuale superamento
delle  tolleranze  stabilite  dalla  normativa doganale e' effettuato
rapportando  i  cali  complessivamente  verificatisi presso i singoli
destinatari  all'ammontare  complessivo delle partite trasferite alla
rinfusa.  Qualora  i  trasferimenti  siano  effettuati  fra  impianti
nazionali,  possono  essere  emessi un DAA "cumulativo", a scorta del
quantitativo  complessivamente  trasportato,  e tanti DAA "non scorta
merce"  quanti  sono i destinatari, sui quali e' omessa l'indicazione
della  quantita' da scaricare; gli estremi del DAA "cumulativo" e dei
DAA "non scorta merce" sono riportati su una distinta allegata al DAA
"cumulativo".  Effettuato  lo scarico di ciascuna partita il relativo
DAA  "non  scorta  merce"  viene  completato  con  l'indicazione  del
quantitativo   scaricato,   da   riportare   anche   sulla   distinta
sopraindicata,  e consegnato al destinatario. Gli esemplari n. 2, 3 e
4  del  DAA "cumulativo" sono consegnati all'ultimo destinatario, che
provvede  ad allegare l'esemplare n. 2 all'esemplare n. 2 del proprio
DAA  "non  scorta  merce"  e  a  presentare  gli  esemplari  n. 3 e 4
all'ufficio  finanziario  competente  sul  proprio  impianto,  per le
incombenze  previste  dall'art. 6, comma 1, lettera e). L'appuramento
e'  effettuato dallo speditore sulla base dell'esemplare n. 3 del DAA
"cumulativo"  e  degli esemplari n. 3. del DAA "non scorta merce", da
allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA "cumulativo"
e di quelli "non scorta merce" sono trasmessi dagli uffici finanziari
competenti   sugli   impianti   destinatari   a   quello   competente
sull'impianto speditore, per gli opportuni riscontri.