Art. 8. Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale 1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce e' scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell'importo equivalente. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all'allegato al presente decreto, vistata dall'UTF su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell'imposta. 3. La procedura di cui al presente articolo e' applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d'accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 8, comma 3, del testo unico e' riportato nelle note alle premesse.