Art. 8.
      Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari
            che operano tramite il rappresentante fiscale
  1.  Nel  caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad
un operatore non registrato, la merce e' scortata, oltre che dal DAA,
anche  dalla  dichiarazione  prevista dall'art. 8, comma 3, del testo
unico  attestante  la  prestazione  di  una garanzia per i diritti di
accisa  nel  territorio  nazionale  oppure  il pagamento dell'importo
equivalente.
  2.  La  dichiarazione  di  cui  al comma 1 viene redatta su modello
conforme  all'allegato  al  presente  decreto,  vistata  dall'UTF  su
richiesta    dell'interessato    e    dietro    presentazione   della
documentazione   relativa  alla  prestazione  della  cauzione  od  al
pagamento dell'imposta.
  3.  La  procedura di cui al presente articolo e' applicata anche ai
trasferimenti  di  merce in sospensione d'accisa destinata a soggetti
che operano attraverso il rappresentante fiscale.
 
Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  8,  comma 3, del testo unico e'
          riportato nelle note alle premesse.