Art. 9.
              Documento di accompagnamento semplificato
  1.  La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande
alcoliche  ad  accisa  assolta, di cui all'art. 12 del testo unico, e
dell'alcole  denaturato  con denaturante generale, fatto salvo quanto
disposto   al   comma   2,  avviene  con  scorta  del  "Documento  di
Accompagnamento  Semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla
"DAS", di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del
17 dicembre 1992. Esso puo' consistere:
    a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia
conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92;
    b)  ovvero  in un documento commerciale, redatto su un modello di
tipo  diverso  dal  precedente,  a  condizione che contenga le stesse
informazioni,  contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro,
previste per il documento amministrativo.
   2.  Per  i  trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad
accisa  assolta  l'emissione  del  DAS  e'  prescritta  per qualsiasi
quantitativo,  a  meno  che  non  si  tratti di prodotti acquistati e
trasportati  dai  privati, nei limiti previsti dall'art. 11 del testo
unico. Non e' del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta
del  DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e
da  essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il
DAS  sostituisce  le  bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il
documento di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed
i  certificati  di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16- bis
in  tutti  i  casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri
casi  di  trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i
prodotti  di cui all'art. 62, commi 1, 2 e 6, nonche' dei prodotti di
cui  all'art.  21,  comma  2,  del  testo  unico  e  delle profumerie
alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola,
puo'  essere  utilizzato  il  DAS  in  sostituzione  della  bolla  di
accompagnamento  dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6  ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia
previsto.
 
          Note all'art. 9:
             - Il regolamento CEE n. 3649/92 della Commissione del 17
          dicembre 1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.
             -  Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n.
          1161, e' il seguente:
             "Art. 2. - In deroga  all'art.  5  del  decreto-legge  5
          maggio  1957,  n. 271, convertito, con modificazioni, nella
          legge 2 luglio 1957, n.  474, e' consentita,  in  tutto  il
          territorio  della  Repubblica,  la  circolazione  degli oli
          combustibili  diversi  da  quelli  speciali   di   cui   al
          precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato
          di provenienza, qualunque ne sia la quantita'.
             La  circolazione  dei  predetti  oli  combustibili  deve
          avvenire con accompagnamento di un  documento  commerciale,
          qualunque sia la quantita' trasportata.
             I  documenti  commerciali  di  cui  al  precedente comma
          devono essere  numerati  progressivamente  e  sugli  stessi
          devono  essere  indicate  la  qualita'  e  la quantita' del
          prodotto, le generalita' del mittente  e  del  destinatario
          nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti".
             -  I  prodotti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 62 del
          testo unico sono i seguenti:
               a) oli lubrificanti (codice NC da  2710  0087  a  2710
          0098);
               b) bitumi (codice NC 2713 2000);
               c) oli minerali greggi (codice NC 2709 00);
               d) estratti aromatici (codice NC 2713 9090);
               e)  miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817
          10);
               f) polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902).
             - Il testo dell'art. 21, comma 2,  del  testo  unico  e'
          riportato nelle note alle premesse.
             -  Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 627/1978 vedasi in nota all'art. 2.