Art. 9. Documento di accompagnamento semplificato 1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'art. 12 del testo unico, e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAS", di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo. 2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l'emissione del DAS e' prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'art. 11 del testo unico. Non e' del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16- bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'art. 62, commi 1, 2 e 6, nonche' dei prodotti di cui all'art. 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, puo' essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia previsto.
Note all'art. 9: - Il regolamento CEE n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 369 del 18 dicembre 1992. - Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e' il seguente: "Art. 2. - In deroga all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'. La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantita' trasportata. I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualita' e la quantita' del prodotto, le generalita' del mittente e del destinatario nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti". - I prodotti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 62 del testo unico sono i seguenti: a) oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0098); b) bitumi (codice NC 2713 2000); c) oli minerali greggi (codice NC 2709 00); d) estratti aromatici (codice NC 2713 9090); e) miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10); f) polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902). - Il testo dell'art. 21, comma 2, del testo unico e' riportato nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978 vedasi in nota all'art. 2.