Art. 2.
                        Iscrizione all'elenco

  1.  Il  Ministero  cura  la  formazione di un elenco nel quale sono
iscritti  i  collegi  del  Mondo  Unito  e le istituzioni scolastiche
italiane  e straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato
internazionale   avente   valore   legale  ai  fini  dell'ordinamento
italiano.  L'iscrizione  all'elenco e' subordinata alla presentazione
di   un  documento  attestante  l'avvenuto  riconoscimento  da  parte
dell'Ufficio  del  baccellierato  internazionale  di  Ginevra  e alla
determinazione  delle  affinita'  dei  diplomi  rilasciati con quelli
previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
  2.  L'elenco  di  cui  al  comma  1  dovra'  indicare,  a  cura del
Ministero,  la  denominazione  ufficiale  e  la  sede  del collegio e
dell'istituzione;  le  affinita'  dei  diplomi  rilasciati con quelli
previsti  dall'ordinamento  italiano;  l'eventuale  presenza, tra gli
esami  superati  al  fine  di  conseguire il diploma, di una prova di
conoscenza della lingua italiana.
  3.  Il  Ministero  deve  acquisire,  per  la  determinazione  delle
affinita'  di cui al comma 2, il parere del Consiglio nazionale della
pubblica  istruzione  riguardo al piano di studio - modello a cui gli
studenti  devono  uniformare il loro corso di studio di baccellierato
internazionale.
  4.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  sono iscritti di diritto i
collegi  del  Mondo  Unito  e le istituzioni italiane e straniere che
abbiano  gia' ottenuto l'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 391
del  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione al
biennio  di  baccellierato internazionale e' necessario che l'allievo
sia  in  possesso  di  promozione  o di idoneita' alla classe terza o
quarta  di  istituto  secondario  di  secondo  grado  in  conformita'
all'ordinamento scolastico di provenienza.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 391 del D.Lgs. n. 297/1994,  si
          veda in nota alle premesse.