Art. 2. Iscrizione all'elenco 1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche italiane e straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione all'elenco e' subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e alla determinazione delle affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano. 2. L'elenco di cui al comma 1 dovra' indicare, a cura del Ministero, la denominazione ufficiale e la sede del collegio e dell'istituzione; le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano; l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana. 3. Il Ministero deve acquisire, per la determinazione delle affinita' di cui al comma 2, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio - modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale. 4. Nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti di diritto i collegi del Mondo Unito e le istituzioni italiane e straniere che abbiano gia' ottenuto l'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale e' necessario che l'allievo sia in possesso di promozione o di idoneita' alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformita' all'ordinamento scolastico di provenienza.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 391 del D.Lgs. n. 297/1994, si veda in nota alle premesse.