Art. 3.
           Sospensione o revoca dell'iscrizione all'elenco

  1.  L'iscrizione  all'elenco  puo'  essere  sospesa o revocata, con
provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle
disposizioni   delle  leggi  o  dei  regolamenti  vigenti  o  per  la
sopravvenuta   revoca   del   riconoscimento  del  diploma  da  parte
dell'Ufficio  del  baccellierato  internazionale  di  Ginevra  ovvero
quando  sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del
provvedimento  decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui
viene sospesa o revocata l'iscrizione.