IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  ordine  alle  procedure  attinenti  alla definitiva
collocazione  delle  partecipazioni  ex  EAGAT  ed  alla  conseguente
soppressione del comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione
aziende termali (EAGAT);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Le partecipazioni azionarie, gia' appartenenti al soppresso Ente
autonomo  gestione  aziende  termali  -  EAGAT,  sono  trasferite  al
Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.
  2.  Il  Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso
delle  partecipazioni  di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del
tesoro,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina   i   criteri   per   le  cessioni,  volti  a  favorire  la
valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative
delle  aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse
per  l'economia  generale,  nonche'  per  gli  interessi  turistici e
locali.  Entro  novanta  giorni dalla comunicazione della proposta di
acquisto,  le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed
i comuni interessati, possono esercitare, a parita' di condizioni, il
diritto   di   prelazione,   direttamente   ovvero  tramite  societa'
partecipate.  Le  partecipazioni  del Centro ittico tarantino campano
S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni
interessati,  dietro  loro  richiesta,  da  presentare  entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previo
scorporo  dei  beni  che  si trovano ubicati nella regione Puglia, da
cedere con corrispondenti modalita'.
  3.  Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende
termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18
agosto  1978,  n.  481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre  1978,  n.  641,  e  alla  legge  4  maggio  1983, n. 168, e'
soppresso.  I crediti vantati dallo stesso comitato verso le societa'
controllate  sono  trasferiti  al  Ministero  del  tesoro - Direzione
generale  del  tesoro.  Il  comitato  medesimo consegna, entro trenta
giorni,  al  Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli  enti  disciolti,  i  libri contabili, gli inventari e rende il
conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
  4.  Il  personale  in  servizio  presso il comitato di liquidazione
EAGAT  ha  facolta'  di presentare, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, domanda per essere assunto,
per  le  esigenze  connesse  alla  liquidazione  del comitato stesso,
presso  il  Ministero  del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli  enti  disciolti,  con  la procedura di cui all'articolo 10 del
decreto-legge   22   novembre   1994,   n.   643,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  1994, n. 738, ed anche in
soprannumero  salva  la  facolta'  di  presentare,  entro il medesimo
termine,   domanda   ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni
previste  per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4,
lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  5.  Alla  copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione
del   comma  4,  si  provvede  con  i  risparmi  di  spesa  derivanti
dall'articolo  8  del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.