Art. 8. 1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'art. 4, comma 2, del presente decreto gli iscritti nell'albo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalita' locale specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nonche', a norma dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 7, le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso relativa ai comuni in concessione, secondo le vigenti norme in materia. 2. La Direzione centrale per la fiscalita' locale, nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma 2, ovvero nel caso di invio di documentazione incompleta o irregolare, invita il concessionario a regolarizzare la propria posizione assegnando un congruo termine trascorso il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, procede alla sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo per il periodo in cui detta situazione perduri, ovvero, all'eventuale sua cancellazione dall'albo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 aprile 1996 Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1996 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 284
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge". - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse; il comma 2 dell'art. 34 del medesimo decreto prevede che: "Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso".