Art. 8.
  1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'art. 4,  comma  2,
del presente decreto gli iscritti nell'albo sono tenuti a trasmettere
entro  il  31  marzo  di  ciascun anno alla Direzione centrale per la
fiscalita'  locale  specifica  dichiarazione  resa  ai  sensi   degli
articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla
permanenza  dei  requisiti previsti per l'iscrizione nonche', a norma
dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre  1993,  n.
507,  le  dichiarazioni  e la documentazione prevista dall'art. 7, le
attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa  per
l'anno in corso relativa ai comuni in concessione, secondo le vigenti
norme in materia.
  2.  La  Direzione  centrale  per  la fiscalita' locale, nel caso di
inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma  2,  ovvero  nel
caso  di  invio  di documentazione incompleta o irregolare, invita il
concessionario a regolarizzare la  propria  posizione  assegnando  un
congruo  termine  trascorso  il  quale, sentita la commissione di cui
all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15  novembre  1993,  n.
507, procede alla sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo per
il periodo in cui detta situazione perduri, ovvero, all'eventuale sua
cancellazione dall'albo stesso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 1 aprile 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1996
 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 284
 
          Note all'art. 8:
             - Il testo degli articoli 4, 20  e  26  della  legge  n.
          15/1968  (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente:
             "Art.  4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal    sindaco,     il     quale     provvede
          all'autenticazione  della  sottoscrizione con la osservanza
          delle modalita' di cui all'art. 20".
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'   di   identificazione,   la   data  e  il  luogo
          dell'autenticazione,  il  proprio  nome   e   cognome,   la
          qualifica  rivestita,  nonche' apporre la propria firma per
          esteso ed il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma".
             "Art.  26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
          la falsita' negli atti e  l'uso  di  atti  falsi  nei  casi
          previsti  dalla  presente  legge  sono  puniti ai sensi del
          codice penale e delle leggi speciali in materia.
             A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente  dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
             Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
          commessi  per  ottenere  la nomina ad un pubblico ufficio o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il   giudice,   nei   casi   piu'   gravi,  puo'  applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.
             Il  pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione  o  esibisce  l'atto  sulla   responsabilita'
          penale  cui  puo'  andare incontro in caso di dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita'.
             Nella denominazione di atti usata nei  precedenti  commi
          sono  compresi  gli  atti  e documenti originali e le copie
          autentiche contemplati dalla presente legge".
             - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs.  n.  507/1993  si
          veda  in  nota  alle  premesse; il comma 2 dell'art. 34 del
          medesimo   decreto   prevede   che:   "Si   procede    alla
          cancellazione  d'ufficio  nei  confronti degli iscritti che
          siano stati dichiarati  decaduti  ai  sensi  dell'art.  30,
          comma  1,  lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di
          incompatibilita' di cui al comma 2  dell'art.  29,  nonche'
          nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun
          anno  non abbiano presentato alla Direzione centrale per la
          fiscalita'   locale    del    Ministero    delle    finanze
          l'attestazione   dell'eseguito  pagamento  della  tassa  di
          concessione governativa relativa all'anno in corso".