Art. 12.
                    Allevamento bovino o bufalino
                ufficialmente indenne da tubercolosi
  1.  E'  riconosciuto  come  allevamento  ufficialmente  indenne  da
tubercolosi l'allevamento in cui:
    a)  tutti  i  capi  sono  esenti  da  manifestazioni  cliniche di
tubercolosi;
    b) tutti gli animali di eta'  superiore  a  sei  settimane  hanno
avuto   una  reazione  negativa  ad  almeno  due  prove  diagnostiche
ufficiali eseguite la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di
risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la  prima  e
le  successive  ad  un  anno  di  intervallo.  Quando  sul territorio
nazionale o in una sua regione, in cui tutti  i  capi  sono  soggetti
alle  misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale
degli allevamenti infetti da tubercolosi non e' superiore  all'1%  in
occasione  di  due controlli succedentisi a distanza di un anno, tale
intervallo puo' essere portato a  due  anni.  Quando  la  percentuale
degli  allevamenti infetti non e' superiore allo 0,2% in occasione di
due controlli succedentisi a distanza di due anni,  l'intervallo  tra
le  prove puo' essere portato a tre anni. Quando la percentuale degli
allevamenti infetti non e' superiore allo 0,1% in  occasione  di  due
controlli  successivi  a  distanza  di  tre anni, l'intervallo tra le
prove puo' essere portato a quattro anni e/o l'eta'  alla  quale  gli
animali devono essere sottoposti a tali controlli puo' essere portata
a  ventiquattro  mesi.   Le regioni, su parere conforme del Ministero
della sanita', possono aumentare l'intervallo tra i controlli  previa
predisposizione  di specifici piani di sorveglianza in collaborazione
con  l'osservatorio  epidemiologico  regionale  veterinario,   o   in
mancanza   di  questo  con  l'istituto  zooprofilattico  sperimentale
territorialmente competente;
    c) non e' stato introdotto  alcun  bovino  o  bufalino  senza  la
prevista  certificazione  (mod. D) di un veterinario ufficiale in cui
si attesti che detto animale proviene da un allevamento ufficialmente
indenne da tubercolosi. Ogni capo deve essere  sottoposto  all'arrivo
nella  nuova  azienda  a  prova  tubercolinica  non prima di quindici
giorni  e   non   oltre   quarantadue   giorni   dopo   la   partenza
dall'allevamento  di  origine.  Durante  il  periodo  necessario  per
eseguire  la  prova  allergica  l'animale  deve  essere   tenuto   in
isolamento.
  2.  Gli  animali  che  si spostano nell'ambito di un territorio con
qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi",  da  almeno  due
anni  e  con  il  99,8%  di  allevamenti  in possesso della qualifica
medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione della  prova
diagnostica di cui alla lettera c) del precedente comma.
  3.  La prova diagnostica di cui alla lettera c) del comma 1, non e'
richiesta  quando  sul  territorio  nazionale  la  percentuale  degli
allevamenti  infetti  da tubercolosi e' inferiore allo 0,2% e risulti
da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:
    a) e' debitamente identificato;
    b)   proviene   da   un   allevamento  ufficialmente  indenne  da
tubercolosi;
    c) in occasione del trasporto non  e'  entrato  in  contatto  con
bovini  o  bufalini  non  provenienti  da  allevamenti  ufficialmente
indenni da tubercolosi.
  4. L'attestato previsto alla lettera  c)  del  comma  1,  puo'  non
essere  richiesto  quando  sul  territorio nazionale da almeno 4 anni
almeno il  99,8%  degli  allevamenti  e'  ufficialmente  riconosciuto
indenne  da  tubercolosi  e  in cui gli allevamenti non ufficialmente
indenni si trovano  sotto  controllo  ufficiale,  ed  e'  vietato  il
trasferimento  di capi da tali allevamenti salvo che gli stessi siano
portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.