Art. 12. Allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi 1. E' riconosciuto come allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi l'allevamento in cui: a) tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi; b) tutti gli animali di eta' superiore a sei settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due prove diagnostiche ufficiali eseguite la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando sul territorio nazionale o in una sua regione, in cui tutti i capi sono soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi non e' superiore all'1% in occasione di due controlli succedentisi a distanza di un anno, tale intervallo puo' essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti infetti non e' superiore allo 0,2% in occasione di due controlli succedentisi a distanza di due anni, l'intervallo tra le prove puo' essere portato a tre anni. Quando la percentuale degli allevamenti infetti non e' superiore allo 0,1% in occasione di due controlli successivi a distanza di tre anni, l'intervallo tra le prove puo' essere portato a quattro anni e/o l'eta' alla quale gli animali devono essere sottoposti a tali controlli puo' essere portata a ventiquattro mesi. Le regioni, su parere conforme del Ministero della sanita', possono aumentare l'intervallo tra i controlli previa predisposizione di specifici piani di sorveglianza in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale veterinario, o in mancanza di questo con l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente; c) non e' stato introdotto alcun bovino o bufalino senza la prevista certificazione (mod. D) di un veterinario ufficiale in cui si attesti che detto animale proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi. Ogni capo deve essere sottoposto all'arrivo nella nuova azienda a prova tubercolinica non prima di quindici giorni e non oltre quarantadue giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine. Durante il periodo necessario per eseguire la prova allergica l'animale deve essere tenuto in isolamento. 2. Gli animali che si spostano nell'ambito di un territorio con qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi", da almeno due anni e con il 99,8% di allevamenti in possesso della qualifica medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione della prova diagnostica di cui alla lettera c) del precedente comma. 3. La prova diagnostica di cui alla lettera c) del comma 1, non e' richiesta quando sul territorio nazionale la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi e' inferiore allo 0,2% e risulti da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale: a) e' debitamente identificato; b) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi; c) in occasione del trasporto non e' entrato in contatto con bovini o bufalini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi. 4. L'attestato previsto alla lettera c) del comma 1, puo' non essere richiesto quando sul territorio nazionale da almeno 4 anni almeno il 99,8% degli allevamenti e' ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed e' vietato il trasferimento di capi da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.