Art. 14. Province e regioni ufficialmente indenni da tubercolosi 1. Il Ministro della sanita' puo' dichiarare ufficialmente indenne da tubercolosi bovina il territorio delle singole province, di una o piu' regioni, qualora tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99,8% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne durante l'anno. 2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto e' sufficiente che la percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno. 3. Una regione puo' essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi solo qualora tutte le sue province godano di tale qualifica.