Art. 17.
                Misure per le stalle dei commercianti
  1. I commercianti di bovini e bufalini da riproduzione sono  tenuti
ad  attivare  apposite  stalle  nettamente separate da quelle adibite
agli  animali  da  macello.  Tali  stalle,   completamente   isolate,
igienicamente idonee e dotate di personale, automezzi ed attrezzature
destinati   esclusivamente  ad  animali  provenienti  da  allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni o ufficialmente indenni
da brucellosi ed indenni da leucosi e scortati  dalle  certificazioni
nazionali  od  internazionali  previste  per gli scambi di animali da
allevamento, sono sottoposte a controlli veterinari almeno mensili da
parte della unita' sanitaria locale  competente  per  territorio;  in
tali stalle deve essere altresi' prevista un'adeguata separazione tra
animali  indenni  e  ufficialmente indenni da brucellosi; esse devono
essere dotate inoltre delle attrezzature necessarie per  la  regolare
pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame.
  2.  I  commercianti  di  cui  al comma 1 sono altresi' obbligati ad
annotare su  idoneo  registro  di  carico  e  scarico,  da  tenere  a
disposizione  per almeno un anno del servizio veterinario, la data di
ingresso e di uscita degli animali nonche' i relativi contrassegni di
identificazione, gli estremi del modello 4  (decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320)  e copia del relativo
certificato sanitario.
  3. I  certificati  sanitari  di  cui  all'art.  13  possono  essere
rinnovati  per  ulteriori  quindici  giorni  da parte del veterinario
ufficiale  se  sono  rispettate  le  misure  previste  dal   presente
articolo.