Art. 17. Misure per le stalle dei commercianti 1. I commercianti di bovini e bufalini da riproduzione sono tenuti ad attivare apposite stalle nettamente separate da quelle adibite agli animali da macello. Tali stalle, completamente isolate, igienicamente idonee e dotate di personale, automezzi ed attrezzature destinati esclusivamente ad animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni o ufficialmente indenni da brucellosi ed indenni da leucosi e scortati dalle certificazioni nazionali od internazionali previste per gli scambi di animali da allevamento, sono sottoposte a controlli veterinari almeno mensili da parte della unita' sanitaria locale competente per territorio; in tali stalle deve essere altresi' prevista un'adeguata separazione tra animali indenni e ufficialmente indenni da brucellosi; esse devono essere dotate inoltre delle attrezzature necessarie per la regolare pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame. 2. I commercianti di cui al comma 1 sono altresi' obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico, da tenere a disposizione per almeno un anno del servizio veterinario, la data di ingresso e di uscita degli animali nonche' i relativi contrassegni di identificazione, gli estremi del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320) e copia del relativo certificato sanitario. 3. I certificati sanitari di cui all'art. 13 possono essere rinnovati per ulteriori quindici giorni da parte del veterinario ufficiale se sono rispettate le misure previste dal presente articolo.