Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
    a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina  o
bufalina  destinato  ad essere inviato al macello direttamente o dopo
essere  passato  attraverso  un  mercato  o  un  centro  di  raccolta
riconosciuto,   per  esservi  macellato  nelle  condizioni  stabilite
dall'art. 6 della direttiva  n.  64/432/CEE  recepita  con  legge  30
aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni;
    b)  bovini  o  bufalini  da  riproduzione,  da  allevamento  e da
ingrasso: gli animali della  specie  bovina  e  bufalina  diversi  da
quelli  menzionati  al  punto a) destinati ad essere avviati verso il
luogo di destinazione direttamente  o  dopo  essere  passati  per  un
mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;
    c)   allevamento  bovino  o  bufalino  ufficialmente  indenne  da
tubercolosi: l'allevamento che  soddisfa  le  condizioni  di  cui  al
capitolo IV art. 12 del presente regolamento;
    d)  azienda:  il  complesso agricolo o la stalla del commerciante
ufficialmente  autorizzata  e  controllata  situati  nel   territorio
nazionale,  nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini e/o
bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;
    e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero
della sanita', dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unita'
sanitarie locali,  o  libero  professionista  formalmente  incaricato
dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;
    f)  eradicazione: l'eliminazione della tubercolosi e del relativo
agente eziologico dagli allevamenti  bovini  e  bufalini  tramite  le
opportune operazioni di profilassi;
    g)  mercato  o  centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo,
diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui
sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini e/o  bufalini,  che
sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397;
    h)  prove diagnostiche: tutti gli accertamenti effettuati secondo
gli allegati 1 e 2 al presente regolamento per confermare o escludere
l'infezione tubercolare o la presenza dei suoi agenti eziologici;
    i) animale infetto: quello che risponde positivamente alla  prova
diagnostica ufficiale eseguita conformemente alle modalita' riportate
nell'allegato  1  al  presente  regolamento  o  riconosciuto  infetto
secondo quanto previsto dall'art. 7;
    l) animali allo stato brado: gli animali che vivono  in  liberta'
in  un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e
movimenti sono liberi senza governo diretto da parte dell'uomo se non
in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al  mercato,
per   trattamenti   prifilattico-terapeutici  e  per  l'alimentazione
integrativa  quali-quantitativa.  Tali  animali  hanno  tuttavia   un
proprietario.
  2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la
parte minima del territorio nazionale a cui puo' essere attribuita la
qualifica   sanitaria   di   "ufficialmente   indenne"   deve   avere
un'estensione   non  inferiore  a  2000  km(Elevato  al  Quadrato)  e
comprendere  almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale
area e' identificabile col territorio di una provincia.
 
          Nota all'art. 2:
             - La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca norme  sanitarie
          sugli  scambi  di  animali  tra  l'Italia e gli altri Stati
          membri della Comunita' economica europea.