Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina o bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva n. 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni; b) bovini o bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto; c) allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo IV art. 12 del presente regolamento; d) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio nazionale, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini e/o bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello; e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanita', dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unita' sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento; f) eradicazione: l'eliminazione della tubercolosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi; g) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini e/o bufalini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397; h) prove diagnostiche: tutti gli accertamenti effettuati secondo gli allegati 1 e 2 al presente regolamento per confermare o escludere l'infezione tubercolare o la presenza dei suoi agenti eziologici; i) animale infetto: quello che risponde positivamente alla prova diagnostica ufficiale eseguita conformemente alle modalita' riportate nell'allegato 1 al presente regolamento o riconosciuto infetto secondo quanto previsto dall'art. 7; l) animali allo stato brado: gli animali che vivono in liberta' in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti prifilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario. 2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui puo' essere attribuita la qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" deve avere un'estensione non inferiore a 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendere almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale area e' identificabile col territorio di una provincia.
Nota all'art. 2: - La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea.