Art. 3.
                              Obblighi
  1. Il piano di eradicazione  della  tubercolosi  dagli  allevamenti
bovini  e  bufalini  e' obbligatorio su tutto il territorio nazionale
secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n.  33,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   nonche'   dal  presente
regolamento.
  2. Con l'entrata in  vigore  del  presente  regolamento  tutti  gli
allevamenti   bovini   e  bufalini  e  tutti  i  capi  devono  essere
identificati  e  registrati  in  modo  da  permettere   di   risalire
all'allevamento,   all'azienda  o  al  centro  di  provenienza  o  di
passaggio dei singoli soggetti. In tutti  gli  allevamenti  bovini  e
bufalini  che  non siano destinati esclusivamente all'ingrasso, anche
se allo stato brado, i capi superiori a sei settimane di eta'  devono
essere  posti sotto controllo con le modalita' previste dall'allegato
1  al  presente  regolamento,  con  l'obiettivo  di  pervenire   alla
eradicazione della tubercolosi.
  3.  Negli allevamenti da ingrasso devono essere introdotti soltanto
capi provenienti da  allevamenti  ufficialmente  indenni  e  scortati
dalla  relativa  certificazione.  Per questi allevamenti le regioni e
province autonome predispongono, in collaborazione con  gli  istituti
zooprofilattici   sperimentali,   specifici  piani  di  sorveglianza;
attivita' pianificate di controllo devono essere altresi'  intraprese
in  tale  ambito quando si intendono attivare canali di esportazione,
ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai  Paesi
di destinazione.
  4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini
e  bufalini  devono  notificare  al servizio veterinario della unita'
sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e  la
sede  legale,  la  ragione  sociale della ditta, nonche' la sede e la
consistenza dell'allevamento, l'eta' e la categoria  dei  capi.  Essi
devono altresi' comunicare, entro otto giorni, la costituzione di una
nuova  azienda  od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica
dei capi allevati e comunque  ogni  mutamento  di  ditta,  ragione  o
denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica.
  5.  Entro  il  30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della
unita'  sanitaria  locale  provvede,  previa  verifica,  a   redigere
l'elenco  completo  degli  allevamenti  esistenti  nel  territorio di
competenza.