Art. 7.
                   Animali ed allevamenti infetti
  1. Un bovino o un bufalino e' considerato  infetto  da  tubercolosi
quando:
    a) reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali;
    b) anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche
ufficiali,  la  malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione
e'  evidenziata  dall'esito  positivo   di   adeguate   ricerche   di
laboratorio (allegato 2).
  2. Un allevamento e' considerato infetto da tubercolosi qualora uno
o  piu' capi sono dichiarati infetti in base ai riscontri diagnostici
in vita di cui al comma 1 o effettuati post-mortem.
  3. I casi di tubercolosi nei bovini o nei  bufalini  devono  essere
ufficialmente  segnalati  alla unita' sanitaria locale competente per
territorio ai sensi dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
  4.  Qualora  gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende
ubicate nel  territorio  di  competenza  di  altra  unita'  sanitaria
locale,  il  servizio  veterinario  della unita' sanitaria locale che
tramite i veterinari  dipendenti  ha  operato  la  diagnosi  notifica
l'episodio  infettivo  alla  unita' sanitaria locale di provenienza e
alla  regione.  Se  gli  animali  provengono   dall'estero   l'unita'
sanitaria  locale  inoltra immediato avviso all'Assessorato regionale
alla sanita' e al Ministero della sanita' -  Direzione  generale  dei
servizi veterinari.
  5.  I  medici  veterinari  delle  unita'  sanitarie  locali addetti
all'ispezione  delle  carni  devono  segnalare  tempestivamente  ogni
riscontro  di  lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite
l'apposito modello (mod. 10/33),  fatta  eccezione  per  i  bovini  o
bufalini  abbattuti  in applicazione del piano di profilassi di Stato
contro la tubercolosi bovina, per i quali e' prevista la compilazione
del modello 9/33.
  6. Al piu' presto, e comunque  entro  otto  giorni  dalla  avvenuta
macellazione,  il  modello  10/33,  debitamente compilato in ogni sua
parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale dove ha sede il macello, deve  essere  trasmesso  ai
servizi  veterinari  dell'unita' sanitaria locale e della regione ove
ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto.  Nel  caso  in
cui l'allevamento di provenienza ha sede nel territorio di competenza
della   medesima   unita'   sanitaria  locale  dove  e'  avvenuta  la
macellazione, il modello 10/33  deve  comunque  essere  inviato  alla
regione  competente.  L'unita' sanitaria locale competente provvede a
svolgere, non oltre quindici giorni, le opportune indagini e le prove
diagnostiche,  previste  dall'allegato  1  al  presente  regolamento,
nell'allevamento  di provenienza trasmettendo al servizio veterinario
regionale  una  sintetica  relazione  sull'attivita'  svolta  e   sui
provvedimenti adottati.