Art. 7. Animali ed allevamenti infetti 1. Un bovino o un bufalino e' considerato infetto da tubercolosi quando: a) reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali; b) anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche ufficiali, la malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione e' evidenziata dall'esito positivo di adeguate ricerche di laboratorio (allegato 2). 2. Un allevamento e' considerato infetto da tubercolosi qualora uno o piu' capi sono dichiarati infetti in base ai riscontri diagnostici in vita di cui al comma 1 o effettuati post-mortem. 3. I casi di tubercolosi nei bovini o nei bufalini devono essere ufficialmente segnalati alla unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 4. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unita' sanitaria locale, il servizio veterinario della unita' sanitaria locale che tramite i veterinari dipendenti ha operato la diagnosi notifica l'episodio infettivo alla unita' sanitaria locale di provenienza e alla regione. Se gli animali provengono dall'estero l'unita' sanitaria locale inoltra immediato avviso all'Assessorato regionale alla sanita' e al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari. 5. I medici veterinari delle unita' sanitarie locali addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite l'apposito modello (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini o bufalini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di Stato contro la tubercolosi bovina, per i quali e' prevista la compilazione del modello 9/33. 6. Al piu' presto, e comunque entro otto giorni dalla avvenuta macellazione, il modello 10/33, debitamente compilato in ogni sua parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale dove ha sede il macello, deve essere trasmesso ai servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale e della regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto. Nel caso in cui l'allevamento di provenienza ha sede nel territorio di competenza della medesima unita' sanitaria locale dove e' avvenuta la macellazione, il modello 10/33 deve comunque essere inviato alla regione competente. L'unita' sanitaria locale competente provvede a svolgere, non oltre quindici giorni, le opportune indagini e le prove diagnostiche, previste dall'allegato 1 al presente regolamento, nell'allevamento di provenienza trasmettendo al servizio veterinario regionale una sintetica relazione sull'attivita' svolta e sui provvedimenti adottati.