Art. 5. Metodi di analisi 1. I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato A, nonche' i relativi coefficienti di riproducibilita' sono quelli descritti nell'allegato D. 2. I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilita' previsti dall'allegato D rispetto all'analisi eseguita. 3. All'aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico puo' procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.
Note all'art. 5: - Per l'art. 4 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse.