Art. 2. Tributi riscossi fuori del territorio provinciale 1. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e' inserito il seguente: "6-bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, e' ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali".
Note all'art. 2: - I commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 sono i seguenti: "4. La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalita' analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, e' effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento: a) per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni, nonche' certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio delle province; b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi delle persone fisiche ed ai titoli esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia, ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia. 6. Con l'intesa di cui al comma 4 e' determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario. Detta incidenza convenzionale e' applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale e' intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa e' altresi' determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce". - L'art. 75, comma primo, dello statuto e' il seguente: "Art. 75. - Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori; c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento; f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici".