Art. 2.
          Tributi riscossi fuori del territorio provinciale
  1.  Dopo  il  comma  6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268 e' inserito il seguente:
  "6-bis.  Entro  un  anno  dal termine fissato ai sensi del comma 3,
lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della
presente  disposizione,  e' ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per
ricomprendere  fra  i  tributi  di cui al comma 5 anche l'imposta sul
valore  aggiunto  prevista  dall'art.  75, comma 1, lettera d), dello
statuto, determinata con riferimento ai consumi finali".
 
          Note all'art. 2:
             - I commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 1992,
          n. 268 sono i seguenti:
             "4. La determinazione dell'ammontare delle altre entrate
          afferenti all'ambito  provinciale  ed  affluite  fuori  dal
          relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge,
          fino a quando non saranno definite con decreto del Ministro
          delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro,
          modalita'  analitiche  di  determinazione  dei  gettiti  di
          spettanza   provinciale,  e'  effettuata  d'intesa  tra  il
          Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte
          provinciali.
             5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4   si   fa
          riferimento:
               a)  per  l'imposta sui redditi delle persone fisiche e
          l'imposta locale sui redditi, alle relative  dichiarazioni,
          nonche'  certificazioni  sostitutive,  ovvero ad ogni altra
          documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare  le
          entrate   di   spettanza  provinciale  con  riferimento  ai
          contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio  delle
          province;
                b)  per  le  ritenute sugli interessi, premi ed altri
          frutti, ad ogni  documentazione  idonea  a  consentire  una
          valutazione  delle  entrate  di  spettanza  provinciale con
          riguardo ai depositi delle persone  fisiche  ed  ai  titoli
          esistenti  presso  gli  uffici  postali  e gli sportelli di
          aziende e di  istituti  di  credito  operanti  in  ciascuna
          provincia,   ovvero   in   relazione   ai  titoli  comunque
          amministrati da aziende ed istituti di credito con sede  in
          ciascuna provincia.
             6.  Con  l'intesa  di  cui  al  comma  4  e' determinata
          l'incidenza  convenzionale  di   ciascuna   delle   entrate
          tributarie   considerate   al   comma   5   rispetto   alle
          corrispondenti entrate tributarie riscosse  nel  territorio
          delle  due  province per il medesimo esercizio finanziario.
          Detta  incidenza  convenzionale   e'   applicata   per   la
          determinazione  delle  entrate tributarie da devolvere alle
          province con riferimento all'anno nel quale e'  intervenuta
          l'intesa  di  cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al
          perfezionamento di nuova intesa, che di regola  ha  cadenza
          non  inferiore  al triennio. All'atto della prima intesa e'
          altresi' determinata l'incidenza percentuale annua relativa
          al  periodo  dal  1988  all'anno  cui la predetta intesa si
          riferisce".
             - L'art. 75, comma primo, dello statuto e' il seguente:
             "Art. 75. - Sono attribuite alle  province  le  seguenti
          quote  del  gettito  delle sottoindicate entrate tributarie
          dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
               a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo,
          nonche' delle tasse di concessione governativa;
               b) i nove decimi delle tasse di circolazione  relative
          ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
               c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi
          per le vendite afferenti ai territori delle due province;
               d)  i  sette  decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi  effettuati  ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni;
               e)  i  quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto
          relativa   all'importazione   riscossa    nel    territorio
          regionale,  da ripartire nella proporzione del 53 per cento
          alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia
          di Trento;
               f)  i  nove  decimi  del   gettito   dell'imposta   di
          fabbricazione   sulla   benzina,   sugli  oli  da  gas  per
          autotrazione  e  sui   gas   petroliferi   liquefatti   per
          autotrazione   erogati   dagli  impianti  di  distribuzione
          situati nei territori delle due province;
               g) i nove decimi di tutte le altre entrate  tributarie
          erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
          l'imposta  locale  sui  redditi,  ad eccezione di quelle di
          spettanza regionale o di altri enti pubblici".