Art. 5.
         Quota variabile e coordinamento tra finanza statale
                  e finanza delle province autonome
  1.  L'art.  10  del  decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  10.  -  1.  Per  la  definizione  dell'accordo relativo alla
determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto
si  tiene  conto  del  complesso  delle spese per interventi generali
dello  Stato,  disposti  negli  stessi  settori  di  competenza della
provincia,   mediante   l'applicazione  della  media  aritmetica  dei
parametri  della  popolazione e del territorio di ciascuna provincia,
nonche'   della   quota  dell'incremento  di  gettito  tributario  da
destinare  allo  Stato  per  le  finalita'  e  secondo  i  criteri di
determinazione di cui ai commi 6 e 7.
   2.  L'accordo  per  la  determinazione  della  quota  variabile di
ciascun  esercizio  e'  definito  annualmente, d'intesa tra Governo e
presidenti  delle  giunte  provinciali, entro il mese di febbraio con
riferimento  alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione
ad  esigenze  di certezza nella programmazione delle risorse da parte
delle  province,  l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio
precedente  a  quello  di  riferimento,  su  richiesta  delle stesse,
tenendo conto, qualora recessario, del disegno di legge finanziaria e
dei disegni di legge collegati.
   3.  Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'esercizio  precedente,
considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate,
incluse  comunque  quelle  disposte  dall'assestamento  del  bilancio
ovvero,  qualora  ancora non approvato, dal relativo disegno di legge
presentato  dal  Governo  al Parlamento. Il limite dei quattro decimi
del  gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto di cui all'art. 78,
primo  comma,  dello  statuto  e'  stimato  in base al corrispondente
valore   definito  per  la  quota  variabile  relativa  all'esercizio
precedente,  corretto  tenendo  conto  della  evoluzione  del gettito
intervenuta,    nonche'    delle   indicazioni   quantitative   circa
l'evoluzione   del   gettito   stesso   previste   dal  docunento  di
programmazione  economico finanziaria approvato dal Governo, relativo
all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.
   4.  Devono  considerarsi  generali  gli  interventi disposti dallo
Stato  sul  territorio  nazionale, sia in esso compreso o meno quello
delle  due  province,  purche'  non  specificatamente  localizzati in
particolari zone del territorio medesimo.
  5.  Non  sono comunque da considerare, ai fini della determinazione
della quota variabile, le seguenti fattispecie:
    a)  le  spese  relative  al  personale  statale  in  attivita'  o
quiscenza;
    b)  i  fondi  speciali  destinati alla copertura di provvedimenti
legislativi da adottare;
    c)  le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione
o  regolazione  contabile  di  tributi  o  quote  di  tributi statali
attribuiti alle regiori a statuto ordinario e speciale;
    d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di
cui  all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui
le province siano ammesse ai relativi riparti;
    e) gli interventi statali per la finanza locale.
   6.  Una  quota  del  previsto  incremento  del gettito tributario,
escludendo   comunque   gli   incrementi   derivanti  dall'evoluzione
tendenziale,  spettante  alle  province  autonome  e  derivante dalle
manovre   correttive   di   finanza  pubblica  previste  dalla  legge
finanziaria  e  dai  relativi  provvedimenti collegati, nonche' dagli
altri  provvedimenti  legislativi  aventi le medesime finalita' e non
considerati   ai  fini  della  determinazione  dell'accordo  relativo
all'esercizio  finanziario  precedente,  da  valutarsi al netto delle
eventuali    previsioni   di   riduzione   di   gettito   conseguenti
all'applicazione   di   norme   connesse,   puo'   essere  destinata,
limitatamente  agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento
degli  obiettivi  di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai
predetti provvedimenti.
   7.  Nella  determinazione  della  quota di cui al comma 6 si tiene
conto altresi':
    a)   dei   gettiti  derivanti  da  maggiorazioni  di  aliquote  o
dall'istituzione  di  nuovi  tributi  se  destinati  per  legge  alla
copertura,  ai  sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di
cui  all'art.  9,  nel  caso  in cui i predetti gettiti non risultino
contabilizzati   distintamente   nel  bilancio  dello  Stato,  o  non
risultino temporalmente delimitati;
    b)  delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate
dallo Stato alle province.
   8.  L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita'
per  la  regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito
della  definizione  dell'accordo  medesimo  si provvede altresi' alla
ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9.
   9.  Il versamento della quota variabile spettante alle province e'
eseguito,  con  periodicita' trimestrale, secondo le modalita' di cui
all'art.  8,  comma  1.  I  relativi fondi sono resi disponibili alle
scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis.
   10.  Nel  caso  in  cui  non  si  perfezioni  nel termine previsto
l'accordo  di  cui  al  comma  2,  la quota variabile viene versata a
ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante
per  l'esercizio  immediatamente  precedente,  salvo conguaglio sulla
base dell'intesa successivamente intervenuta".
 
          Note all'art. 5:
             - L'art. 10 del D.Lgs. 16  marzo  1992,  n.  268  e'  il
          seguente:
             "Art.  10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo
          alla determinazione della quota variabile di  cui  all'art.
          78  dello  statuto si tiene conto del complesso delle spese
          per interventi generali dello Stato disposti  negli  stessi
          settori    di    competenza   della   provincia,   mediante
          l'applicazione della media aritmetica dei  parametri  della
          popolazione e del territorio di ciascuna provincia.
             2. Le spese di cui al comma 1 sono desunte annualmente:
               a)   dagli   stanziamenti  iscritti  nel  bilancio  di
          previsione dello Stato e relative variazioni, ivi  comprese
          quelle disposte con atto amministrativo;
               b)  dalle  disponibilita'  delle  pertinenti  gestioni
          fuori bilancio.
             3. Devono considerarsi generali gli interventi  disposti
          dallo  Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso
          o   meno   quello   delle   due   province,   purche'   non
          specificatamente   localizzati   in  particolari  zone  del
          medesimo.
             4. Non sono  comunque  da  considerare,  ai  fini  della
          determinazione   della   quota   variabile,   le   seguenti
          fattispecie:
               a) gli stanziamenti di  spesa  riferiti  al  personale
          statale in attivita' o quiescenza;
               b)   gli   stanziamenti  relativi  ai  fondi  speciali
          destinati alla copertura di  provvedimenti  legislativi  da
          adottare;
               c)  gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato
          per la devoluzione o regolazione  contabile  di  tributi  o
          quote  di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto
          ordinario e speciale;
               d) gli  stanziamenti  riferiti  a  interventi  statali
          relativi  alle  leggi  di  cui  all'art.  5  della legge 30
          novembre 1989, n. 386, nel caso in cui  le  province  siano
          ammesse ai relativi riparti;
               e) gli interventi statali per la finanza locale.
             5.  Alla  devoluzione  della  quota spettante a ciascuna
          provincia, determinata ai sensi dei  precedenti  commi,  si
          provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, di concerto con i Ministri delle  finanze  e  del
          tesoro,  previo  accordo  con  il  presidente  della giunta
          provinciale.
             6. Nel caso in cui non si verifichi l'accordo anzidetto,
          che di regola deve perfezionarsi entro  il  primo  semestre
          dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento, la quota
          viene devoluta  nella  misura  concordata  per  l'esercizio
          precedente,   salvo   decisione  definitiva  da  parte  del
          Parlamento".
             - L'art. 78 dello statuto e' il seguente:
             "Art. 78. - Allo scopo  di  adeguare  le  finanze  delle
          province  autonome  al  raggiungimento  delle  finalita'  e
          all'esercizio delle  funzioni  stabilite  dalla  legge,  e'
          devoluta  alle  stesse  una  quota  non superiore a quattro
          decimi  del  gettito  dell'imposta  sul   valore   aggiunto
          relativa    all'importazione    riscossa   nel   territorio
          regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per  cento
          alla  provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
          di  Bolzano.  La  devoluzione  avviene  senza  vincolo   di
          destinazione   a   scopi  determinati,  fermo  restando  il
          disposto dell'art. 15 dello statuto  e  relativa  norma  di
          attuazione.
             Nella  determinazione di detta quota sara' tenuto conto,
          in base ai parametri della popolazione  e  del  territorio,
          anche  delle  spese per gli interventi generali dello Stato
          disposti nella  restante  parte  del  territorio  nazionale
          negli stessi settori di competenza delle province. La quota
          sara'  stabilita  annualmente d'accordo fra il Governo e il
          presidente della giunta provinciale".
             - L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.  386  (Norme
          per  il coordinamento della finanza della regione Trentino-
          Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano
          con la riforma tributaria), e' il seguente:
             "Art. 5. - 1.  Le  province  autonome  partecipano  alla
          ripartizione  di  fondi  speciali  istituiti  per garantire
          livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto  il
          territorio  nazionale, secondo i criteri e le modalita' per
          gli stessi previsti.
             2.   I   finanziamenti   recati   da   qualunque   altra
          disposizione  di  legge  statale,  in  cui  sia previsto il
          riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati
          alle province autonome ed  affluiscono  al  bilancio  delle
          stesse    per    essere   utilizzati,   secondo   normative
          provinciali, nell'ambito del  corrispondente  settore,  con
          riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
             3.  Per  l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
          di cui al comma 2, si prescinde  da  qualunque  adempimento
          previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
          all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".