Art. 5. Quota variabile e coordinamento tra finanza statale e finanza delle province autonome 1. L'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche' della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalita' e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7. 2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio e' definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora recessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati. 3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto e' stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonche' delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal docunento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile. 4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purche' non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo. 5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie: a) le spese relative al personale statale in attivita' o quiscenza; b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare; c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regiori a statuto ordinario e speciale; d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti; e) gli interventi statali per la finanza locale. 6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti. 7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresi': a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati; b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province. 8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9. 9. Il versamento della quota variabile spettante alle province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo le modalita' di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis. 10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta".
Note all'art. 5: - L'art. 10 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e' il seguente: "Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia. 2. Le spese di cui al comma 1 sono desunte annualmente: a) dagli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato e relative variazioni, ivi comprese quelle disposte con atto amministrativo; b) dalle disponibilita' delle pertinenti gestioni fuori bilancio. 3. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purche' non specificatamente localizzati in particolari zone del medesimo. 4. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie: a) gli stanziamenti di spesa riferiti al personale statale in attivita' o quiescenza; b) gli stanziamenti relativi ai fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare; c) gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale; d) gli stanziamenti riferiti a interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti; e) gli interventi statali per la finanza locale. 5. Alla devoluzione della quota spettante a ciascuna provincia, determinata ai sensi dei precedenti commi, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, previo accordo con il presidente della giunta provinciale. 6. Nel caso in cui non si verifichi l'accordo anzidetto, che di regola deve perfezionarsi entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota viene devoluta nella misura concordata per l'esercizio precedente, salvo decisione definitiva da parte del Parlamento". - L'art. 78 dello statuto e' il seguente: "Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale". - L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino- Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti. 2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. 3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".