Art. 6.
                  Coordinamento tra finanza statale
                       e finanza della regione
  1. Dopo l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e'
inserito il seguente:
  "Art.  10-bis  - 1. Entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 e'
altresi'  definito  l'accordo  tra  il  Governo e il presidente della
giunta regionale che individua:
    a)  la  quota  da  destinare  al bilancio dello Stato del gettito
tributario  derivante  da  maggiorazioni  di  aliquote  di  tributi o
dall'istituzione  di  nuovi  tributi,  se  destinato  per  legge alla
copertura,  ai  sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di
cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente
contabilizzato   nel   bilancio  dello  Stato,  ovvero  temporalmente
delimitato;
    b)  l'eventuale  quota delle spese derivanti dall'esercizio delle
funzioni  statali  delegate  alla  regione,  che  rimane a carico del
bilancio  della  regione  medesima, in relazione alle disposizioni di
cui  al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto
incremento  del gettito tributario derivante dalle manovre correttive
di  finanza  pubblica,  nonche'  tenuto conto della quota di cui alla
lettera a).
   2. Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresi'
alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art.
9.
   3.  Nel  caso  in  cui  non  si  perfezioni  nel  termine previsto
l'accordo  di  cui  al comma 1, si applicano le disposizioni previste
dalla  vigente  normativa in materia di deleghe di competenze statali
alla regione".
 
          Note all'art. 6:
             - L'art. 81 della Costituzione e' nella nota all'art. 4.
             -  L'art.  10 del D.P.R. 16 marzo 1992, n. 268, e' nella
          nota all'art. 5.