Art. 6. Coordinamento tra finanza statale e finanza della regione 1. Dopo l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis - 1. Entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 e' altresi' definito l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale che individua: a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato; b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonche' tenuto conto della quota di cui alla lettera a). 2. Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9. 3. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione".
Note all'art. 6: - L'art. 81 della Costituzione e' nella nota all'art. 4. - L'art. 10 del D.P.R. 16 marzo 1992, n. 268, e' nella nota all'art. 5.