Art. 8. Norma transitoria 1. Le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1 gennaio 1996. A decorrere dalla medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le province le riserve all'erario gia' disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'art. 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1996. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall'art. 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all'esercizio 1996. Nella definizione degli accordi di cui all'art. 10-bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa gia' assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali: a) gli ammontari delle riserve all'erario, gia' disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale; b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6; c) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; d) le modalita' per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualita', decorrenti dal 1996. 4. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1997. 5. Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del comma 6-bis dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotto dall'art. 2 del presente decreto, sono attribuiti alle province con decorrenza dall'anno successivo al termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d). 6. Per la definizione dell'accordo per la determinazione della quota variabile per l'esercizio 1995, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalita' fissate dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto. 7. L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto accordo ricomprende anche le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1995 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali VISCO, Ministro delle finanze CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Note all'art. 8: - I commi 4 e 6 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono i seguenti: "4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino- Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomina e delle relative norme di attuazione". "6. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni dele- gate la regione provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica". - Il comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 16 marzo 1992, n. 268, e' il seguente: "1. La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze".