Art. 8.
                          Norma transitoria
  1.  Le  disposizioni  dell'art.  9 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268, come sostituito dall'art. 4 del presente decreto, hanno
effetto  dalla  data  del  1 gennaio 1996. A decorrere dalla medesima
data  cessano  di avere applicazione per la regione e per le province
le  riserve  all'erario  gia'  disposte  da  leggi statali entrate in
vigore  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  10  del  predetto  decreto
legislativo  16  marzo  1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del
presente  decreto,  trovano  prima  applicazione,  fatto salvo quanto
disposto  dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla
determinazione   della  quota  variabile  per  l'esercizio  1996.  Le
disposizioni  di cui all'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo
16  marzo  1992,  n.  268,  come  introdotte dall'art. 6 del presente
decreto,  trovano prima applicazione con la definizione degli accordi
relativi  all'esercizio  1996. Nella definizione degli accordi di cui
all'art. 10-bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei
risparmi  di  spesa  gia' assicurati al bilancio dello Stato ai sensi
dell'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati,  d'intesa  tra  il  Governo  e i presidenti delle giunte
regionale e provinciali:
    a) gli ammontari delle riserve all'erario, gia' disposte da leggi
in  vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base
di  una  stima  degli  incrementi di gettito derivanti dalle medesime
leggi,  al  netto  delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a
norme    connesse   e   dell'incremento   derivante   dall'evoluzione
tendenziale;
    b)  gli  ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora
definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo
conto delle disposizioni di cui al comma 6;
    c)  la  quota  di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al
processo  di  contenimento  del fabbisogno del settore statale di cui
all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    d)  le  modalita'  per la regolazione anche graduale dei rapporti
finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e
c),  che  dovranno  comunque  prevedere la corresponsione delle somme
nette  spettanti  alle  province  in  un  numero  massimo  di quattro
annualita', decorrenti dal 1996.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 10 dell'art. 10 del decreto
legislativo  16  marzo  1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del
presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli
accordi  relativi  alla  determinazione  della  quota  variabile  per
l'esercizio 1997.
  5.  Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del
comma  6-bis  dell'art.  6  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268,   come   introdotto  dall'art.  2  del  presente  decreto,  sono
attribuiti  alle  province  con  decorrenza  dall'anno  successivo al
termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d).
  6.  Per  la  definizione  dell'accordo  per la determinazione della
quota  variabile  per  l'esercizio  1995, le spese per gli interventi
generali  dello  Stato  disposte  negli  stessi settori di competenza
della   provincia   e  il  limite  dei  quattro  decimi  del  gettito
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di cui all'art. 78, primo comma,
dello statuto possono essere desunte secondo le modalita' fissate dal
comma  3  dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
come sostituito dall'art. 5 del presente decreto.
  7. L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo
16  marzo  1992,  n.  268,  e'  definito entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto.  Il  predetto  accordo
ricomprende  anche  le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul
valore aggiunto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  VISCO, Ministro delle finanze
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
           Note all'art. 8:
             -  I  commi  4  e 6 dell'art. 34 della legge 23 dicembre
          1994, n. 724, sono i seguenti:
             "4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-
          Alto  Adige  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano
          partecipano  al processo di contenimento del fabbisogno del
          settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomina e
          delle relative norme di attuazione".
             "6.  Per  il  triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi
          alla  regione  Trentino-Alto  Adige  di  cui all'art. 7 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
          569,  e' stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori
          occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni dele-
          gate  la  regione provvede a titolo di concorso al processo
          di risanamento della finanza pubblica".
             -  Il  comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 16 marzo 1992, n.
          268, e' il seguente:
             "1.  La  regione e le province, per l'espletamento della
          loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali
          sui  redditi  di  soggetti  aventi  domicilio  fiscale  nei
          rispettivi  territori,  hanno  facolta' di prendere visione
          delle    dichiarazioni    annuali    dei   redditi,   delle
          dichiarazioni  annuali dei sostituti d'imposta, nonche' dei
          certificati  di  cui  agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          con   modalita'   da  concordare  con  il  Ministero  delle
          finanze".