Art. 10.

   1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17
          maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  15  (Organi  tecnici  regionali)  . - 1. Il comitato di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982,  n.  577,  cura  gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle
attivita' industriali di cui all'articolo 4.
   2.  Ai fini dell'espletamento dell'attivita' istruttoria di cui al
comma  1, il comitato tecnico regionale o interregionale e' integrato
da:
    a)   un   esperto   dell'Agenzia   regionale  per  la  protezione
dell'ambiente  territorialmente competente ovvero, ove questa non sia
ancora costituita, un esperto dell'ANPA;
    b)  un  esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato
nel capoluogo della regione territorialmente competente;
    c)   un   esperto   della  regione  o  della  provincia  autonoma
territorialmente competente;
    d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli
fini  del  nulla-osta  di fattibilita' delle attivita' rientranti nel
campo  di  applicazione  del  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741,  convertito  dalla  legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni;
    e)  un funzionario dell'unita' sanitaria locale o amministrazione
corrispondente;
    f)  un  funzionario  dell'Amministrazione marittima, ai soli fini
dell'esame  di  attivita'  soggette  alla disciplina del codice della
navigazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche.
   3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si
applicano  altresi'  le  disposizioni  di cui all'articolo 20, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577.  Il  comitato  tecnico  regionale  o  interregionale  adotta  le
deliberazioni  a  maggioranza  dei  suoi membri presenti. Il comitato
tecnico  regionale  o  interregionale  puo'  avvalersi  del  supporto
tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti".