Art. 12.

  1.  Il  comma  1  dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dai seguenti:
   "   1.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  ai  sensi
dell'articolo  4  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le
linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria
o  definitiva,  e  per  la  relativa  informazione  alla popolazione,
dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.
   1-bis.  Per  limitare  gli effetti dannosi derivanti da incidenti,
sulla  scorta  delle  informazioni  fornite  dal  fabbricante,  delle
conclusioni  dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1,
nonche'  delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della
protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure
previste  dalla  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive norme
regolamentari,  un  piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano
e' comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti
per  territorio,  alla  regione,  al  Ministero  dell'interno  ed  al
Dipartimento  della  protezione  civile. Qualora la singola attivita'
rientri  in un'area ad elevata concentrazione industriale definita ai
sensi   del  comma  1,  lettera  c),  dell'articolo  13  il  prefetto
predispone altresi' un piano di emergenza esterna dell'area.".
  2.  Il  comma  2  dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "  2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-
bis,  assicura  che  la  popolazione  interessata  sia  adeguatamente
informata  sui  rischi  conseguenti l'esercizio dell'attivita' di cui
all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire
l'incidente  rilevante,  sugli  interventi  di  emergenza predisposti
all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle
norme da seguire in caso di incidente.".
  3.  Il  comma  3  dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' abrogato.