Art. 13. 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Istruttoria per le attivita' industriali soggette a notifica). - 1. Al ricevimento della notifica di nuove attivita' industriali, il comitato tecnico regionale o interregionale procede all'avvio dell'istruttoria, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Eventuali osservazioni o indicazioni possono essere inviate da parte del Ministero dell'ambiente, in conformita' al parere della conferenza di servizi, nel corso dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di uniformita' di indirizzo. 2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame. 3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, puo' prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e puo' partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale o interregionale. 4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilita' prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento della notifica trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attivita' rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresi' le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilita' al Ministero dei trasporti e della navigazione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. 5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni tecniche integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto a carico del comitato tecnico regionale o interregionale nel campo delle attivita' soggette alla notifica di cui all'articolo 4 (attivita' esistenti, nuove e modificate con aggravio), sostituiscono, per la parte preliminare al rilascio del certificato di prevenzione incendi, a tutti gli effetti, il procedimento tecnico derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, e successive modificazioni. Il comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, conformemente alle conclusioni del comitato tecnico regionale o interregionale, rilascia il certificato di prevenzione incendi per l'attivita' industriale in esame. 6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante puo' dare inizio all'attivita' industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento: a) alla veridicita' e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza; b) alla conformita' della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica. 7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non puo' essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta. 8. Avverso le conclusioni negative che possono comportare la chiusura dell'impianto, il fabbricante puo' chiedere il riesame delle conclusioni da parte della conferenza dei servizi entro sessanta giorni dalla comunicazione. 9. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 8, la conferenza dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in materia di sicurezza industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, provenienti da: a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) ANPA; c) ISPESL; d) ISS. 10. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresi' trasmesse: a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno; b) al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa; c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attivita' soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni; d) al Ministero dei trasporti e della navigazione nei casi di attivita' soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, al fine di procedere alle operazioni di collaudo; e) al Dipartimento della protezione civile ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 17 e dell'aggiornamento dei programmi nazionali di previsione e prevenzione per il rischio industriale di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255. 11. Per le attivita' industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia o l'autorizzazione alla costruzione subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilita' ai sensi del comma 4. 12. In tutti i casi il sindaco o l'autorita' competente concede l'agibilita' degli impianti o l'autorizzazione all'esercizio salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni tecniche finali formulate ai sensi del comma 5, nei tempi e con le modalita' dallo stesso previsti.".