Art. 13.

  1.  L'articolo  18  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  18  (Istruttoria  per  le  attivita' industriali soggette a
notifica).  -  1.  Al  ricevimento  della notifica di nuove attivita'
industriali,  il  comitato tecnico regionale o interregionale procede
all'avvio   dell'istruttoria,   dandone  comunicazione  al  Ministero
dell'ambiente  e  al Ministero dell'interno. Eventuali osservazioni o
indicazioni   possono   essere   inviate   da   parte  del  Ministero
dell'ambiente,  in conformita' al parere della conferenza di servizi,
nel corso dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di
uniformita' di indirizzo.
   2.  Per  gli  stabilimenti  nei  quali  siano  ubicati  impianti o
depositi  di  uno  stesso  fabbricante  sottoposti ad obblighi sia di
notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.
   3.  Il  fabbricante,  anche  a mezzo di un tecnico di sua fiducia,
puo'   prendere  visione  degli  atti  del  procedimento,  presentare
osservazioni  scritte,  documentazioni integrative e puo' partecipare
alle  ispezioni  e  sopralluoghi  nello stabilimento e, se richiesto,
alle riunioni del comitato tecnico regionale o interregionale.
   4.  Il  comitato  tecnico  regionale  o interregionale, effettuata
l'istruttoria  per  la  fase  di  nulla-osta di fattibilita' prevista
dall'articolo  9,  comma  1,  entro centoventi giorni dal ricevimento
della notifica trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione,
al  comune,  al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente,
anche  al  fine  delle procedure relative alle istruttorie, in merito
agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986,
n.  349,  e  successive  integrazioni  e modificazioni, nonche' della
legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attivita' rientranti nel campo
di  applicazione  del  regio  decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito  dalla  legge  8  febbraio  1934,  n.  367,  e  successive
modificazioni,   il   comitato  tecnico  regionale  o  interregionale
trasmette  altresi'  le  conclusioni  per  la  fase  di nulla-osta di
fattibilita'  al  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione e al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, quale
parere  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
   5.  Ricevuto  il  rapporto  definitivo  di  sicurezza, il comitato
tecnico  regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al
fine  di  espletare  le  necessarie  verifiche  ed  ispezioni.  Entro
centoventi  giorni  dal  ricevimento degli atti, con riferimento alle
norme  generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12,
ovvero,   in  difetto  di  queste  alle  norme  vigenti,  formula  le
conclusioni  nelle  quali  indica  le valutazioni tecniche finali, le
eventuali  prescrizioni  tecniche integrative e i tempi di attuazione
delle  stesse  e  le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero
dell'ambiente  e  al  Ministero  dell'interno.  Gli  adempimenti e le
procedure previste dal presente decreto a carico del comitato tecnico
regionale  o  interregionale  nel campo delle attivita' soggette alla
notifica   di  cui  all'articolo  4  (attivita'  esistenti,  nuove  e
modificate  con aggravio), sostituiscono, per la parte preliminare al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, a tutti gli effetti,
il  procedimento  tecnico derivante dall'applicazione del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  luglio 1982, n. 577, e dal decreto
attuativo  del  Ministro  dell'interno  in  data  2  agosto  1984,  e
successive   modificazioni.   Il  comandante  provinciale  del  Corpo
nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  competente  per  territorio,
conformemente  alle  conclusioni  del  comitato  tecnico  regionale o
interregionale,  rilascia  il  certificato di prevenzione incendi per
l'attivita' industriale in esame.
   6.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  5,  in mancanza di
provvedimenti,   il   fabbricante   puo'  dare  inizio  all'attivita'
industriale,  fatte  salve  le  autorizzazioni di competenza di altre
amministrazioni  e  senza pregiudizio delle successive determinazioni
del  comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o
chimici  iscritti  nei  relativi  albi  professionali, che attesti la
sicurezza degli impianti con particolare riferimento:
    a)   alla  veridicita'  e  alla  completezza  delle  informazioni
contenute nel rapporto di sicurezza;
    b)  alla  conformita'  della  progettazione e della realizzazione
degli  impianti  ai  principi  della buona tecnica e ai criteri della
sicurezza impiantistica.
   7.  Nei  casi  in  cui  siano  richieste  al  fabbricante motivate
informazioni  supplementari,  i  termini  di  cui ai commi 4 e 5 sono
sospesi  per  tutto  il  tempo necessario per acquisirle, che in ogni
caso non puo' essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini
di  cui  ai  commi  4  e 5 sono prorogabili per una sola volta per un
periodo  massimo  di  sessanta  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
dell'integrazione richiesta.
   8.  Avverso  le  conclusioni  negative  che  possono comportare la
chiusura dell'impianto, il fabbricante puo' chiedere il riesame delle
conclusioni  da  parte  della  conferenza  dei servizi entro sessanta
giorni dalla comunicazione.
   9. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 8, la conferenza
dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in materia di sicurezza
industriale  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 309, provenienti da:
    a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    b) ANPA;
    c) ISPESL;
    d) ISS.
   10. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresi' trasmesse:
    a)  al  prefetto,  ai  fini  della  predisposizione  del piano di
emergenza esterno;
    b)  al  sindaco, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e
degli   eventuali   vincoli  o  varianti  al  piano  regolatore,  per
l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;
    c)  al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nei   casi   di   attivita'   soggette   alla  disciplina  del  regio
decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
    d)  al  Ministero  dei  trasporti e della navigazione nei casi di
attivita'  soggette  alla  disciplina del codice della navigazione di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, e successive modificazioni, al fine di procedere alle operazioni
di collaudo;
    e)   al  Dipartimento  della  protezione  civile  ai  fini  delle
valutazioni   previste  dall'articolo  17  e  dell'aggiornamento  dei
programmi  nazionali  di  previsione  e  prevenzione  per  il rischio
industriale di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255.
   11.  Per  le attivita' industriali soggette a notifica, il sindaco
rilascia  la concessione edilizia o l'autorizzazione alla costruzione
subordinatamente   alla   acquisizione   delle   conclusioni  per  il
nulla-osta di fattibilita' ai sensi del comma 4.
   12.  In  tutti  i casi il sindaco o l'autorita' competente concede
l'agibilita'  degli  impianti  o l'autorizzazione all'esercizio salvo
l'obbligo  di conformarsi alle prescrizioni tecniche finali formulate
ai  sensi  del  comma  5,  nei  tempi e con le modalita' dallo stesso
previsti.".