Art. 19. 1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessita', ventisei unita' di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, e' pertanto incrementato dalle predette unita'. 2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unita' da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unita' da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilita' ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi gia' espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993. 3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovra' tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto. 4. E' istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, la spesa e' valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.