Art. 5. 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti: " 2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente, nonche' il presidente della giunta regionale. 3. Le autorita' di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere e' posto, con possibilita' di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate".