Art. 6. 1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Informazioni). - 1. Le informazioni e i dati relativi alle attivita' industriali, raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. 2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale. 3. I fabbricanti contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano, al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come modificato dall'allegato A. 4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attivita' industriali disciplinate dal presente decreto rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia della scheda di informazione di cui al comma 3, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18, nonche' della comunicazione da parte del prefetto del piano di emergenza di cui all'articolo 17, e delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile. 5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18".