Art. 8. 1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Compiti del Ministro dell'ambiente). - 1. Il Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto e: a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto; b) individua secondo modalita' uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6; c) individua e delimita, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali e' richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17; d) indica le quantita' di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a: a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-bis, agli Stati membri delle Comunita' europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attivita' industriale notificata ai sensi dell'articolo 4; b) predisporre ed aggiornare, avvalendosi dell'ANPA, l'inventario nazionale delle attivita' industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6; c) predisporre, avvalendosi dell'ANPA, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6; d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunita' europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto dei Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991; e) segnalare alla Commissione delle Comunita' europee l'opportunita' di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze; f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunita' europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformita' alla proposta della conferenza di servizi, sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' europea per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.". 2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.