Art. 9.

  1.  L'articolo  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 14 (Conferenza di servizi per i rischi industriali). - 1. Il
Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta
che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:
    a)  del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico
e  industrie  a  rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di
presidente;
    b)  del  direttore generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno;
    c)  del  direttore  generale  delle  fonti  di  energia  e  delle
industrie  di  base  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
    d)   del  direttore  dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente (ANPA);
    e)  del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
    f) del direttore dell'Istituto superiore di sanita';
    g)   di   uno   o  piu'  funzionari  dipendenti  dalle  pubbliche
amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza,
con  particolare  riferimento al Dipartimento della protezione civile
per  i  piani  di  emergenza  ed  al  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli
ambienti di lavoro.
   2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un
delegato.
   3.  La  conferenza  svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e
18.  Limitatamente  ai  soli  compiti di cui agli articoli 12 e 13 la
conferenza  dei  servizi  per  i  rischi  industriali e' integrata da
quattro  rappresentanti  ai  soli  fini consultivi, su terne indicate
congiuntamente   o   separatamente   dalle   stesse  associazioni  od
organizzazioni,   di   cui   due  rappresentanti  delle  associazioni
industriali,  nominati  dal  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   uno   in   rappresentanza   delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ed uno in rappresentanza delle
associazioni  ambientali di interesse nazionale, riconosciute tali ai
sensi  e  per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, nominati dal Ministro dell'ambiente.
   4.  Entro  novanta  giorni dalla prima convocazione, la conferenza
fissa  il  programma  delle  attivita'  da svolgere, anche al fine di
fornire  al  Dipartimento  della  protezione  civile  elementi per la
predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.
   5.  Il  presidente  della  conferenza  di  servizi  si  avvale del
supporto  tecnico  dell'ANPA  per  le attivita' di segreteria. A tale
scopo  sono  designate  dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente -
Servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio tre unita' di personale tecnico.".
  2.  La  prima  convocazione  della  conferenza  di  servizi  di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988,  n.  175,  come  sostituito  dal  comma  1, e' effettuata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.