Art. 5.
                      Rilascio del certificato
  1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio
verra' rilasciato dal  compartimento  di  iscrizione  del  marittimo,
previo   accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  dal
precedente art. 1.
  2. L'ufficio periferico presso il quale e' stato effettuato l'esame
potra' rilasciare al marittimo interessato un certificato provvisorio
di avvenuto superamento della prova di cui trattasi, sottoscritto dal
presidente e dal segretario.