Art. 26.
Rinnovo delle domande di autorizzazione concernenti i medicinali ed i
   presidi  medico-chirurgici,  presentate anteriormente al 30 giugno
   1995.
  1.  Le  aziende  che  hanno  presentato, anteriormente al 30 giugno
1995,  domande  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di
medicinali  e  di presidi medico-chirurgici sulle quali, alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, il Ministero della sanita'
non  ha  espresso  le proprie definitive determinazioni sono tenute a
reiterare, qualora non vi abbiano provveduto nel semestre antecedente
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, le domande
stesse,  in  carta  semplice  entro  quarantacinque giorni dalla data
predetta, corredandole in calce, a pena di nullita', di dichiarazioni
giurate  di  conformita'  agli  originali a suo tempo presentati, con
firma   autenticata  a  norma  di  legge  dal  legale  rappresentante
dell'azienda.  Alle domande deve essere allegata copia della ricevuta
del  versamento  relativa  alla  tariffa  prevista  dal  decreto  del
Ministro  della  sanita'  19  luglio  1993,  publicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993.
  2.  La  mancata  reiterazione  della domanda entro il termine e nei
modi previsti dal comma 1 costituisce tacita rinuncia alla stessa.
  3.  Il  riassunto  delle caratteristiche del prodotto, le relazioni
degli   esperti,   le   relazioni  sulla  biodisponibilita'  o  altre
sintetiche  relazioni  ritenute  utili dalle aziende a sostegno delle
domande  di  cui  al  comma  1  relative ai medicinali, devono essere
prodotti, in sede di reiterazione delle domande, in forma cartacea e,
ove disponibili, sotto forma di supporti informatici rispondenti alle
caratteristiche  tecniche  da  stabilirsi con il decreto ministeriale
previsto  dall'articolo  5, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 185. Le documentazioni integrali a sostegno delle domande di
cui   al   comma   1,   sia  relative  a  medicinali  che  a  presidi
medico-chirurgici,  restano affidate in custodia alle stesse aziende,
a disposizione del Ministero della sanita'.
  4. Le aziende hanno facolta' di chiedere, nell'ambito delle domande
di  autorizzazione  di  propria  competenza,  un esame prioritario da
parte del Ministero della sanita' di quelle relative a medicinali che
presentano  un  elevato  interesse  terapeutico,  un elevato grado di
innovazione  o  altri  particolari aspetti di urgenza. Le motivazioni
che  giustificano  la  richiesta  di modifica dell'ordine cronologico
nell'esame  delle  domande  devono risultare da una relazione tecnica
sottoscritta da un esperto e dal legale rappresentante dell'azienda.
  5. Il Ministero della sanita' procede all'istruttoria delle domande
secondo   l'originario  ordine  cronologico  di  presentazione  delle
stesse,  salvo  i  casi  di  accoglimento delle richieste di modifica
della priorita' di esame, acquisito il parere della Commissione unica
del farmaco.
  6.  Il  Ministero della sanita' effettua controlli a campione sulle
domande  reiterate  e, qualora riscontri dichiarazioni non veritiere,
ne  riferisce  all'autorita' giudiziaria. Fatte in ogni caso salve le
sanzioni  penali  eventualmente  applicabili in caso di dichiarazione
infedele  rilasciata  in  sede di reiterazione della domanda ai sensi
del  comma  1, il legale rappresentante dell'azienda e' soggetto alla
sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da lire
10  milioni  a  lire  60  milioni.  Ai  fini  dell'esame  nell'ordine
cronologico,   la   domanda  a  cui  si  riferisce  la  dichiarazione
irregolare  si  considera presentata alla data in cui viene accertata
la non veridicita' della dichiarazione stessa.
  7.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle  domande  di autorizzazione al commercio individuate con decreto
del Ministro della sanita' 11 aprile 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1996.