Art. 3. Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialita' medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanita', di sospensione o di revoca, e' applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.". 2. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 4. Il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per piu' di due volte le infrazioni previste dal comma 1.". 3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: "o che detenga per vendere" sono soppresse.