Art. 3.
                Modificazioni al decreto legislativo
                       29 maggio 1991, n. 178
  1.  Il  comma  3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  In  caso  di  vendita  o  di  detenzione  per  la vendita di
specialita'  medicinali  per  le quali sono intervenuti provvedimenti
del Ministero della sanita', di sospensione o di revoca, e' applicata
la   sanzione   amministrativa   da   lire   cinquecentomila  a  lire
unmilionecinquecentomila.".
  2.  Il  comma  4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:
  " 4. Il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire
un  milione  a  lire  tre  milioni  qualora  nel  corso di un anno si
ripetano per piu' di due volte le infrazioni previste dal comma 1.".
  3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
29  maggio  1991, n. 178, le parole: "o che detenga per vendere" sono
soppresse.