(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510 
Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti: 
    "ART. 1. - (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente
utili). - Al fine di consentire l'attivazione di  lavori  socialmente
utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  e'  incrementato  ai  sensi  del
comma 4 e, in attesa della  revisione  della  disciplina  sui  lavori
socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e  non  oltre  un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto-legge,  a  questi  ultimi  trova  applicazione   la
normativa previgente a quella recata dall'articolo  14  del  decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini
della  tempestivita'   degli   interventi   per   la   promozione   e
l'attivazione dei lavori socialmente utili: 
       a)  per  gli  enti  locali  spetta  alla  giunta  assumere  le
deliberazioni in materia di promozione di progetti; 
       b)   per   gli   enti   locali,    la    giunta,    ai    fini
dell'approvvigionamento di  quanto  strettamente  necessario  per  la
immediata  operativita'  dei   progetti,   puo'   ricorrere,   previa
autorizzazione del prefetto,  a  procedure  straordinarie,  anche  in
deroga alle normative  vigenti  in  materia,  fermo  restando  quanto
previsto dalla  normativa  in  materia  di  lotta  alla  criminalita'
organizzata; 
       c)  l'amministrazione  proponente  il   progetto   di   lavori
socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i  presupposti,
secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' 
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
       d) la commissione regionale per l'impiego e,  per  i  progetti
interregionali, la commissione centrale  per  l'impiego,  provvedono,
anche  attraverso  apposite  sottocommissioni,  all'approvazione  del
progetto entro sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  il  medesimo  si
intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata
al  soggetto  proponente  la   carenza   delle   risorse   economiche
necessarie; 
       e) il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
disporre, in considerazione della specificita',  anche  territoriale,
dell'emergenza    occupazionale,    modalita'    straordinarie    per
l'assegnazione  dei  lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili,  ivi
compresa l'adozione di criteri  quali  il  carico  familiare,  l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza; 
       f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente  utili
nel termine previsto nel progetto, il Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentito  il  Ministro  dell'Interno,  designa  un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori. 
    2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  sono  integrate  dalle
seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori,  nonche'
ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4,  come  modificati
dal comma 3 del presente articolo; comma 7.  Per  l'assegnazione  dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la  capacita'  dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per  i  progetti  formulati  con  riferimento  a  crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a  gruppi  di  lavoratori  espressamente  individuati  nel   progetto
medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 
451, dopo il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  'Ai  fini
dell'utilizzazione in  lavori  socialmente  utili  l'iscrizione  agli
elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5,  lettera  a),  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora  il
soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della  legge  4
gennaio 1968, n.  15,  attesti  che  all'iscrizione  non  corrisponde
l'esercizio della relativa attivita' professionale'. 
    3. All'articolo 14 del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  'Tale  importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un  numero  di  ore  ridotto  proporzionalmente   alla   misura   del
trattamento  previdenziale  o  sussidio  spettante;  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente: '4. I soggetti di cui al  comma  1  che  non
fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati
nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi  puo'
essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7,  un  sussidio
non  superiore  a  lire  800.000  mensili.  Il  sussidio  e'  erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  per  esso
trovano applicazione le disposizioni in materia  di  mobilita'  e  di
indennita'  di  mobilita'.  Ai  lavoratori   medesimi   puo'   essere
corrisposto, dai  soggetti  proponenti  o  utilizzatori,  un  importo
integrativo di  detti  trattamenti,  per  le  giornate  di  effettiva
esecuzione delle prestazioni. 
    4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche'  per
il  finanziamento  dei  piani  per  l'inserimento  professionale  dei
giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per  l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a decorrere dall' anno 1998. Nell'ambito  delle  disponibilita',  per
l'anno 1995, un importo  non  inferiore  al  quaranta  per  cento  e'
ripartito a livello regionale in relazione al numero  dei  lavoratori
di cui al comma 5  e  all'articolo  3  e  le  relative  risorse  sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i  medesimi
lavoratori. 
    5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3
e  4,  nei  cui  confronti  siano  cessati  al  31  dicembre  1994  i
trattamenti di mobilita' ovvero  di  disoccupazione  speciale  ed  ai
soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  1994,  n.
56, nei cui confronti siano cessati nel periodo  1  dicembre  1994-31
maggio 1995 i trattamenti in cassa integrazione  salariale,  i  quali
non abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno  dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del  secondo  comma
dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  come
sostituito dall'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi  e  limitatamente
ai periodi di loro  occupazione  in  lavori  socialmente  utili,  nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui  al  comma  4,  nei  limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma.  I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995. 
    6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che  non
siano utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto  un
sussidio fissato: 
       a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo  1995,  nella
misura del 70  per  cento  dell'ultimo  trattamento  di  integrazione
salariale, di mobilita' ovvero  di  disoccupazione  speciale  fruito;
tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo  derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5; 
       b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio  1995,  nella
misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5,  ridotta  del  30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a). 
    7.  Per  consentire  una  migliore  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate  alla  formazione
professionale, il sussidio  di  cui  al  comma  5  viene  erogato  ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo  3,  anche  per  i
periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a  corsi
di  formazione  approvati  prima  del  31  maggio   1995,   sino   al
completamento dei corsi e comunque non oltre  al  31  dicembre  1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine  dei  corsi,
possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili,  con
fruizione del sussidio previsto  dal  comma  5  per  un  periodo  che
sommato a quello del corso di formazione  non  puo'  superare  dodici
mesi. 
    8. Per il periodo dal 1 giugno  al  31  luglio  1995  gli  uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le sezioni circoscrizionali  per  l'impiego  ovvero  le  agenzie  per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e  all'articolo  3
non ancora occupati in lavori socialmente  utili,  a  partecipare  ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente  utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte  dei  predetti  uffici
della partecipazione alle  attivita'  predette,  e'  riconosciuto  al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i  casi  in
cui i lavoratori non siano ancora  occupati  nei  lavori  socialmente
utili  alla  data  del  1  agosto  1995  il  predetto   sussidio   e'
riconosciuto per un ulteriore periodo e  comunque  non  oltre  il  30
settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo  per  l'occupazione
di cui  al  comma  4,  nei  limiti  delle  risorse  preordinate  alle
finalita' di cui al medesimo comma. 
    9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al  31  luglio  1995,  il
riconoscimento d'ufficio di cui al  comma  9  dell'articolo  7  della
legge 23 luglio 1991, n.  223.  Per  i  sussidi  imputati  a  periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma  3,  il  predetto
riconoscimento rileva ai soli fini  dell'acquisizione  dei  requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento. 
   10. Per consentire la prosecuzione  dell'utilizzazione  in  lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati  ovvero
cessino i trattamenti  di  cassa  integrazione  o  di  mobilita',  ai
medesimi compete  il  sussidio  di  cui  ai  commi  3  e  5  fino  al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore  a
12 mesi a decorrere  dalla  predetta  cessazione,  a  condizione  che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le  priorita'  determinate
dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli  enti
utilizzatori comunicano alla commissione regionale per  l'impiego  la
prosecuzione  dell'impegno  di  questi  lavoratori  nel  progetto   e
segnalano alla competente sede territoriale  dell'INPS  l'elenco  dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di integrazione salariale  e  mobilita'.  Dal  giorno  successivo  la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di  completamento  del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare
il sussidio. Quest'ultima  provvede  altresi'  a  segnalare  all'ente
utilizzatore,   ai   fini   della    determinazione    dell'eventuale
integrazione al sussidio, la data di cessazione  del  trattamento  di
integrazione salariale ovvero di mobilita'. 
   11. Per i soggetti finanziati a carico del Fondo di cui  al  comma
4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con  priorita'  ai
lavori  socialmente  utili  i  lavoratori  di  cui  al  comma  5   ed
all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino  al
31 dicembre  1995  concorrono  con  i  predetti  lavoratori  anche  i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di  cui  agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n.  2081/93  del  Consiglio
del 20 luglio 1993, per  i  quali  il  trattamento  di  mobilita'  e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e  che
non abbiano  piu'  diritto  all'indennita'  di  mobilita'.  Essi,  se
avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995,  percepiscono
il sussidio di cui al comma 5;  se  avviati  per  progetti  approvati
successivamente alla predetta data, per essi  trova  applicazione  la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4,  del  decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n.  451,  come  modificato  dal  comma  3  del  presente
articolo. Ai predetti lavoratori si applica la  disposizione  di  cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazione, della legge 19  luglio  1993,  n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente  utili  i  lavoratori  che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del  luogo  di
residenza la loro disponibilita', con  esclusione  dei  soggetti  che
abbiano  gia'  dichiarato  detta   disponibilita'   in   applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 
   12. I  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
constituiscono titolo di preferenza nei  pubblici  concorsi  qualora,
per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con  la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori. 
   13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita'  fino  alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione   di
anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale ai  sindaci  dei  comuni  di  residenza  dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
   14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e  lavoro  di
cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e  successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4,  comma  2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e  continua  per  essi  a  trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  6  agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La  medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2,  della  legge  8  agosto
1991, n. 274, non trova altresi'  applicazione  nei  confronti  degli
addetti ai lavori di forestazione,  sistemazione  idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche  amministrazioni,  fermo
restando per essi  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per  le  assunzioni  di
questi ultimi  lavoratori  continuano  ad  applicarsi  le  norme  sul
collocamento ordinario. 
   15. All'onere derivante dall'applicazione del  presente  articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997  ed  in  lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede: 
       a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a  carico  degli
stanziamenti iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire  129  miliardi  e  lire  213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per  l'anno  1996,  e  a  lire
514,3  miliardi  a  decorrere  dall'anno   1997,   a   carico   dello
stanziamento  iscritto  sul  capitolo  1176  dello  stesso  stato  di
previsione per l'anno 1996 e corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi; 
       b) quanto a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita'  in  conto  residui  dei
capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164  dello  stato
di previsione del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6,  del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal  medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96;  quanto  a  lire  200  miliardi   per   l'anno   1995,   mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di  cui
al   capitolo   191   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  per  lo  stesso
anno;  quanto  a  lire  141  miliardi  per  l'anno   1995,   mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della  gestione  di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
       c) quanto a lire 203 miliardi  per  l'anno  1996,  a  lire  77
miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere  dall'anno
1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998,  sul  capitolo  6856  dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
   16. Le somme  di  cui  al  comma  15,  lettera  b),  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate  anche
nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
   17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e'  pari,  fino  al  31
gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore  mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto  riguarda
i sussidi, per  i  lavoratori  in  esso  impegnati,  le  agenzie  per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti  proponenti,  i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza  dei  meccanismi  di  calcolo   del   sussidio   di   cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
come modificato dal comma 3, che  per  essi  viene  applicato  dal  1
febbraio 1996. 
   18.  I  progetti  di  lavoro  socialmente  utile  possono   essere
presentati dalle cooperative sociali di cui  alla  legge  8  novembre
1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati  nell'ambito
dell'attivita'  ordinaria  delle  cooperative  medesime.  I  progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. 
Essi  possono  essere  approvati   quando   ricorrano   le   seguenti
condizioni: 
       a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata  da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991; 
       b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per cento o il 15  per  cento  dei  lavoratori,  dipendenti  e  soci,
rispettivamente per le cooperative  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1 della predetta legge; 
       c) non devono essere state effettuate riduzioni  di  personale
nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le  cooper-
ative sociali che abbiano gestito un progetto di  lavoro  socialmente
utile ai sensi del presente comma possono presentare  nuovi  progetti
quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato  assunto  ovvero  sia  diventato  socio
lavoratore. 
   19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti
a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle  agenzie
per l'impiego o dalle  sezioni  circoscrizionali  ad  intervalli  non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di  svolgimento  delle  predette
attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli  uffici  agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori continuano  a  percepire  il  medesimo  sussidio  ad  essi
spettante durante i lavori socialmente utili. 
   20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per  l'occupazione  di
cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei  lavori  socialmente
utili, e non destinate al finanziamento dei progetti  gia'  approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per  cento,  a  livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia'
approvati nel 1995 e  al  numero  dei  disoccupati  di  lunga  durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma  2,  determinano  criteri  e  priorita'  nell'assegnazione  dei
soggetti, tenendo conto  in  particolare  del  criterio  del  maggior
bisogno  e  delle  professionalita'  acquisite  nell'attuazione   dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo
non  inferiore  al  15  per  cento  delle   risorse   assegnate   per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera
a) della legge 23 luglio 1991, n.  223,  cosi'  come  modificato  dal
comma 2, che  non  abbiano  fruito  di  trattamenti  di  integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro  disposizione
da parte delle regioni e di altri enti pubblici  proponenti  ai  fini
dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati  nei
progetti di  lavori  socialmente  utili  approvati  utilizzando  tali
risorse competono, con l'applicazione  della  disciplina  di  cui  al
presente articolo, il sussidio  di  cui  al  comma  3  e  i  relativi
benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale. 
   21. Allo scopo di creare le  necessarie  ed  urgenti  opportunita'
occupazionali per  i  lavoratori  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente  utili,  i  soggetti  promotori  di  cui   al   comma   1
dell'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio   1994,   n.   299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
possono  costituire  societa'  miste  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che
il personale dipendente delle predette societa' sia costituito  nella
misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei
predetti progetti e nella misura non superiore al  40  per  cento  da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La  partecipazione  alle
predette  societa'  miste  e',  comunque,  consentita  a  cooperative
formate anche da lavoratori gia'  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente  utili.  Con  tali  societa',  in  via  straordinaria   e
limitatamente alla fase  di  avvio,  i  predetti  soggetti  promotori
possono stipulare, anche in deroga a norme di  legge  o  di  statuto,
convenzioni o contratti, di durata non superiore a  36  mesi,  aventi
esclusivamente ad oggetto attivita' uguali,  analoghe  o  connesse  a
quelle svolte nell'ambito di progetti di  lavori  socialmente  utili,
precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori. 
   22. Il Fondo di cui  al  comma  4  e'  incrementato  di  lire  400
miliardi per l'anno 1996. A tale  fine  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa  depositi  e
prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo  1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548.  Le  somme  derivanti  dai
mutui sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale. 
   23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego
e dall'INPS, riferisce  semestralmente  alle  competenti  Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
sull'andamento  dell'utilizzo  dei  lavoratori  impegnati  in  lavori
socialmente utili,  distinti  tra  quelli  fruitori  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita'
e del sussidio  di  cui  al  comma  3,  ripartiti  per  eta',  sesso,
professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi  per  regione.
Analoga comunicazione e' resa per i  lavoratori  collocati  in  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  e  per  quelli  che  fruiscono
dell'indennita'  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale   per
l'edilizia. Con  il  rapporto  del  secondo  semestre  e',  altresi',
fornito  l'andamento  del  ricorso  al   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale. 
    ART. 2. - (Misure di carattere previdenziale e  contributivo).  -
1. Al fine di assicurare la correntezza delle  prestazioni  a  carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612: 
       a) con decorrenza 1 gennaio 1994: 
             1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono 
elevati nella misura di cui all'allegata tabella A; 
                 2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione 
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503. 
               L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con 
decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e'
abrogato; 
                 3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del 
requisito di eta' per il  diritto  alla  pensione  ordinaria  di  cui
all'articolo 25 del regolamento del  Fondo,  la  tabella  A,  sezione
uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503; 
               4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del 
calcolo dell'indennita' di buonuscita  di  cui  all'articolo  32  del
regolamento  del  Fondo  previdenziale  di  cui  al  presente  comma.
L'importo dell'indennita' di  buonuscita,  maturata  al  31  dicembre
1993,   viene   liquidato   al   conseguimento   delle    prestazioni
pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito
di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a  carico  del  Fondo.
All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato  al  31  dicembre
1993,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   al   quarto   comma
dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1
della legge 29 maggio  1982,  n.  297.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente numero non trovano applicazione per  le  domande  intese  ad
ottenere indennita' di buonuscita pervenute  al  Fondo  entro  il  31
dicembre 1993; 
       b) e' autorizzata  l'erogazione  di  un  contributo  al  Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri  doganali  pari  a
lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995  e  13
miliardi annui a decorrere dal 1996. 
    2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si  provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire  3  miliardi  per
l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto  sul  capitolo  3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  per  l'anno  1994  e  corrispondente  capitolo  per   quello
successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a  carico  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto  a
lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale. 
    3. Le posizioni assicurative costituite dalla  Societa'  italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari  presso
l'Ente nazionale di assistenza per gli  agenti  e  rappresentanti  di
commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno  1983,  restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza  disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari  di
posizione  assicurativa  in  vigore  al  30  giugno  1983,   potranno
richiedere, entro il termine di due anni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  di  essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo  8  della
legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della  sussistenza  alla
predetta data del requisito  di  almeno  cinque  anni  di  anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8. 
    4. Ai fini del diritto e della misura  di  un'unica  pensione,  i
contributi  previdenziali  versati  alla  Cassa  di  previdenza   dei
dipendenti enti locali (CPDEL)  per  il  periodo  1  ottobre  1991-31
dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991,  n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono
trasferiti  d'ufficio  all'Istituto  nazionale  di   previdenza   dei
giornalisti italiani (INPGI) senza  oneri  a  carico  dei  lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio  1979,  n.   29,   con   esclusione   della   corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto. 
    5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo  8,  comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995. 
    6. Al fine di  assicurare  la  correntezza  delle  prestazioni  a
carico dell'Ente nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS)  e  in  considerazione  degli
effetti  derivanti  sui  regimi  pensionistici  operanti  presso   il
predetto ente in conseguenza  dell'esercizio  delle  deleghe  di  cui
all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in
riferimento al riequilibrio finanziario delle relative  gestioni,  e'
autorizzata l'erogazione di un contributo a  carico  dello  Stato  in
favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno  1995,  a
lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire  147  miliardi  per  l'anno
1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998. 
    7. All'onere di cui al comma 6 si  provvede:  quanto  a  lire  35
miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a  decorrere  dall'anno
1996, a carico dello stanziamento iscritto sul  capitolo  3673  dello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale per l'anno  1995  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996,  a  lire  100
miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a  decorrere  dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856  dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
    8.  Per  realizzare  una   maggiore   efficacia   dei   controlli
incrociati, finalizzati alla vigilanza  sugli  obblighi  contributivi
delle attivita' dello spettacolo e dello sport  professionistico,  le
disposizioni di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del  decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1
giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa'  italiana  autori  ed
editori  (SIAE)  e  all'Unione  nazionale  incremento  razze   equine
(UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la  SIAE  e  l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei contributi previdenziali  ad  esso  dovuti  dalle  imprese  dello
spettacolo e dello sport. 
    9. L'articolo 3 del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n.  869,  deve  essere  interpretato  nel
senso che gli  esercenti  impianti  trasporto  a  fune  sono  esclusi
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei  guadagni  degli
operai  dell'industria.  I  versamenti  contributivi  effettuati   in
applicazione delle norme predette,  se  eseguiti  anteriormente  alla
data  del  14  giugno  1995,  restano  salvi  e  conservano  la  loro
efficacia, anche ai fini delle  relative  prestazioni,  fino  a  tale
data. 
   10. All'articolo 5 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
   '9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata  normale  annua  della  prestazione  di  lavoro
espressa in ore. 
    9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere  quale  base  di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e'  stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.'. 
   11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di  assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti  dall'articolo  5,
commi 9-bis e 9-ter, del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
come modificato dal presente articolo, valutate in lire  40  miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a  decorrere  dal  1996,  si
provvede: quanto  a  lire  40  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1995,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
medesimo Ministero; quanto a  lire  70  miliardi  annui  a  decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per  gli  anni
successivi. 
   12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.  451,  si  applica  alle  imprese  industriali  della
provincia di Gorizia  e  va  interpretato  nel  senso  che  l'obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti  previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera  comunque  assolto  con  gli  adempimenti  per  i
periodi precedenti la data di  entrata  in  vigore  dell'articolo  2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  anche  se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle  minori
entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle  somme  previste  per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451. 
   13. A decorrere dal 1 gennaio 1996  il  personale  ferroviario  in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL  secondo  la  normativa
vigente e l'Ente ferrovie Spa e' tenuto al  versamento  dei  relativi
premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro  del
lavoro e della previdenza  sociale  in  data  30  marzo  1994.  Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le  altre  prestazioni,  comprese   quelle   relative   agli   eventi
infortunistici  e  alle  manifestazioni  di  malattia   professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non  ancora  definiti  entro
tale data. 
   14. Con la stessa decorrenza di  cui  al  comma  13  il  personale
navigante  dell'Ente  ferrovie  Spa  e'  assicurato  all'Istituto  di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali con la corresponsione  del  premio
di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data  sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte  le  rendite  e  tutte  le
altre   prestazioni,   comprese   quelle   relative    agli    eventi
infortunistici  e  alle  manifestazioni  di  malattie   professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non  ancora  definiti  entro
tale data. 
   15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio 1996, delle  prestazioni  in  essere  al  31  dicembre  1995,
nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale  data  determinate
da eventi infortunistici o  da  malattie  professionali  verificatisi
entro il  31  dicembre  1995,  l'Ente  ferrovie  Spa  provvedera'  al
versamento di una riserva matematica nella misura e con le  modalita'
da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, sentiti l'INAIL  e  l'IPSEMA,  per  la  parte  di  rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso. 
   16. All'articolo 1, comma 32, lettera b),  della  legge  8  agosto
1995, n. 335, le parole: 'nel medesimo anno'  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'nel corso dell'anno 1996'. 
   17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno  1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,  n.
341, le parole: 'dall'articolo 5, comma  4,'  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'dall'articolo 2, comma 4.'. 
    ART. 3 - (Disposizioni per i dipendenti delle societa' costituite
dalla GEPI e dall'INSAR). - 1. In considerazione delle prospettive di
impiego nelle nuove attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle
misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.  237,  nei  progetti  di  lavori  socialmente  utili,
nonche'  per  effetto  della  costituzione  di  societa'  miste   con
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6,  comma  9,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazione, della legge 19 luglio 1993,  n.236,  dipendenti  dalle
societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei  territori
del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,e  nelle  aree  di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non  oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di  scadenza  dei  medesimi,
con  pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico   di
mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella  lista  di
mobilita' anche per il periodo  per  il  quale  non  percepiscono  le
relative indennita'. La proroga  non  si  applica  ai  dipendenti  in
possesso  dei  requisiti  necessari  per  usufruire  dei  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei  trattamenti  pensionistici
di vecchiaia e di anzianita'  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria. 
    2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione  di  cui  al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i  periodi
di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso  tra
l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori  di  cui  al
comma 1, che non abbiano  titolo  per  usufruire  dell'indennita'  di
mobilita', il trattamento di integrazione  salariale  e'  fissato  in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 
    3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo  7,
commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate  dall'articolo  4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati  sino  e  non  oltre  il  21
maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei  medesimi,  nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 
    4. L'articolo 1, commi  5  e  8,  trova  applicazione  anche  nei
confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo  restando
che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali  ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'. 
    5. Per la GEPI e  l'INSAR  rimangono  fermi,  nei  confronti  dei
lavoratori da essi gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a  tale  data  ai
sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa  vigente,
ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI  e  l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere,  in  deroga  alla  normativa  vigente,  anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro. 
    6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi  di  cui
all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno  impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo  di
cui all'articolo 1,  comma  4.  Il  sussidio  erogato  ai  sensi  del
presente comma, sommato a quello fruito durante la  partecipazione  a
lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva  di
dodici mesi. 
    7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma  5  viene
meno  nei  confronti  di  quei  lavoratori  che  non   accettino   di
partecipare alle iniziative per essi predisposte. 
    8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a  decorrere  dalla
data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento  della  lista  di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi: 
       a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo  indeterminato  in
nuove iniziative produttive  ovvero  riavviati  presso  imprese  gia'
esistenti,  in  attivita'  di  servizio  ovvero  in   iniziative   di
autoimpiego; 
       b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati per  lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali; 
       c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale; 
       d) numero di lavoratori cancellati dalla lista. 
    9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e lire 43  miliardi  per  il
1995, si provvede a carico dello  stanziamento  iscritto  sul  capito
3664 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo. 
   10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR  dal  presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo. 
   11. La societa' INSAR, al fine di favorire  la  rioccupazione  dei
propri lavoratori e' autorizzata in analogia a  quanto  previsto  dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire  societa'
per azioni con i comuni e le province della  Sardegna  o  entrare  in
societa' da essi  partecipate  anche  per  la  gestione  dei  servizi
pubblici locali. 
   12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste  dall'articolo
5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  237,  e  nei  limiti,
rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995  e  di  lire  20
miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e  favorire  iniziative  di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in favore dei quali verranno realizzate le  predette  iniziative  non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6. 
   13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del  decreto-legge  29  marzo   1991,   n.   108,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la  Nova,  societa'
costituita dalla GEPI e dalla  regione  Sicilia,  e'  autorizzata  ad
effettuare  interventi  nella  regione  Sicilia  nei  confronti   dei
lavoratori diversi da quelli  individuati  dal  presente  articolo  e
dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle  risorse
finanziarie  a  tal  fine  assicurate  dalla  regione  Sicilia.  Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. 
   14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma  9,  del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti
delle risorse allo scopo preordinate. 
    ART. 4 - (Disposizioni in materia di interventi  a  sostegno  del
reddito). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 16  maggio  1994,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451, sono apportate le seguenti modificazioni: 
       a) al comma 16 le parole:  'fino  al  30  giugno  1994'  e  le
parole:  'la  somma  di  lire  9  miliardi'  sono,   rispettivamente,
sostituite dalle seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995' e 'la
somma di lire 21,5 miliardi'; 
       b) al comma 17 le parole: 'in scadenza alla data del 30 giugno
1994' sono sostituite dalle seguenti: 'in scadenza entro l'anno 1994'
e le parole: 'di ulteriori 4 mesi' sono  sostituite  dalle  seguenti:
'fino al 31 dicembre 1994'; 
       c)  al  comma  18  le  parole:  'di  ulteriori  4  mesi'  sono
sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 1994'; 
       d) al comma 19 le parole: 'di 4 mesi'  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995'. 
    2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995  ed  il  31  maggio
1995, per i lavoratori rientranti  nell'area  di  applicazione  delle
disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d),  il  trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni  e'  fissato  in  misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 
    3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle  aree
di cui al testo unico delle leggi sugli interventi  del  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il  trattamento
di mobilita' e' scaduto  o  scade  entro  il  II  semestre  1994,  il
medesimo e' prorogato sino al 31 dicembre 1994,  previa  domanda,  da
inoltrarsi agli Uffici provinciali dell'INPS, da parte  dei  soggetti
interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della  legge  4
gennaio 1968,  n.  15,  attestante  la  persistenza  dello  stato  di
disoccupazione. 
    4. Per i  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, nei territori  di  cui  al  citato  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data. 
    5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1,  comma
1, del decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e' prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono  riferiti  alla  decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa. 
    6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla  data  del  31
dicembre  1995,  nonche'  i  periodi  di   durata   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  2  del
predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo  massimo
di dodici mesi, con  pari  riduzione  del  trattamento  economico  di
mobilita'. In tali casi il trattamento e' pari all'80 per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni.   Tale
proroga  non  opera  per  i   lavoratori   che,   interessati   dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2  del  predetto  articolo  1,  non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'. 
    7. Il limite di spesa  di  28  miliardi  di  lire  per  il  1994,
previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
236, e' incrementato a  43  miliardi  di  lire.  Il  termine  del  31
dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito  alla
decorrenza della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla
richiesta dell'impresa. 
    8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n.  559,  vanno  interpretate  quali  formale  declaratoria  di
soppressione del Fondo per la mobilita' della mano dopera,  istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo  per
il finanziamento integrativo  dei  progetti  speciali  di  formazione
professionale, istituito dall'articolo 26  della  legge  21  dicembre
1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1  gennaio  1993,
nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato  decreto-
legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le  disponibilita'  relative
ai due Fondi sopracitati restano pertanto  definitivamente  acquisiti
allo stesso Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo  9  del  citato
decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono  anche  le  somme
eventualmente gia' riversate ai sensi dei commi  1  e  2  del  citato
articolo 16 della legge  23  dicembre  1993,  n.  559,  che  all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per  essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge  20
maggio 1993,  n.  148,  ai  fini  dello  svolgimento  delle  connesse
attivita'. Per lo svolgimento del  servizio  di  cassa  del  predetto
Fondo, il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da  parte
dei  fondi  ai  predetti  istituti  e'  corrispondente  all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire. 
    9. L'articolo  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno  1995,
che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e  4
dell'articolo  stesso  in  conseguenza  dei  limiti   delle   risorse
finanziarie  preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del   Fondo   per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma  7,  del  citato  decreto-
legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto  concerne
l'entita' del trattamento di integrazione salariale, le  disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863.
Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 13,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  7,  del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato  per  lire  230
miliardi per l'anno 1995. 
   10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito  alla
scadenza delle sospensioni alla predetta  data,  come  desunta  dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11,  comma  2,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la  proroga
del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter  del
decreto-legge   26   novembre   1993,   n.   478,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione  salariale
comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti  speciali
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione  del
trattamento, del periodo di integrazione  salariale  cosi'  concesso.
Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale,  nel  caso  di  aziende  dichiarate   fallite   nelle   aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2  del  regolamento  CEE  n.
2052/88,   quando   sussistano   fondate   prospettive   di   ripresa
dell'attivita'  e  di  salvaguardia,  anche  parziale,  dei   livelli
occupazionali, puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse  allo
scopo preordinate, per un importo non superiore  a  lire  8  miliardi
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la  concessione
del beneficio di cui al presente  comma,  per  lavoratori  edili  non
aventi i requisiti di  effettiva  prestazione  lavorativa  presso  la
medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato  decreto-
legge n. 299 del 1994. 
   11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e  7,  comma  4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  si  considerano  acquisisti  dai
lavoratori con riferimento al lavoro prestato con  passaggio  diretto
presso le imprese dello stesso settore di  attivita'  che  presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero  risultino  in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994. 
   12.  Ai  lavoratori  titolari  di  indennita'  di  mobilita',  con
scadenza entro il 31 dicembre  1996  e  nel  limite  massimo  di  200
unita',  da  aziende  ubicate  in  zone  interessate  da  accordi  di
programma gia' stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo
1986, n. 64, ed  operanti  alla  data  di  approvazione  dell'accordo
stesso, il trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e'  prorogato  fino  alla  realizzazione  dei
progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  dell'articolo  7  della
citata legge n. 223 del 1991. 
   13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451,  possono  essere  prolungati  dal  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di  40  giorni,  nei
casi  in  cui  occorra  acquisire,  nel  corso  della  procedura,  le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva,  del  Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
   14. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  all'articolo  18,  primo
comma,lettera h), della legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano da almeno diciotto mesi soci  di  cooperative,  non  operative,
finalizzate  all'esercizio  di   attivita'   alle   quali   risultino
funzionali  i  profili  professionali  posti  come  obiettivo   delle
attivita'  formative  stesse.  Per  la  individuazione  degli  aventi
diritto, le prefetture competenti per  territorio  verificheranno  la
regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli  appositi  elenchi
dei soci dell'organismo incaricato della realizzazione dei corsi. 
   15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo  7,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236,  e  successive
modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di  spedizione  e
di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e'  prorogato  al
31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo,  si
applicano anche le norme in materia di  mobilita'  ed  indennita'  di
mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993.  All'articolo  2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole:  'con
piu' di 50 addetti' aggiungere  le  seguenti:  'e  delle  imprese  di
vigilanza'. 
   16. La percentuale di commisurazione dell'importo del  trattamento
ordinario di disoccupazione e' stabilita dal 1 gennaio 1995 al 30 per
cento. 
   17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge
23 luglio 1991, n.  223,  prevista  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
   18. E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412. 
   19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3,  e  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  1993,  n.  293,  gia'  prorogati
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di  un  anno.  I
trattamenti in questione, entro il limite  massimo  di  1800  unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi', essere autorizzati per un periodo massimo  di  dodici  mesi
nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1  gennaio
1994 che siano licenziati o sospesi nel  corso  dell'anno  1995,  con
prelazione per i licenziati nel limite massimo  di  1100  unita'.  Ai
relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni  1995  e  1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.  199,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,  n.  293.  Per  quanto  non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli  articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993. 
   20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche  se  il  requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto a pensionamento anticipato'. 
   21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16  maggio  1994,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451, trova applicazione, per le domande presentate,  con  riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
anche nel caso  in  cui  in  luogo  degli  accordi  di  programma  di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo  abbia
stipulato protocolli di intesa o intese di programma con  le  regioni
ovvero le parti  sociali  per  la  reindustrializzazione  delle  aree
interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto  provvede,
con proprio decreto,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere,  anche
in deroga alla normativa vigente,  il  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al  31  ottobre
1996 e per la durata massima di dodici mesi, a  beneficio  di  unita'
produttive, diverse da quelle di cui al periodo  precedente,  ubicate
nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1  del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19  luglio  1993,  n.  236,  per  le  quali  il  Governo  abbia
stipulato, prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un protocollo d'intesa  o  una  intesa  di  programma  sulla
reindustrializzazione  con  le  regioni  ovvero  le  parti   sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni straordinaria  un  progetto  di  lavori  socialmente  utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga  all'articolo  1,  un  progetto  elaborato  dall'agenzia   per
l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i  trattamenti  di
integrazione  salariale  sono  prorogati  per  dodici  mesi,   previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per  i  lavoratori  interessati.
Per  i  periodi  successivi   alla   concessione   del   trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinato all'effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili,  la  cui  durata
per i lavoratori collocati in mobilita' puo'  essere  prorogata,  nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo  di
iscrizione nelle liste di mobilita', con il  diritto  dei  lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo  1,
comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per  i  quali
non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con  onere  a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre  1995.  Per  gli
interventi di cui al presente comma  si  provvede  nei  limiti  delle
somme previste per tale  finalita'  dall'articolo  5,  comma  8,  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. 
   22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico  di  cui  all'articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi  ai
provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma   21   ed   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento  alle  risorse
disponibili. Il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  e'
tenuto, altresi',  a  comunicare  mensilmente  al  predetto  Comitato
tecnico  i  dati  relativi  alle  concessioni  dei   trattamenti   di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate. 
   23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate   gratuitamente   nei   confronti   degli   enti    locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI), delle  societa'  di  promozione  a  prevalente  partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di  plusvalenze;  il
valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  beni  ceduti  e'  ammesso  in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la  revoca  dei  contributi  stessi.  Qualora  dette  cessioni  siano
effettuate a favore di aree di sviluppo  industriale  (ASI)  di  enti
pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del  testo  unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta   sulle   successioni   e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica,  le
stesse sono  soggette  agli  altri  tributi  indiretti  sugli  affari
relativi  al  trasferimento,  con  esclusione  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili nella misura fissa  di  lire
150.000 per  ogni  tributo;  l'imposta  comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili e' ridotta al 25  per  cento.  In  deroga  alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della  giunta,  sono  autorizzati  ad   accettare   i   beni   ceduti
gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei  beni  ricevuti  a
seguito  di  quanto  sopra  previsto,  ovvero,   la   loro   gratuita
concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma,  non  costituiscono
attivita' commerciale,  non  sono  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto  e  alle  disposizioni  relative  alle  cessioni  dei   beni
patrimoniali  degli  enti  territoriali,  sono  esenti   dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli  immobili,  dall'imposta  di
registro, da quella  sulle  donazioni,  dalle  imposte  ipotecarie  e
catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il  comune,
con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di  tributi
comunali per il periodo di  tempo  occorrente  al  risanamento,  alla
ristrutturazione  ed  alla  ricollocazione  dei  beni  ceduti.  Nella
delibera la giunta comunale deve indicare il  minor  gettito  che  si
verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei  tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento. 
   24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993,  n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  1994,  n.
56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti  puo'
essere  riferita  anche  a  piu'  unita'  produttive.   La   predetta
disposizione  si  applica  relativamente  agli   accordi   collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994. 
   25. Sino al 31  dicembre  1996,  quando  un  contratto  collettivo
stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge  29  dicembre
1990, n. 428, limitatamente alle imprese  sottoposte  alla  procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la  salvaguardia  di  un
rilevante  livello  di  occupazione,  avuto   riguardo   anche   alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale puo' concedere, con  proprio  decreto,  al
datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di  cui
all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  i
benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  nel  limite  delle  risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
   26.  Al  fine   di   favorire   l'attuazione   di   programmi   di
ristrutturazione, riorganizzazione,  conversione  ovvero  risanamento
aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un  arco
di riferimento esteso al 1995, che presentano  rilevanti  conseguenze
sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione  dell'impresa
ed alla sua collocazione sul territorio, in  merito  ai  quali  siano
stati stipulati accordi con  le  organizzazioni  sindacali,  in  sede
governativa, prima del 31 dicembre 1994, e  si  siano  utilizzate  le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge  23  luglio
1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma  4,  del  decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai  lavoratori
collocati  in  mobilita'  entro  il  30  giugno  1997  dalle  imprese
interessate entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i  predetti
lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo 7,  comma
7, della legge 23  luglio  1991;  n.  223,  trovano  applicazione  le
disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianita'  in  vigore
alla data del 1 settembre 1992. 
   27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni  di  cui
al comma 26 debbono presentare domanda  al  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale accerta, con  proprio  decreto,  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva  la  domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in  mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del lavoro e della previdenza  sociale  provvede  ad  assegnare  alle
aziende che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti  le
unita' residue, in  base  alle  ulteriori  domande  presentate  dalle
aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione  alle  esigenze
derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia'  posti
a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia  stata
accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di  cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le  medesime
aziende,  se  appartenenti  al  settore  della  manifattura  e  della
installazione di impianti di telecomunicazioni,  possono  presentare,
in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute,  che
formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le  organizzazioni
sindacali, in sede  governativa,  una  nuova  istanza,  entro  il  31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa  verifica  dei
presupposti richiesti, assegna alle  aziende  richiedenti  le  unita'
aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i  lavoratori
collocati  in  mobilita'  ai  fini  del  presente  comma,  gli  oneri
conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita',  oltre  i  limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono posti a  carico  delle  imprese,  ivi  compreso  l'onere
relativo   alla   contribuzione   figurativa,   che   a   tal   fine,
corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla  fine  di  ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per l'anticipo del pensionamento valutato in lire  114  miliardi  per
l'anno 2000, in lire 233  miliardi  per  l'anno  2001,  in  lire  176
miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per  l'anno  2003,  in
lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60  miliardi  per  l'anno
2005  e'  posto  a  carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate  in
mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000  unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede  ad  assegnare  le  unita'  residue  alle
aziende  appartenenti  al   settore   della   manifattura   e   della
installazione di impianti  di  telecomunicazioni  o  ad  imprese  del
settore  chimico  relativamente,  per  queste   ultime,   ad   unita'
produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1  e  n.  2
del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,  che
presentino domanda  entro  il  31  gennaio  1997,  per  i  lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997. 
   28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente: 
   '2-bis. Il beneficio del  pensionamento  anticipato  previsto  dal
comma 1 del presente articolo si applica anche  nel  caso  in  cui  i
lavoratori,  le  cui  domande  di   pensionamento   anticipato   sono
selezionate  e  trasmesse  dalle  imprese  ai   competenti   istituti
previdenziali ai sensi del comma  2,  siano  collocati  in  mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995'. 
   29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di  mobilita'  aperte,
per piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente  da  gruppi
di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni
e conclusesi, entro il 31  dicembre  1995,  con  accordi  collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il cui rapporto venga a cessare, la  corresponsione  di  trattamenti,
aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad  almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data di maturazione della pensione  di  anzianita'  o  di  vecchiaia,
nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei  versamenti  della
contribuzione volontaria dei predetti  lavoratori,  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza  sociale  puo'  concedere  contributi  alle
predette  imprese  con  riferimento  all'onere  della   contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi  tre  anni.  Ai  fini  della
retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi  volontari,
in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
per i lavoratori di cui al presente  comma  che  superano  il  limite
massimo retributivo fissato nella  tabella  F  allegata  alla  citata
legge,  i  versamenti  vanno  calcolati  oltre  l'ultima  classe   di
retribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo'  essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che,  entro  il  30  novembre  1996,  maturino  almeno  30  anni   di
contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  o   in   forme
sostitutive della medesima ed entro il  31  dicembre  1996  inoltrino
domanda di prosecuzione volontaria della  contribuzione.  Le  istanze
delle aziende vanno  presentate  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  entro  il  15  febbraio   1996.   In   caso   di
insufficienza delle risorse si provvede  mediante  riduzione  lineare
delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma,  per  l'anno
1996, e' a carico del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  nel
limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire  15
miliardi. 
   30. L'Eni Spa e' responsabile in solido del  pagamento  di  quanto
dovuto  agli  enti  previdenziali  dalle  aziende  del   gruppo   che
subentrano, con le modalita' stabilite nel comma 29,  ai  lavoratori,
aventi i requisiti  di  cui  al  comma  29  medesimo,  che  risolvono
consensualmente  il  proprio  rapporto  di  lavoro  in  relazione  ai
riassetti organizzativi  e  produttivi  del  gruppo  stesso,  di  cui
all'articolo  9-ter  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso,  l'ENI  Spa  e'  altresi'  responsabile  in  solido  delle
liberalita' aggiuntive al trattamento di fine rapporto di  lavoro,  a
carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a  quelle  di
cui al comma 29 e comunque in misura  non  superiore  al  trattamento
pensionistico spettante alla  data  di  maturazione  del  trattamento
medesimo. 
   31.  Al  fine  di  proseguire  nel  riordino   dell'attivita'   di
smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilabili,  speciali,
tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo  stato  di
emergenza, i lavoratori dipendenti o gia'  dipendenti  da  discariche
autorizzate, che siano state o che saranno  progressivamente  chiuse,
nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle  attivita'
di smaltimento dei rifiuti nel  quadro  del  generale  riassetto  del
settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque  non
antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino  al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche  quanto  indicato
nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  con  riferimento
alla permanenza nelle liste anche  oltre  la  predetta  data  del  31
dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori  nelle  liste  di
mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori  da
licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate  dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che provvedera'  nel  limite  massimo  di
spesa  di  20  miliardi,  ivi  compresi   gli   oneri   previdenziali
figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono  posti  a  carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. 
   32. I soggetti  chiamati  a  gestire,  allestire  e  costruire  le
discariche sia direttamente che in regime di convenzione,  appalto  o
sub-appalto in esercizio provvisorio nonche' gli impianti  definitivi
di  nuova  costituzione,  ivi  compresi  le  attivita'  e  i  servizi
collegati, come individuati con decreto del  Ministro  dell'ambiente,
assumono, in via prioritaria, in deroga  alla  normativa  vigente  in
materia di avviamento al lavoro, il personale  di  cui  al  comma  31
secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
   33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni  interessati
possono  presentare,  entro  il  30  giugno  1996,  alla   competente
commissione regionale per l'impiego progetti per  lavori  socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di  non  disperdere  la  professionalita'  dei  predetti  lavoratori,
possono organizzare altresi' appositi corsi  di  aggiornamento  e  di
specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di  raccolta  e
trattamento dei rifiuti. 
   34. La durata dell'intervento salariale  di  cui  all'articolo  7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende  in
deroga ai limiti di cui all'articolo  1,  comma  9,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223. 
   35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso. 
   36. All'articolo 2, comma 22, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, dopo le parole: 'e degli operatori turistici' sono  inserite  le
seguenti: 'nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto' e dopo
le parole: '31 dicembre 1997' sono inserite le seguenti: ', e per  le
imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996'. 
   37. Il Fondo  per  lo  sviluppo  di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  e'  incrementato  di  lire  100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997. 
   38. All'articolo 9, comma 1, lettera d),  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, le parole: 'preventiva comunicazione'  sono  sostituite
dalle seguenti: 'comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione'. 
   39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e  31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in complessive lire 1116  miliardi  per  l'anno  1995,  in  lire  748
miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed  in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede: 
       a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a  carico  degli
stanziamenti iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  per
l'anno 1995 nonche'  a  carico  del  capitolo  7765  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro   per   il   medesimo   anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui  all'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di
previsione dei Ministeri interessati; quanto a  lire  31  miliardi  a
valere sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994,  n.  451;  quanto  a  lire  330  miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazione salariale; 
       b) quanto a lire 748 miliardi per  l'anno  1996,  a  lire  740
miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere  dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856  dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
    ART. 5. - (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva  per  le
imprese industriali ed artigiane operanti nei  territori  individuati
all'articolo 1 della legge  1  marzo  1986,  n.  64,  e'  sospesa  la
condizione  di  corresponsione  dell'ammontare  retributivo  di   cui
all'articolo 6, comma 9, lettera  c),  del  decreto-legge  9  ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti  di
quelle  imprese  che  abbiano  recepito  o  recepiscano  gli  accordi
provinciali   di   riallineamento   retributivo    stipulati    dalle
associazioni  imprenditoriali  ed  organizzazioni  sindacali   locali
aderenti o comunque organizzativamente collegate con le  associazioni
ed organizzazioni nazionali di  categoria  firmatarie  del  contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono
prevedere, in forme  e  tempi  prestabiliti,  programmi  di  graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei  lavoratori  ai  livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 
Ai  predetti  accordi  e'  riconosciuta  validita'  pari   a   quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative nazionali e comunitarie.  Per  il  riconoscimento  di  tale
sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale  aziendale
di recepimento con le stesse  parti  che  hanno  stipulato  l'accordo
provinciale. 
    2. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi  di  tempo
per  stipulare  gli  accordi  territoriali  e  quelli  aziendali   di
recepimento  da  depositare  rispettivamente,  ai  competenti  uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso  le  sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula. 
    3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di  avere  effetto  dal
periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato  rispetto  del
programma  graduale  di  riallineamento  dei  trattamenti   economici
contenuto  nell'accordo  territoriale.   L'applicazione   nel   tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche  per  i  periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al  comma  1,  a
condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga  sottoscritto
e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. 
    4. La retribuzione da prendere a riferimento per il  calcolo  dei
contributi di  previdenza  e  assistenza  sociale  dovuti  e'  quella
fissata dagli accordi di  riallineamento.  La  presente  disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle  norme  relative
alla corresponsione retributiva ed alla  determinazione  contributiva
di  cui  al  combinato  disposto  dell'articolo   1,   comma   1,   e
dell'articolo 6, commi 9, lettera  c),  e  11,  del  decreto-legge  9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Restano comunque salvi e conservano la loro  efficacia  i  versamenti
contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
    5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di  riallineamento
contributivo, compresi quelli gia' stipulati limitatamente  ai  tempi
ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali,  purche'  tale
modifica sia oggettivamente  giustificata  da  intervenuti  rilevanti
eventi  non  prevedibili  e  che   incidano   sostanzialmente   sulle
valutazioni effettuate al  momento  della  stipulazione  dell'accordo
territoriale, ed a  condizione  che  l'intesa  di  aggiustamento  sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno  stipulato  il  primitivo
accordo. 
    6.  L'ispettorato  provinciale  del   lavoro,   nel   programmare
l'attivita' ispettiva di concerto  con  gli  istituti  previdenziali,
sente le commissioni eventualmente istituite  a  livello  provinciale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di  lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare. 
    ART. 6 - (Norme in materia di integrazione  salariale,  contratti
di solidarieta' e incentivazione  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale). - 1.  Al  fine  di  consentire  maggiore  celerita'  nella
concessione dei trattamenti di integrazione salariale  straordinaria,
fino al 31 dicembre 1996, il trattamento  di  integrazione  salariale
straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche  in  una
unica soluzione quando il piano contenga prospettive  di  risanamento
e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al
collocamento dei lavoratori in  mobilita'.  Tale  disposizione  trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura. 
    2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, le parole: 'mensile o annuale' sono sostituite  dalle  seguenti:
'o mensile'. 
    3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20  maggio  1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla data del 14  giugno  1995.  Per  questi  ultimi  la  misura  del
trattamento di integrazione salariale spettante e'  pari  al  60  per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. 
    4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta',
ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5,  7  e  8,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei  limiti  delle
disponibilita'  preordinate  nel  Fondo  per  l'occupazione  di   cui
all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai  24  mesi,
ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale  ed
assistenziale ad essi  dovuta  per  i  lavoratori  interessati  dalla
riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per  cento.
La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per
cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE  n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in  cui  l'accordo
disponga una riduzione dell'orario superiore  al  30  per  cento,  la
predetta misura e' elevata, rispettivamente,  al  35  ed  al  40  per
cento. 
    5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, si interpreta nel senso che il termine in  esso  previsto,  come
modificato dall'articolo 12, comma 4,  del  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, segna esclusivamente  il  periodo  entro  il  quale  il
contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al
beneficio ivi previsto. 
    6. I contratti ad incremento degli organici  per  i  quali  trova
applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma  1,  lettera
a), del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,  n.  451,  sono  stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 febbraio 1987,  n.  56.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,   sentite   le   organizzazioni    maggiormente
rappresentative  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,   fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e  determina
le modalita' della  spesa  e  della  sua  attivazione  attraverso  le
commissioni regionali per l'impiego.  Con  il  medesimo  decreto  una
parte delle risorse di cui al presente  comma  viene  riservata  alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti. 
    7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma  1,  del  decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  che  trova   applicazione   anche
successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a  carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4,  nei  limiti  delle
risorse preordinate allo scopo. 
    ART. 7. - (Gestione  temporanea  delle  miniere  carbonifere  del
Sulcis). - 1. Il termine previsto dall'articolo  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea
delle miniere carbonifere del Sulcis,  e'  prorogato  al  31  gennaio
1998.  La  Carbosulcis  S.p.a.  mantiene  le  funzioni  di   gestione
temporanea per un periodo non superiore a due anni. 
    2. Alle risorse finanziarie  necessarie  per  la  gestione  delle
attivita' di cui al comma  1,  la  Carbosulcis  S.p.a.  provvede,  in
aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con: 
       a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate
ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti
ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del  1982,  per  i
quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero; 
       b) una quota pari all'80 per  cento  delle  risorse  derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
m), della legge 29 marzo 1985, n. 110,  comprensive  degli  interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  per  la  parte  non  ancora   utilizzata   destinata   alla
costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente
quota  del  20  per  cento  delle  risorse   suddette   resta   nelle
disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata  legge
n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali.  Le  somme
di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con  decreto  del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato. 
    3. Con decreto del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   si
provvede a stabilire i criteri  e  le  modalita'  di  rendicontazione
delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2. 
    4. La presa in consegna delle strutture minerarie  da  parte  del
nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione  di  tutto  il
personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi  non  oltre
trenta giorni dal momento rilascio delleautorizza  zioni,  necessarie
per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degliimpianti. 
    ART. 8 - (Norme in materia di finanziamento dei patronati). -  1.
Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e  di
assistenza  sociale  per  l'esercizio   1991   sono   definitivamente
ripartite tra gli istituti  medesimi,  che  hanno  operato  nell'anno
stesso, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sulla  base  delle
aliquote di ripartizione concordate con  documenti  sottoscritti  dai
legali rappresentanti degli  istituti  interessati  ed  inoltrati  ai
predetti  Ministeri  entro  il  31  luglio  1992.  Restano  ferme  le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990. 
    2.  Le  somme  destinate  al  finanziamento  degli  istituti   di
patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e  1993  sono
definitivamente  ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che  hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri: 
       a)  quanto  al  61,60  per  cento  tra  i  seguenti  istituti:
Patronato  delle  associazioni  cristiane  dei  lavoratori   italiani
(ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto
nazionale di  assistenza  sociale  (INAS)  e  Istituto  di  tutela  e
assistenza ai lavoratori (ITAL); 
       b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente  di
patrocinio e  di  assistenza  per  i  coltivatori  agricoli  (EPACA),
Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente  nazionale
di  assistenza  sociale  per  gli  esercenti  attivita'   commerciali
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e  patronato  per
gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per  gli  artigiani
(EASA),  Istituto  per  la  tutela  e  l'assistenza  degli  esercenti
attivita' commerciali, turistiche  e  dei  servizi  (ITACO)  ed  Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA); 
       c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti:  Istituto
di patronato per  l'assistenza  sociale  (IPAS),  Ente  nazionale  di
assistenza  sociale  (ENAS),  Ente  nazionale  per  l'assistenza   ai
coltivatori (ENPAC),  Istituto  nazionale  assistenza  ai  lavoratori
(INAL), Patronato  della  confederazione  delle  libere  associazioni
artigiane italiane (CLAAI),  Ente  nazionale  confederale  assistenza
lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori
(INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per  il  clero
italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per  i  servizi
sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione  cristiana
artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR). 
    3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli istituti, ciascun raggruppamento fara'  pervenire,  entro  15
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai
Ministeri del lavoro e della  previdenza  sociale  e  del  tesoro  un
documento  sottoscritto  da  tutti  i  legali  rappresentanti   degli
istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante  l'indicazione
delle  aliquote   concordate   con   riferimento   all'organizzazione
esistente  ed  alle  attivita'  assistenziali  svolte  su  territorio
nazionale ed all'estero. 
    4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,  relativi
sino all'esercizio 1990, dagli enti di  previdenza  e  di  assistenza
sociale per i liberi professionisti. 
    5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della  legislazione
regolante gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale,  da
effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, una  quota  non  superiore
allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente  all'erogazione
del contributo al finanziamento degli istituti stessi  e'  utilizzata
dal Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  per  procedere,
con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza  in
materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica  dell'organizzazione  e  dell'attivita'  di
tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale.  Le
predette somme  non  impegnate  in  ciascuno  esercizio  finanziario,
possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo. 
    6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro  e
della previdenza  sociale,  ha  facolta'  di  integrare,  con  propri
decreti, le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa  relativi
all'attuazione del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo,  limitatamente
ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio  rispetto
a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo. 
    ART. 9 - (Disposizioni diverse in  materia  di  personale  ed  in
materia previdenziale). - 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma  7  e
l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16  comma
14, secondo periodo, le parole: '30 settembre 1994'  sono  sostituite
dalle seguenti: '31 marzo 1995' e le parole: '31 dicembre 1994'  sono
sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1995'; all'articolo  18,  comma
1, le parole: 'ad esclusione di quanto previsto  all'articolo  3  del
decreto medesimo' sono soppresse. All'articolo  1,  comma  45,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335: al  terzo  periodo  le  parole:  'membri
medesimi' vanno interpretate intendendosi riferite  anche  ai  membri
collocati fuori ruolo e dopo le  parole:  'di  altre  Amministrazioni
dello Stato' sono aggiunte le seguenti: ',enti ed  organi  pubblici'.
All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge  n.  335  del
1995, dopo le parole: 'con funzioni di coordinamento'  sono  aggiunte
le seguenti:  'nonche'  adozione  di  misure  anche  organizzative  e
funzionali intese a rendere  piu'  incisiva  ed  efficace  la  difesa
diretta dell'Amministrazione nelle  controversie  giurisdizionali  in
materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella  di
guerra'. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo  30  giugno
1994, n. 479, dopo le  parole:  'del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale' sono aggiunte le seguenti: ', di concerto con  il
Ministro del  tesoro'.  La  rappresentanza  di  parte  datoriale  nel
consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale   di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP),
fissata in dodici  membri  dall'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,   e'   ripartita   tra   due
rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei  comuni  ed
uno delle aziende speciali di  cui  all'articolo  23  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale,  due  del  Ministero  del  tesoro  ed  uno   del   Ministero
dell'interno. 
    2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  '1.  Entro  tre  mesi  dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,  ovvero  dalla
sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A  puo'
optare per la permanenza del pubblico impiego. Ad esso  si  applicano
le norme della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni.'  La
opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 509 del 1994, gia' esercitata alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, puo' essere revocata  entro  il  31  ottobre  1996,
ovvero entro trenta giorni dalla scadenza  del  termine  per  il  suo
esercizio, da parte del personale che non abbia trovato  collocazione
verso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza  dei  predetti
termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare
servizio presso i rispettivi enti. Al comma  2  dell'articolo  5  del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto  il  seguente
periodo: 'Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e  fino
a quando  duri  il  rapporto  di  lavoro  e  la  collocazione  presso
l'ufficio legale predetto.'. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta l'approvazione  dello  statuto  previsto  dal  successivo
articolo 3, comma 2, lettera  a),  hanno  facolta'  di  rievocare  la
deliberazione di trasformazione in enti privatizzati  con  le  stesse
procedure e modalita' previste dall'articolo  1  del  citato  decreto
legislativo n. 509 del 1994, per tale  deliberazione.  La  revoca  ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica. 
    3. Il gettito dei contributi di cui  all'articolo  11,  comma  6,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce  al  capitolo  4101
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata  legge,  si
interpreta come destinato alle finalita'  di  promozione  e  sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11. 
    4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi  per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, ed  assegnato  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  qualora   non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno  esserlo
in quello successivo. Le somme  stanziate  sul  capitolo  8032  dello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario  potranno
esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le  somme  stanziate  sul
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  non  impegnate   in   ciascun   esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo. 
    5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
successive modificazioni ed integrazioni, puo' avvalersi, fino ad  un
limite di venti unita', di dipendenti  del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale,  di  amministrazioni  dello  Stato  o  enti
pubblici  che  svolgano  la  propria  attivita'  nelle   materie   di
pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso  il
personale con qualifica di dirigente, sono collocati,  con  l'assenso
degli interessati, in posizione di comando o di distacco.  Gli  oneri
relativi al  trattamento  economico  previsto  dagli  ordinamenti  di
appartenenza restano a carico delle amministrazioni  di  provenienza,
unitamente a quelli dei componenti della  precedente  commissione  di
vigilanza, gia' collocati fuori ruolo, che assumono la  qualifica  di
esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo  14  della  legge  8
agosto  1995,  n.  335.  La  predetta   commissione   puo'   altresi'
effettuare, con contratti a  tempo  determinato,  assunzioni  dirette
disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non  superiore
a dieci unita'. 
    6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazione, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi. 
    7. La Commissione centrale per l'impiego di cui  all'articolo  26
della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, e' integrata  da  due  rappresentanti  dei  datori  di
lavoro  e  da  due  rappresentanti  dei  lavoratori.  Al   comma   3,
dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: 'La commissione dura in carica tre anni.'. 
    8. Il personale gia' dipendente  dell'ente  'Colombo  92'  ed  in
servizio alla data  del  31  dicembre  1994  presso  la  gestione  di
liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a  decorrere  dal  1
luglio 1995, alle dipendenze del comune  di  Genova  e  collocato  in
apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo,  con  applicazione
del trattamento economico e  giuridico  del  personale  del  comparto
regioni-autonomie  locali,  per  essere  prioritariamente  utilizzato
nella gestione del complesso  immobiliare  trasferito  al  comune  di
Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579.  Alla  relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione. 
    9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978,   n.   218,   possono   deliberare
l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del  contratto
di formazione e lavoro. 
   10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di  cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  spetta
per la partecipazione alle riunioni  della  commissione  medesima  un
gettone di presenza il cui importo e  modalita'  di  erogazione  sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.  Per  l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri  componenti  il  trattamento  economico  di  missione  secondo
modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per  il  dirigente
generale  C  dell'amministrazioni  dello  Stato.  Al  relativo  onere
nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e  ricerca
funzionali ai compiti  attribuiti  alla  commissione  predetta  e  da
quest'ultima  deliberate,  complessivamente  previsti  in  lire   106
milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  nel
capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale per l'anno 1995  e  corrispondenti  capitoli
per gli anni successivi. 
   11. Per gli adempimenti assicurativi  connessi  all'attuazione  di
progetti di lavori socialmente  utili  da  parte  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale presso le  proprie  strutture,  gli
oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel  limite  massimo  di  lire  3
miliardi. 
   12. Per  la  realizzazione  di  specifici  progetti  il  personale
assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28  febbraio  1987,  n.
56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente
impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero  presso  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli  oneri  relativi
al  trattamento  economico  rimangono  a  carico  delle  agenzie   di
provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e  il  rimborso
spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o  del
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  presso  cui  viene
effettuata la prestazione. 
   13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello  stato  di  previsione
del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la  realizzazione  dei  progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3. 
   14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
marzo 1995, n. 95, le parole: 'di lire 5  miliardi'  sono  sostituite
dalle seguenti: 'di lire 7 miliardi e 700 milioni'. 
   15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto  1995,  n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre  1995,  n.
427, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  'ne'  sono  dovuti
interessi'. 
   16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: '3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi' destinate alla promozione di nuove  cooperative  sociali  di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base  di  un  programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  sentite
le organizzazioni nazionali operanti nel  settore.  I  benefici  sono
concessi, nella misura di cui  all'articolo  1,  comma  3,  per  ogni
lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda  dei  benefici
di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande  per
la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio  provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.'. 
   17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ',  salvo  che  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.'. 
   18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita'  connesse
alle rispettive funzioni, la presidente e la  vice  presidente  della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra  uomo
e donna di cui  alla  legge  22  giugno  1990,  n.  164,  e  il  vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione  dei  principi  di
parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra  lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili  di
permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore  privato  o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
   19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero  prorogati
fino  alla  riforma  organica  del  Ministero  del  lavoro  e   della
previdenza sociale e comunque non oltre il  31  dicembre  1997.  Alle
medesime  date  e'  differita,  per  la   predetta   Amministrazione,
l'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  all'articolo  57  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
   20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del  testo  unico  delle
imposte  dirette,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ', nonche' il  compenso  corrisposto  ai  lavoratori
impegnati, per  effetto  di  specifiche  disposizioni  normative,  in
lavori socialmente utili'. 
   21. I lavoratori che a  decorrere  dal  1  dicembre  1994  abbiano
prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato  alle
dipendenze dell'ente 'Poste italiane', hanno  diritto  di  precedenza
nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di  apposito
accordo con le organizzazioni sindacali,  in  caso  di  assunzioni  a
tempo indeterminato da parte dell'ente 'Poste italiane' per la stessa
qualifica e/o mansione  fino  alla  data  del  31  dicembre  1996;  i
lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di  esercitare
tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le  assunzioni  di  personale
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  effettuate  dall'ente
'Poste italiane', a decorrere dalla data  della  sua  costituzione  e
comunque non oltre il  30  giugno  1997,  non  possono  dar  luogo  a
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere  del
termine finale di ciascun contratto. 
   22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19  settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1,  del  decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: 'degli istituti di
ogni ordine e grado' sono aggiunte le seguenti: 'degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato'. 
   23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3,  del  decreto-
legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio  1996,  n.  402,  si  interpreta  nel  senso  che  la
previgente normativa continua a trovare  applicazione  esclusivamente
per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali  di  cui  al
medesimo comma. 
   24.  Ai  componenti  dei  Comitati  di  valutazione  dei  progetti
presentati per  il  finanziamento  nell'ambito  della  programmazione
comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999,  ovvero
di proroga della precedente programmazione per  gli  anni  1990-1993,
per i programmi operativi gestiti dal Ministero del  lavoro  e  della
previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali  dello  Stato,
spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza  il
cui importo e modalita' di erogazione sono  determinati  con  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro
del lavoro e della previdenza  sociale  adottati  precedentemente  in
materia. Ai componenti  dei  predetti  Comitati  spetta  altresi'  il
trattamento di missione secondo  modalita'  e  misure  fissate  dalla
vigente normativa per il dirigente generale C  delle  Amministrazioni
dello Stato. Gli oneri  relativi  alla  presente  disposizione  fanno
carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica  previste  per  i
programmi  operativi  del  Fondo  sociale   europeo   relativi   alle
programmazioni citate e, per la  quota  a  carico  del  finanziamento
nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo  di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  succes-
sive modificazioni e integrazioni. 
   25. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  puo',  nel
limite complessivo di  lire  50  miliardi  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto: 
       a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori  socialmente
utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati
i lavoratori della regione Sardegna; 
       b) prorogare fino a tre mesi  i  trattamenti  di  integrazione
salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo  e
quinto periodo; 
       c) prorogare fino a tre mesi  i  trattamenti  di  integrazione
straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal  lavoro  a  seguito  di
cessazione dell'attivita', dismissioni  anche  parziali  di  rami  di
attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato  le
aziende medesime al fine di consentire il  loro  reimpiego  in  nuove
iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree; 
       d) prorogare fino  a  12  mesi  i  contratti  di  solidarieta'
stipulati senza soluzione di continuita',  con  determinazione  nella
misura  del  70  per  cento   dell'ammontare   del   trattamento   di
integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma  possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. 
   26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del  decreto-
legge 20 gennaio 1990, n. 3,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 marzo 1990,  n.  52,  e  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  10  giugno  1991,  tuttora  in
servizio ed in possesso dei relativi  requisiti  per  la  nomina,  e'
inquadrato, a domanda e previo giudizio di  idoneita'  da  espletarsi
con le modalita' fissate con decreto del  Ministro  del  tesoro,  nel
ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990,  n.
295, e al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
novembre 1994, in posizione non  superiore  a  quella  rivestita  nel
rapporto a tempo  determinato.  Detto  personale  e'  assegnato  alle
segreterie delle commissioni mediche periferiche per le  pensione  di
guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle  norme
vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza  il  rapporto  di  lavoro  cessa  alla  data   di   scadenza
originariamente prevista. Fino al perfezionamento  dell'inquadramento
nel ruolo speciale sono prorogati  i  rapporti  in  corso  alla  data
dell'11 novembre 1996.  I  posti  che  rimangono  vacanti  nel  ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso le commissioni e, per le ulteriori  vacanze,  ai  sensi  della
vigente  normativa,  con  la  mobilita'  del  personale  delle  altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza. 
   27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie  per  l'attuazione  del
presente decreto-legge. 
    ART. 9-bis. - (Disposizioni in materia  di  collocamento).  -  1.
Nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina   del   collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati  e
gli  enti  pubblici  economici  procedono  a  tutte   le   assunzioni
nell'osservanza delle  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia.
Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori  nelle
liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui  all'articolo  8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
    2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata  ai  sensi  del
comma  1,  il  datore   di   lavoro   deve   inviare   alla   sezione
circoscrizionale  per  l'impiego  una  comunicazione  contenente   il
nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  data  dell'assunzione,  la
tipologia contrattuale, la qualifica ed il  trattamento  economico  e
normativo. 
    3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e'  tenuto
a   consegnare   al   lavoratore,   all'atto   dell'assunzione,   una
dichiarazione, sottoscritta, contenente i  dati  della  registrazione
effettuata nel libro matricola  in  uso.  Nel  caso  in  cui  non  si
applichi il contratto collettivo il  datore  di  lavoro  e'  altresi'
tenuto ad indicare la  durata  delle  ferie,  la  periodicita'  della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento  e  la  durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata  consegna  al
lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato
invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione
di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi  ivi  indicati,  sono
puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a  lire
3.000.000  per  ciascun  lavoratore  interessato.  Con  la   medesima
sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola  nel  caso
in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che  il
registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. 
    4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui  ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della  previdenza   sociale   (I.N.P.S.)   prevista   dalle   vigenti
disposizioni. Il predetto Istituto provvede  periodicamente  a  darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego. 
    5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di  cui  al
comma 2, viene integrata con l'indicazione  degli  elementi  all'uopo
necessari. La sezione circoscrizionale per  l'impiego  provvede  alle
conseguenti  comunicazioni   agli   enti   gestori   delle   predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale viene  determinato  un  modello  semplificato  per  tutte  le
predette comunicazioni e dichiarazioni. 
    6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni
e le comunicazioni di cui ai commi  precedenti  per  il  tramite  dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,  e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti  disposizioni  di  legge
alla gestione e  all'amministrazione  del  personale  dipendente  del
settore agricolo ovvero dell'associazione  sindacale  dei  datori  di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato.  Nei  confronti
di  quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con  riferimento  alle
predette  dichiarazioni  e  comunicazioni,   la   facolta'   di   cui
all'articolo 5, comma  1,  della  citata  legge.  Nei  confronti  del
soggetto  incaricato  dall'associazione  sindacale  alla  tenuta  dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
    7. Il datore di lavoro che assume senza  osservare  l'obbligo  di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista  dal  comma
3, terzo periodo,  per  ogni  lavoratore  riservatario  non  assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale  e  da  quella
regionale, con  riferimento  ai  lavoratori  che  abbia  assunto  dal
momento della violazione. 
    8. Presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  possono
essere  costituiti  nuclei  speciali  di  vigilanza  con  particolare
riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni  contenute  nei
commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente  dipendenti  dal
capo   dell'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   puo'   essere
temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale  non
ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. A  questo  ultimo
personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i  poteri
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 
    9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di  ispezione  e
di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto,  il  Ministero
del  lavoro  e  della   previdenza   sociale   organizza   corsi   di
riqualificazione  professionale   per   il   personale   interessato,
finalizzati allo  svolgimento  della  attivita'  di  vigilanza  e  di
ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la  spesa  di  lire  500
milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli  anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo  onere,  comprensivo  delle  spese  di
missione per tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello  coinvolto
nell'attivita' formativa, si provvede  a  carico  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
   10.  Le  convenzioni  gia'  stipulate   ai   sensi,   da   ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  511,
conservano efficacia. 
   11-. Salvo diversa determinazione della commissione regionale  per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche  amministrazioni
locali  o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che   si
presentano presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  nel
giorno  prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli   uffici,
attraverso  i  mezzi  di  informazione,  provvedono  a   dare   ampia
diffusione alle richieste pervenute,  da  evadere  entro  15  giorni.
All'individuazione dei lavoratori  da  avviare  si  perviene  secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro  che  risultino  gia'
inseriti nelle graduatorie di cui  all'articolo  16  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56. 
   12. Ai fini della formazione delle graduatore di cui al  comma  11
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste  nel  limite
massimo  di  sessanta  mesi,  salvo   diversa   deliberazione   delle
commissioni  regionali  per  l'impiego   le   quali   possono   anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli  elementi
che  concorrono  alla  loro  formazione.  Gli  orientamenti  generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per  l'impiego  valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  capo
III, contemplate dal comma 13. 
   13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una  piu'
efficiente azione amministrativa in  materia  di  collocamento,  sono
dettate  disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e  le
denunce dei datori  di  lavoro,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  346.  Il  relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro 180  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche
con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla  data  di
entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati  decreti  n.
345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie. 
   14. In attesa della piena attuazione  del  riordino  degli  uffici
periferici del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  il
personale dei nuclei dell'Arma dei  carabinieri  in  servizio  presso
l'ispettorato provinciale del lavoro dipendente, funzionalmente,  dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,  dal
comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e  operante  alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, il quale,  con  proprio  decreto,  puo'  attribuire  compiti
specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi  di
vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del  lavoro.
La dotazione organica del contingente dell'Arma  dei  carabinieri  di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1955, n. 520, e' aumentata di 143 unita' di cui due  ufficiali,
90 unita' ripartite tra  i  vari  gradi  di  maresciallo,  22  unita'
ripartite tra i gradi di vice  brigadiere,  brigadiere  e  brigadiere
capo, 29  unita'  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri.
All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unita' valutato
in lire 1.800 milioni per l'anno 1995  e  in  lire  5.423  milioni  a
decorrere dall'anno 1996, si provvede  a  carico  dello  stanziamento
iscritto sul capitolo 2509  del  medesimo  stato  di  previsione  per
l'anno 1995  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi.
All'onere relativo alle residue 41 unita' si provvede ai sensi e  per
gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza
sociale, della  formazione  professionale  e  dell'emigrazione  della
regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996. 
   15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici  provinciali  del
lavoro e della massima occupazione in materia di  rilascio  e  revoca
delle   autorizzazioni   al   lavoro   in   favore   dei    cittadini
extracomunitari,  nonche'  contro  i  provvedimenti  adottati   dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di  lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine  di  30  giorni  dalla  data  di
ricevimento  del   provvedimento   impugnato,   rispettivamente,   al
direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro   e   della   massima
occupazione e al direttore  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. 
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale. 
    ART. 9-ter. - (Disposizioni in materia di lavoro agricolo). -  1.
Al fine di venire incontro alle esigenze  di  maggiore  flessibilita'
nelle  modalita'  di  assunzione  e  di  garantire  nel  contempo  il
tempestivo accertamento delle giornate di  lavoro  effettuate,  anche
con rapporti di compartecipazione, nel  settore  dell'agricoltura,  i
datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui  all'articolo  9-bis,
commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui
all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui all'articolo 9-bis, comma  2,
e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti
di  quest'ultimo  nel  momento  della   realizzazione   del   sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi  2
e 3, continuano ad essere assolti con le modalita' previste  per  gli
altri settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della  riserva
nelle assunzioni previsto dall'articolo  25  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle  assunzioni  a
tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo  che  nell'anno
precedente hanno  occupato  lavoratori  per  un  numero  di  giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera
c), e 6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche  con  riferimento
ad ambiti circoscrizionali,  dalle  commissioni  provinciali  per  la
manodopera agricola le quali possono altresi' determinare  criteri  e
modalita' di applicazione del predetto onere di riserva. 
    2.  Costituiscono  titolo  alle  prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale,  anche  la  decisione  della
commissione circoscrizionale per il collocamento  in  agricoltura  ai
sensi dell'articolo 8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.  83,  la
decisione di accoglimento del ricorso  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato  del  lavoro  di  riconoscimento  al  lavoratore  di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo,  nonche'  la
sentenza definitiva del giudice ordinario. 
    3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  1,
3, lettera a), 6 e 7, all'articolo  2,  commi  1,  3,  4  e  5,  agli
articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.
375. E' altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo
15  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo
comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione
con  riferimento  ai  rapporti  a  tempo  determinato.  La   denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  11  agosto
1993, n. 375, va rinnovata solo  nel  caso  di  modificazioni  aventi
significativa rilevanza  sul  fabbisogno  lavorativo  dell'azienda  e
comunque quando si chieda il passaggio al  modello  semplificato  del
registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma  3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993,  n.  375,  e'
sostituito dal seguente: 
   '3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base  della  stima  tecnica  e'  significativamente
superiore alle giornate risultanti dalle  dichiarazioni  trimestrali,
l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne  motivazione  entro  il
termine di quaranta  giorni.  Nel  caso  in  cui  non  venga  fornita
adeguata motivazione e  non  siano  stati  individuati  i  lavoratori
utilizzati e le relative  giornate  di  occupazione,  l'INPS  procede
all'imposizione  dei  contributi  da  liquidare  sulla   base   delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del  Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e  successive  modificazioni
ed integrazioni.'. I  commi  1  e  2  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti: 
   '1.  Chiunque  produca  dichiarazioni   di   manodopera   occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate  lavorative  perde,
ferme restando le sanzioni previste dalle  vigenti  disposizioni,  il
diritto ad ogni beneficio di  legge,  ivi  comprese  le  agevolazioni
ovvero  le  riduzioni  contributive  di  cui  al   presente   decreto
legislativo. 
    2.  Le  agevolazioni  contributive  previste  dalla  legge   sono
riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano  i  contratti
collettivi nazionali  di  categoria  ovvero  i  contratti  collettivi
territoriali ivi previsti.'. L'articolo  14,  comma  1,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo. 
    4. Il comma 9 dell'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983,  n.  638,  si  interpreta  nel  senso   che   ai   fini   della
determinazione del diritto alla pensione di anzianita'  degli  operai
agricoli  dipendenti,  sono   richiesti   35   anni   di   anzianita'
assicurativa  e  un  requisito  minimo  di  contribuzione  di   5.460
giornate,  con  esclusione  di  quelle   coperte   da   contribuzione
figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione. 
L'anno di contribuzione dei suddetti  operai  agricoli  ai  fini  del
diritto a pensione di anzianita'  e'  costituito  da  156  contributi
giornalieri. 
    5. Per le giornate di  contribuzione  pari  o  inferiori  a  270,
riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione  con
i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12  dell'articolo  7  del
decreto-legge di cui al comma 4, non  puo'  determinare  per  ciascun
anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle  156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'. 
    6. I termini  relativi  al  versamento  dei  contributi  agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo  trimestre  1996  sono,   rispettivamente,   differiti,   senza
interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al  15  novembre  1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato  in  lire  23
miliardi, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
    7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9,
e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per
il concorso al finanziamento di servizi di trasporto  contemplati  da
convenzioni stipulate dalle commissioni regionali  per  l'impiego  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  per
programmare rilevanti flussi stagionali di  manodopera  agricola  che
interessino ambiti territoriali comprendenti  anche  regioni  diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale  previo  parere  della  Commissione  centrale  per
l'impiego. 
    ART. 9-quater. - (Registro d'impresa nel settore agricolo). -  1.
I datori di lavoro agricolo devono  tenere  il  registro  di  impresa
previsto dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
serie generale  -  n.  240  del  13  ottobre  1995.  Il  registro  e'
rilasciato  dall'INPS  subordinatamente  alla   presentazione   della
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  11
agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla  base  di
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per  un
numero di giornate non superiore a 270 hanno facolta' di  optare  per
il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino  operai
a tempo indeterminato. 
    2. In sede di prima applicazione  l'INPS,  entro  il  31  ottobre
1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da tale data rilascia, dietro presentazione del  modulo  di  denuncia
aziendale, il registro di impresa ovvero il modello  semplificato  di
quest'ultimo.  In  sede  di  prima  applicazione,   fermo   rimanendo
l'obbligo  della  presentazione  della  denuncia  aziendale,   l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per  un  numero
di giornate non superiore a 270, salvo che occupino  operai  a  tempo
indeterminato. 
    3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa  debbono
essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della  loro
assunzione, con l'indicazione dei dati  anagrafici,  codice  fiscale,
luogo  di  svolgimento   della   prestazione,   mansioni,   contratto
collettivo applicato e livello  d'inquadramento  ovvero  retribuzione
lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i  lavoratori  a
tempo  determinato  vanno  inoltre  indicate   la   tipologia   della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di  formazione  e
lavoro vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua  durata,
il  livello  iniziale  e  finale  di   inquadramento,   gli   estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta. 
    4. La sezione matricola e paga e' composta  di  fogli  a  lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la  parte  paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni  dalla  data
di assunzione, il  terzo  consegnato  al  lavoratore  all'atto  dell'
assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va
conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in  caso
di rapporti di durata non superiore al mese, puo'  essere  utilizzato
in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
I   termini   della   comunicazione   all'INPS   e    alla    sezione
circoscrizionale per  l'impiego  si  computano  escludendo  i  giorni
festivi. 
    5. In caso di assunzione a  tempo  determinato  la  registrazione
nella sezione matricola e paga, con i relativi  obblighi  di  cui  al
comma 4, deve essere effettuata con riferimento  a  ciascuna  fase  o
periodo lavorativo. E'  consentita  altresi'  un'unica  registrazione
qualora l'assunzione riguardi  piu'  fasi  o  periodi  lavorativi,  a
condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le rela-
tive giornate. 
    6.  Qualora  l'assunzione  avvenga  sulla  base  di  convenzione,
stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987,  n.
56, avente per oggetto programmi di  assunzione  di  operai  a  tempo
determinato, il datore di lavoro,  in  deroga  al  comma  precedente,
potra'  effettuare  un'unica  registrazione  e  comunicazione   delle
assunzioni programmate  nell'anno,  ovvero  nel  piu'  breve  periodo
previsto dalla convenzione medesima. 
    7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative
a  ciascun  trimestre  solare,  devono  essere  trascritti   i   dati
anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e  il  giorno  in  cui  si
svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine  progressivo  i
numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre,  allo  stesso
lavoratore. 
    8. Nel registro d'impresa  semplificato  devono  essere  iscritti
tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro  assunzione,  con
l'indicazione  dei  dati  anagrafici,  codice   fiscale,   luogo   di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate di  lavoro  previste  e  relativo  periodo  di  svolgimento,
contratto collettivo applicato  a  livello  di  inquadramento  ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. 
    9. Il registro d'impresa semplificato  e'  composto  di  fogli  a
lettura ottica. Ciascun foglio e'  riprodotto  in  cinque  esemplari,
predisposti per la  compilazione  a  ricalco,  di  cui  i  primi  tre
contenenti soltanto la parte matricola e gli  ultimi  due  contenenti
anche la parte paga. Il primo esemplare  va  inviato  all'INPS  entro
cinque giorni dalla data  di  assunzione,  il  secondo  alla  sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento  in  agricoltura
entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato  al
lavoratore all'atto dell'assunzione,  il  quarto,  denominato  foglio
sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di  lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non  superiore  al
mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del  documento  previsto
per l'adempimento dell'obbligo di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro  di
durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo  di  indicare  nel
registro  d'impresa  la  retribuzione  complessiva  corrisposta   per
l'intero rapporto di lavoro,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  per
ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento. 
   10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificato  devono  essere
numerati  in  ogni  pagina  e  devono  contenere  nell'ultima  pagina
l'indicazione del numero dei fogli che  li  compongono,  nonche'  del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale. 
    11.  La  sezione  matricola  e   paga   va   compilata   all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di  lavoro  che  si  avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma  6,  e'  tenuto  a  darne
preventiva comunicazione all'ispettorato  provinciale  del  lavoro  e
alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui  il  datore
di lavoro non si sia avvalso  della  predetta  facolta',  la  sezione
matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e  deve
essere  esibita  ad  ogni  richiesta  dei  funzionari  preposti  alla
vigilanza  sull'osservanza   delle   disposizioni   in   materia   di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte. 
   12. La sezione presenze va tenuta presso la sede  aziendale.  Essa
va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si e'  svolta
la  prestazione.  Sul  luogo  di  lavoro  devono  essere  disponibili
informazioni  sugli  estremi  della  registrazione  effettuata  nella
sezione matricola e paga. 
   13. Il  registro  d'impresa  semplificato  va  compilato  all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di  lavoro  che  si  avvale
della facolta' di tenere il predetto documento presso i  soggetti  di
cui all'articolo  9-bis,  comma  6,  e'  tenuto  a  darne  preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio.  Il  datore  di  lavoro  che  esercita  la
predetta facolta' deve tenere copia del registro sul posto di  lavoro
e deve esibirla  ad  ogni  richiesta  dei  funzionari  preposti  alla
vigilanza  sull'osservanza   delle   disposizioni   in   materia   di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte. 
   14. I  sistemi  di  registrazione  devono  comunque  garantire  la
inalterabilita' e  la  indelebilita'  dei  dati  assunti;  ove  siano
necessarie correzioni, queste  dovranno  eseguirsi  in  modo  che  le
registrazioni corrette siano leggibili. 
   15. Il datore di lavoro puo' sostituire il  registro  d'impresa  o
sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in
conformita' a quanto previsto per i datori di lavoro extra  agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto. 
   16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia
di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di  lavoro  deve
ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione  (modello  C/1)
ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in  agricoltura,
salvo  che  il  lavoratore   medesimo   dichiari   di   non   esserne
momentaneamente in  possesso  indicandone  i  motivi.  Il  datore  di
lavoro, che ' tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello
semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro
veridicita'. 
   17. In sede di prima applicazione della  presente  normativa,  gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui  ai
commi 3 e 8. Il predetto obbligo puo' essere assolto  entro  un  mese
dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a
tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed
al numero di giorni di  lavoro  devono  essere  riferite  al  periodo
residuo compreso tra la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed il termine del rapporto, indicato nella  comunicazione  di
assunzione. 
   18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al  comma
4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono  puniti  con
la sanzione amministrativa da  lire  500.000  a  lire  3.000.000  per
ciascun lavoratore interessato. La medesima  sanzione  si  applica  a
carico del datore di lavoro che ometta  di  tenere  o  di  esibire  i
documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli e' obbligato a tenere  nella
sede  aziendale.  Con  la  medesima  sanzione  e'   punita   l'omessa
esibizione del registro di impresa nel caso in  cui  da  quest'ultima
consegna l'impossibilita' di accertare  che  il  registro  sia  stato
compilato antecedentemente  all'assunzione.  Il  presente  commatrova
applicazione  con  riferimento  alle  violazioni   che   intervengano
successivamente al 31 dicembre 1996. 
   19. L'omessa, incompleta o infedele  presentazione  all'INPS,  nei
termini prescritti, della  dichiarazione  della  manodopera  occupata
prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente. 
   20.  Gli  importi  delle  sanzioni  amministrative  previste   dal
presente articolo e dall'articolo  9-bis  sono  versati  su  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato  per  essere  riassegnati  al  capitolo  1176  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
concernente il Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo  9-bis,
comma 9. 
   21.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo   trovano
applicazione  le  vigenti  disposizioni   in   materia   di   tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro. 
   22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali puo', con proprio  decreto,  sentite
le   organizzazioni   sindacali   e   imprenditoriali    maggiormente
rappresentative del settore a livello  nazionale,  determinare  nuovi
modelli dei registri  d'impresa  di  cui  al  presente  articolo,  in
considerazione dell'esperienza applicativa. 
    ART. 9-quinquies. - (Accertamento delle giornate  di  lavoro  nel
settore agricolo). - 1. Per l'accertamento ai  fini  previdenziali  e
contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a
tempo determinato,  l'INPS,  sulla  base  delle  dichiarazioni  della
manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  11
agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a  compilare
gli elenchi nominativi annuali, di  cui  all'articolo  12  del  regio
decreto 24 settembre  1940,  n.  1949,  e  successive  modificazioni.
Provvede,  altresi',  alla   compilazione   di   elenchi   nominativi
trimestrali. 
    2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle  giornate  di
lavoro prestate presso ciascun  datore  di  lavoro,  sono  pubblicati
entro  il  terzo  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine   di
presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione per  giorni  quindici  all'albo  pretorio  del  comune  di
residenza del lavoratore. 
    3. L'elenco nominativo annuale e' compilato e pubblicato entro il
31 maggio dell'anno successivo.  Esso  contiene  l'indicazione  delle
giornate complessivamente  attribuite  al  lavoratore  in  base  alle
dichiarazioni trimestrali della  manodopera  occupata,  tenuto  anche
conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua
compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio,  alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo. 
    4.  L'elenco  nominativo  annuale  e'  notificato  ai  lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza. Della pubblicazione  effettuata  dal  comune
viene  data  notizia  a  cura  dell'INPS  attraverso   i   mezzi   di
informazione. In caso  di  riconoscimento  o  di  disconoscimento  di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e  pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato. 
    5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo  annuale  devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle  commissioni  circoscrizionali
per  il  collocamento  in  agricoltura   non   oltre   venti   giorni
dall'avvenuta compilazione. 
    6. Il lavoratore,  ove  riscontri  difformita'  tra  le  giornate
lavorate e quelle risultanti nell'elenco  nominativo  trimestrale  ed
intenda   attivare   la   procedura   di   riconoscimento    prevista
dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare  al
capo  dell'ispettorato  provinciale   del   lavoro   competente   per
territorio,  entro  e  non  oltre  trenta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del predetto elenco,  una  informazione  circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta. 
    7. La comunicazione deve contenere l'indicazione  del  datore  di
lavoro, del luogo  della  prestazione,  dei  giorni  lavorati,  della
tipologia  della  lavorazione,  delle   mansioni   svolte   e   della
retribuzione percepita. 
    8.  Il  capo  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro   adotta
modalita' e tempi di intervento idonei  a  tutelare  l'interesse  del
lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro. 
    9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare  alle
commissioni circoscrizionali  per  il  collocamento  in  agricoltura,
entro il  30  settembre  successivo  alla  pubblicazione  dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce,  una  copia  delle  comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti. 
   10.  La  commissione  circoscrizionale  per  il  collocamento   in
agricoltura  puo'  disporre  l'integrazione  dell'elenco   nominativo
annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3  febbraio  1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  1970,  n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai sensi del comma 6. L'integrazione e'  disposta  sulla  base  delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e  comunque
non  oltre  le  giornate  indicate  dal  lavoratore  nella   predetta
informazione. 
   11. L'INPS accerta,  ai  fini  contributivi  e  previdenziali,  le
giornate prestate dai compartecipanti  familiari,  piccoli  coloni  e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo  8  della  legge  12
marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione  dei  loro  nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai  sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375. 
   12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui  al  comma
11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per  singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi  del  comma
15. 
   13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3  e  4,  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata  da
copia autenticata  del  contratto  registrato  ovvero  stipulato  con
l'assistenza delle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro agricolo, dai certificati catastali dei  terreni  in
concessione,  dagli  stati  di  famiglia   del   concedente   e   del
concessionario,   nonche'    dall'indicazione    della    prevedibile
ripartizione  tra  ciscun  componente  del  nucleo  familiare   delle
giornate  di  lavoro  derivanti  dall'applicazione  dei  valori  medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. 
   14.  In  presenza  di  contratti   di   piccola   colonia   e   di
compartecipazione familiare in essere antecedentemente  alla  vigenza
delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203,  compresi  i
contratti  in  regime   di   proroga,   la   dichiarazione   prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata  da
dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della  legge
4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un  accordo  per
la coltivazione dei terreni. 
   15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la  riscossione  unificata  dei
contributi  in  agricoltura,  previa   proposta   delle   commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto  conto  delle
caratteristiche  fisiche  del  territorio,  dei  modi   correnti   di
coltivazione dei terreni e di allevamento  e  governo  del  bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna  provincia,
con proprio decreto, i valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame. 
   16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15,  valgono,  a
decorrere  dal  1  gennaio   1997,   per   l'accertamento   ai   fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei  lavoratori
di cui al comma 11. 
   17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno  determinati
entro il 30 aprile 1997, sulla base  di  proposte  delle  commissioni
provinciali da inviare al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di  mancato  invio  delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede  con  il  solo  parere
della commissione centrale. 
   18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni. 
   19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e  con  riferimento
all'elenco anagrafico con il quale  sono  accertate  le  giornate  di
lavoro agricolo dell'anno 1996  e  seguenti,  cessa  la  compilazione
degli elenchi  suppletivi  trimestrali  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo  13,  comma  2,  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
   20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo e della formazione degli  elenchi  anagrafici  principali  e
supplettivi trimestrali, limitatamente all'anno  1995  e  precedenti,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12  del  regio
decreto 24 settembre  1940,  n.  1949,  e  successive  modificazioni,
nonche' l'articolo  7  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,  n.  83,  e
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11  agosto  1993,  n.
375. 
    ART. 9-sexies. - (Disposizioni in  materia  di  soppressione  del
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). - 1. Per effetto
della soppressione del Servizio per i contributi  agricoli  unificati
disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  con
decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati
ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed  e'  attribuita
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone
la ripartizione tra l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza. 
    2.  Per  effetto  della   soppressione   dello   SCAU,   disposta
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza
1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti  attivi  e  passivi
facenti capo al soppresso SCAU. 
    3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di cui al comma 1. La Commissione e' composta da  tre  rappresentanti
dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di  lavoro
e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  del  tesoro  e  delle  risorse
agricole, alimentari e  forestali,  nonche'  dai  direttori  generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato. 
    4. La Commissione di cui al comma 3 nella  prima  seduta  sceglie
tra i  propri  membri  il  presidente  che,  in  caso  di  assenza  o
impedimento, puo' delegare un componente della Commissione stessa. 
    5. La Commissione decide, in  unico  grado,  i  ricorsi  previsti
dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo  11  agosto  1993,  n.
375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo
11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli  operai  agricoli  a  tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera per singola  coltura  e  per  ciascun  capo  di  bestiame;
esercita  attivita'  consultiva  nei  confronti  del   consiglio   di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la  cui  decisione
e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
    6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL  del  personale
gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
una commissione tecnica, composta di due dirigenti per  ciascuno  dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro  e  delle
risorse  agricole,   alimentari   e   forestali.   Tale   commissione
provvedera' ad individuare entro il 30 settembre  1995  il  personale
dello  SCAU  che,  provvisoriamente  assegnato   all'INPS   per   gli
adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti  commi  sara'
trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito  decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine  l'INPS  e  l'INAIL
prevedono,  nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa   e
funzionale, apposite strutture centrali e periferiche,  da  definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio,
da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia  di
previdenza e collocamento in agricoltura,  il  personale  dello  SCAU
trasferito all'INPS puo', con il suo  consenso,  essere  comandato  a
prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo
di tre anni e nel limite di un contingente non  superiore  al  5  per
cento,  sulla  base  di  criteri  fissati   d'intesa   tra   le   due
amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento  economico  e  gli
oneri riflessi restano a carico dell'INPS. 
    7.  I  trattamenti   integrativi,   comprensivi   dell'indennita'
integrativa speciale, erogati dal  Fondo  integrativo  di  previdenza
dello SCAU relativi al personale  cessato  da  servizio  fino  al  30
settembre 1995, sono  posti  a  carico  della  gestione  speciale  ad
esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi  dell'articolo  75  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di  copertura,
costituiti dalle riserve  matematiche  relative  alle  posizioni  dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti a  fronte  delle  prestazioni  del  Fondo  integrativo  di
previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali  di
copertura faranno carico  al  bilancio  dell'INPS  e  dell'INAIL,  in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due Istituti. 
    8.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente   articolo,   sono
confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel
periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
    ART. 9-septies. - (Misure straordinarie  per  la  promozione  del
lavoro autonomo nella regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire  la
diffusione  di  forme   di   lavoro   autonomo,   la   Societa'   per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.,  costituita  ai  sensi   del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento
e l'assistenza tecnica di progetti relativi  all'avvio  di  attivita'
autonome  realizzate  da  inoccupati  e  disoccupati  residenti   nei
territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 
    2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
di formazione/selezione, non  retribuiti,  della  durata  di  quattro
mesi,  durante  i   quali   viene   definitivamente   verificata   la
fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti
le principali conoscenze in  materia  di  gestione.  La  struttura  e
l'impostazione delle attivita' formative  sono  ispirate  ai  criteri
previsti dall'unione  europea  per  i  programmi  del  Fondo  sociale
europeo. 
    3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale,  fissa  con  proprio  decreto  criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni. 
    4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Societa'   per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede  ai  soggetti,  la  cui
proposta sia ritenuta valida da un punto di vista  tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni: 
       a) fino a trenta milioni, a  fondo  perduto,  per  l'acquisto,
documentato, di attrezzature; 
       b) fino a venti milioni di prestito,  restituibili  in  cinque
anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione
di privilegio speciale; 
       c) fino a  dieci  milioni,  a  fondo  perduto,  per  spese  di
esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; 
       d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 
    5.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo  la  Societa'  per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a.  stipula  apposita  convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 
    6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50  miliardi  per
l'anno 1996.  Le  predette  somme  possono  essere  utilizzate  quale
copertura  della  quota  di  finanziamento  nazionale  di   programmi
coofinanziati dall'Unione-europea. 
    7. I titolari delle indennita'  di  mobilita'  ammessi  al  corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con  il  beneficio
previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge  23  luglio  1991,  n.
223. 
    ART. 9-octies.  -  (Piani  per  l'inserimento  professionale  dei
giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma  3
dell'articolo  15  del  decreto-legge  16  maggio   1994,   n.   299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e'
sostituito dal seguente: 
    '3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti  dalle
associazioni dei datori di  lavoro,  ovvero  da  ordini  e/o  collegi
professionali sulla  base  di  apposite  convenzioni  predisposte  di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle  commissioni
regionali per l'impiego.'. 
    2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio  1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 
451, e' sostituito dal seguente: 
    '7. L'assegnazione dei  giovani  avviene  a  cura  delle  sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di  criteri  fissati  dalle
commissioni regionali per l'impiego.'. 
    3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il  Ministro
del  lavoro  e   della   previdenza   sociale   puo'   disporre,   in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalita' straordinarie, ivi  compresa  l'adozione  di
criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e  il  luogo  di
residenza. 
    4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998. 
    ART. 9-novies. - (Disposizioni per il settore siderurgico). -  1.
All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le
parole: 'di 15.500 unita'' sono sostituite dalle seguenti: 'di 17.100
unita''. 
    2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15
miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere  dall'anno
1998,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le  proiezioni  per  i
medesimi   anni   per   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                              TABELLA A 
             (prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1) 
A) Valore marche previdenziali. 
    Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per  esportazioni
definitive,   per   temporanee   importazioni   e   per    temporanee
esportazioni,  per  cauzioni  merci  estere,  per   introduzioni   in
deposito, per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e  lasciapassare
merci estere: 
                                                            Lire 
      se il valore dichiarato della merce non supera 
L. 30.000.000............................................ 2.000 
      se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non 
L. 60.000.000............................................ 2.600 
      se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non 
L. 160.000.000........................................... 4.000 
      se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non 
L. 300.000.000........................................... 7.000 
      se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non 
L. 500.000.000........................................... 20.000 
      se il valore suddetto supera L. 500.000.000 40.000 
      Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate  per
nave: 
      di stazza netta fino a 1.000 tonnellate............ 5.000 
      di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non 
a 5.000 tonnellate....................................... 10.000 
      di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non 
a 10.000 tonnellate...................................... 20.000 
      di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate...... 40.000 
      Per ogni estratto manifesto............. 2.600 
      Per manifesti di partenza e manifesti delle merci 
arrivate per aeromobili.................................. 5.000 
      Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento 
ad essa inerente......................................... 2.600 
      Per ogni istanza................................... 4.000 
    Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo
20 del decreto del Ministro delle finanza in data  30  ottobre  1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre  1973,  il
valore del  contributo  e'  quello  stabilito  per  le  dichiarazioni
doganali da essi sostituite o in essi comprese. 
    Per ogni prestazione professionale non riferita  a  dichiarazione
doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo  7,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66:  5
per  cento  sull'importo   del   corrispettivo   fatturato   mediante
versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e  non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura. 
    B) Contributo personale. 
       Contributo personale annuo L. 3.840.000. 
    C) Contributo globale annuo. 
       L'importo del  contributo  globale  annuo  dovuto  da  ciascun
iscritto al fondo non puo' essere  inferiore  a  L.  6.000.000  cosi'
suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e
L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A). 
    Nell'ipotesi  in  cui  il  valore  dei  versamenti  relativi   ai
contributi di cui al punto  A)  sia  inferiore  a  L.  2.160.000  gli
interessati  dovranno  effettuare  entro  il  30   giugno   dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000".