Art. 3 (Esclusioni) 1. Sono esclusi dal presente regolamento: a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili solidi; b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli normalmente in commercio quali: gas residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -, n. 276, del 25 novembre 1995; d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici; e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravita'; f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare. 2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.
Note all'art. 3: Il d.P.C.M. reca la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, si trascrive il testo del relativo art. 8: "Art. 8 (Combustibili consentiti). - 1. Negli impianti termici di cui all'art. 7 e' consentito l'uso dei seguenti combustibili: gas naturale; gas di citta'; gas di petrolio liquefatto; gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso; residui di origine vegetale di cui all'art. 4, comma 1, alle condizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 1995; biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale del 31 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994; olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm; legna tal quale e carbone di legna; agglomerati di lignite con contenuto di zolfo non superiore allo 0,5% in peso e di materie volatili non superiore al 40% in peso; coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso; antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 13% in peso; carbone di vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 35%. (Omissis).".