Art. 3
                            (Esclusioni)
1. Sono esclusi dal presente regolamento:
   a)  le  caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche
      con combustibili solidi;
   b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua  calda  per  usi
      igienici;
   c)  le  caldaie  progettate per essere alimentate con combustibili
      diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche  non
      comparabili  a  quelli  normalmente  in  commercio  quali:  gas
      residui industriali, biogas e residui di  origine  vegetale  di
      cui  all'articolo  8,  comma  1, del decreto del Presidente del
      Consiglio  dei  Ministri  2  ottobre  1995,  pubblicato   nella
      Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - Serie generale
      -, n. 276, del 25 novembre 1995;
   d) le termocucine  e  gli  apparecchi  progettati  per  riscaldare
      principalmente  il vano in cui sono installati e che forniscono
      anche, ma a titolo accessorio, acqua  calda  per  riscaldamento
      centrale e usi igienici;
   e)  gli  apparecchi  con potenza utile inferiore a 6 kW progettati
      unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua
      calda per usi igienici circolante per gravita';
   f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare.
2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali  e
   fornitura  di  acqua  calda  per  usi  igienici,  i  requisiti  di
   rendimento di cui all'articolo 4, comma 1, si riferiscono soltanto
   alla funzione riscaldamento.
 
          Note all'art. 3:
             Il d.P.C.M. reca  la  disciplina  delle  caratteristiche
          merceologiche  dei  combustibili  aventi  rilevanza ai fini
          dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche
          tecnologiche degli impianti di combustione, si trascrive il
          testo del relativo art. 8:
             "Art. 8 (Combustibili consentiti). - 1.  Negli  impianti
          termici  di cui all'art. 7 e' consentito l'uso dei seguenti
          combustibili:
               gas naturale;
               gas di citta';
               gas di petrolio liquefatto;
               gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio  con
          contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;
               residui  di  origine vegetale di cui all'art. 4, comma
          1,  alle  condizioni  previste  dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente del 16 gennaio 1995;
               biodiesel    avente    le   caratteristiche   di   cui
          all'allegato al decreto ministeriale del 31  dicembre  1993
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3 del 5 gennaio
          1994;
               olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti  di
          petrolio  con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in
          peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e
          con  contenuto  di  nichel  e  vanadio,  come  somma,   non
          superiore a 230 ppm;
               legna tal quale e carbone di legna;
               agglomerati  di  lignite  con  contenuto  di zolfo non
          superiore allo 0,5% in  peso  e  di  materie  volatili  non
          superiore al 40% in peso;
               coke  metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non
          superiore  all'1%  in  peso  e  di  materie  volatili   non
          superiore al 2% in peso;
               antracite,  prodotti  antracitosi  e  loro miscele con
          contenuto di zolfo  non  superiore  all'1%  in  peso  e  di
          materie volatili non superiore al 13% in peso;
               carbone di vapore con contenuto di zolfo non superiore
          all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 35%.
               (Omissis).".