Art. 9
                        (Disposizioni comuni)
1.  La  documentazione  relativa  all'attestazione di conformita', le
   avvertenze, le precauzioni d'uso e  le  istruzioni  devono  essere
   redatte  in  lingua  italiana.  Per  i  prodotti  commercializzati
   esclusivamente in altri Paesi si  potra'  fare  riferimento  anche
   alla lingua in uso nel Paese di destinazione.
2.  Gli  organismi  nazionali  notificati  trasmettono  al  Ministero
   dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle
   attestazioni di conformita' rilasciati  nonche'  le  revoche  o  i
   rifiuti delle attestazioni stesse.
3.   Il  rifiuto  o  la  revoca  delle  attestazioni  di  conformita'
   rilasciate  ai  sensi  del  presente  regolamento  devono   essere
   motivati e notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito
   nell'Unione  Europea. Contro tale provvedimento l'interessato puo'
   presentare ricorso, entro 30 giorni, al Ministero  dell'industria,
   del   commercio  e  dell'artigianato  Direzione  Generale  per  la
   Produzione Industriale -  Ispettorato  tecnico  -  che,  comunica,
   entro   60  giorni,  i  risultati  degli  accertamenti  effettuati
   avvalendosi  degli  organismi  di  cui  all'art.   1l,   ai   fini
   dell'eventuale riesame della procedura.
4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3, il comportamento dell'organismo
   notificato e' altresi' valutato, in relazione ai  risultati  delle
   verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca dell'organismo
   ai sensi dell'articolo 10, comma 3.